Art. 2 
 
 
                Modifiche all'articolo 15 del decreto 
        del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 
 
  1. All'articolo 15 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  21
febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «L'atto  del  processo,
redatto in formato elettronico da un  soggetto  abilitato  interno  e
sottoscritto con firma digitale, e'  depositato  telematicamente  nel
fascicolo informatico.»; 
  b) al comma 4 le parole «e vi appone la  sua  firma  digitale,  ove
previsto» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede  a  depositarlo
nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto
          del  Ministero  della  giustizia  n.  44  del  2011,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 15 (Deposito dell'atto del processo da parte  dei
          soggetti abilitati interni).  -  1.  L'atto  del  processo,
          redatto in formato elettronico  da  un  soggetto  abilitato
          interno e sottoscritto con firma  digitale,  e'  depositato
          telematicamente nel fascicolo informatico. 
              2.  In  caso  di  atto  formato  da  organo  collegiale
          l'originale del provvedimento  e'  sottoscritto  con  firma
          digitale anche dal presidente. 
              3. Quando l'atto  e'  redatto  dal  cancelliere  o  dal
          segretario dell'ufficio giudiziario  questi  vi  appone  la
          propria firma  digitale  e  ne  effettua  il  deposito  nel
          fascicolo informatico. 
              4. Se il provvedimento del  magistrato  e'  in  formato
          cartaceo,  il  cancelliere  o  il  segretario  dell'ufficio
          giudiziario  ne  estrae  copia  informatica   nei   formati
          previsti  dalle  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
          dell'art.  34  e  provvede  a  depositarlo  nel   fascicolo
          informatico, apponendovi la propria firma digitale.».