Art. 3 
 
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data
26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.A. Controlli e garanzie 
 
  1. L'impianto siderurgico della societa'  ILVA  S.p.A.  di  Taranto
costituisce stabilimento di interesse strategico  nazionale  a  norma
dell'articolo 1. 
  2. L'autorizzazione integrata  ambientale  rilasciata  in  data  26
ottobre 2012 alla societa'  ILVA  S.p.A.  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  prot.  n.
DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del  27  ottobre  2012,  contiene  le
prescrizioni  volte  ad  assicurare  la  prosecuzione  dell'attivita'
produttiva dello stabilimento siderurgico della societa' ILVA  S.p.A.
di Taranto a norma dell'articolo 1. 
  3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, la societa' ILVA S.p.A. di Taranto e' immessa  nel  possesso
dei beni dell'impresa ed e' in  ogni  caso  autorizzata,  nei  limiti
consentiti dal provvedimento di cui al  comma  2,  alla  prosecuzione
dell'attivita' produttiva  nello  stabilimento  ed  alla  conseguente
commercializzazione dei prodotti per un periodo  di  36  mesi,  ferma
restando  l'applicazione  di  tutte  le  disposizioni  contenute  nel
presente decreto. 
  4. Entro 10 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle  prescrizioni
contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2,
e' nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e con il Ministro della salute, un Garante,  di  indiscussa
indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di  vigilare  sulla
attuazione delle disposizioni del  presente  decreto.  Se  dipendente
pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo  per
tutta la durata dell'incarico. 
  5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
definito  il  compenso  del  Garante  in  misura  non   superiore   a
duecentomila euro lordi  annui.  Si  applica  l'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  6. Il Garante, avvalendosi, senza  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale  nell'ambito  delle  competenze  proprie  dell'Istituto  e
sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni
e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli
enti  interessati  devono  tempestivamente  fornire,  segnalando   al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e  al  Ministro  della  salute
eventuali  criticita'  riscontrate  nell'attuazione  della   predetta
autorizzazione  e  proponendo  le   idonee   misure,   ivi   compresa
l'eventuale   adozione   di    provvedimenti    di    amministrazione
straordinaria anche in considerazione degli articoli 41  e  43  della
Costituzione.