Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a 200 mila
euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla
delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.