Art. 2 Responsabilita' nella conduzione degli impianti 1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, la gestione e la responsabilita' della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l'attivita' di controllo dell'autorita' di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.