Art. 2 Modifiche all'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, e' depositato telematicamente nel fascicolo informatico.»; b) al comma 4 le parole «e vi appone la sua firma digitale, ove previsto» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni). - 1. L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, e' depositato telematicamente nel fascicolo informatico. 2. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento e' sottoscritto con firma digitale anche dal presidente. 3. Quando l'atto e' redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. 4. Se il provvedimento del magistrato e' in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale.».