Art. 5 
 
 
    Provvedimenti straordinari sulle banche a carattere regionale 
 
  1. Per le banche a carattere regionale i provvedimenti  riguardanti
lo scioglimento  degli  organi  con  funzioni  di  amministrazione  e
controllo, la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e  la
liquidazione coatta amministrativa, nei  casi  previsti  dal  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
sono adottati, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con  decreto
dell'assessore regionale per l'economia. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il decreto legislativo n. 385 del 1993 e' citato  nelle
          note alle premesse.