Art. 2
Responsabilita' nella conduzione degli impianti
1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai
titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo
1, comma 1, la gestione e la responsabilita' della conduzione degli
impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini
dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via
amministrativa, e ferma restando l'attivita' di controllo
dell'autorita' di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.