Art. 4 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a  200  mila
euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 432, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui  alla
delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 25 maggio  2012.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.