Art. 5 Provvedimenti straordinari sulle banche a carattere regionale 1. Per le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono adottati, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'assessore regionale per l'economia.
Note all'art. 5: Il decreto legislativo n. 385 del 1993 e' citato nelle note alle premesse.