Art. 2 
 
 
           Responsabilita' nella conduzione degli impianti 
 
  1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane  in  capo  ai
titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo
1, comma 1, la gestione e la responsabilita' della  conduzione  degli
impianti  di   interesse   strategico   nazionale   anche   ai   fini
dell'osservanza  di  ogni  obbligo,  di  legge  o  disposto  in   via
amministrativa,   e   ferma   restando   l'attivita'   di   controllo
dell'autorita' di cui all'articolo 29-decies, comma  3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.