Art. 3 
 
 
                Modifiche all'articolo 16 del decreto 
        del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 
 
  1. All'articolo 16 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  21
febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a)  le  parole  «ricevuta  di  avvenuta  consegna  breve»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  «ricevuta  di  avvenuta
consegna»; 
  b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma  6,  e  salvo  il
caso  fortuito  o  la  forza  maggiore,   negli   uffici   giudiziari
individuati con il decreto di  cui  all'articolo  51,  comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato  un
avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta
elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo 51 e viene pubblicato nel portale  dei  servizi  telematici,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34,
un  apposito  avviso  di  avvenuta  comunicazione   o   notificazione
dell'atto nella cancelleria o  segreteria  dell'ufficio  giudiziario,
contenente i soli elementi identificativi del  procedimento  e  delle
parti e loro patrocinatori. Tale avviso e' visibile solo dai soggetti
abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del
decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del  citato  decreto
          del  Ministero  della  giustizia  n.  44  del  2011,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 16 (Comunicazioni per via telematica).  -  1.  La
          comunicazione per via telematica  dall'ufficio  giudiziario
          ad un  soggetto  abilitato  esterno  o  all'utente  privato
          avviene mediante invio di un  messaggio  dall'indirizzo  di
          posta  elettronica  certificata  dell'ufficio   giudiziario
          mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del
          destinatario,  indicato   nel   registro   generale   degli
          indirizzi  elettronici,  ovvero  per  la   persona   fisica
          consultabile  ai  sensi  dell'art.  7   del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009  e  per
          l'impresa indicato nel registro delle imprese,  secondo  le
          specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34. 
              2.  La  cancelleria  o   la   segreteria   dell'ufficio
          giudiziario provvede ad effettuare  una  copia  informatica
          dei documenti cartacei da comunicare nei  formati  previsti
          dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art.  34,
          che conserva nel fascicolo informatico. 
              3. La  comunicazione  per  via  telematica  si  intende
          perfezionata nel momento in cui viene generata la  ricevuta
          di  avvenuta  consegna  da  parte  del  gestore  di   posta
          elettronica certificata  del  destinatario  e  produce  gli
          effetti  di  cui  agli  articoli  45  e   48   del   codice
          dell'amministrazione digitale. 
              4. Fermo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, e salvo
          il  caso  fortuito  o  la  forza  maggiore,  negli   uffici
          giudiziari individuati con il decreto di cui  all'art.  51,
          comma  2,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.
          133, nel caso in cui viene generato un  avviso  di  mancata
          consegna  previsto  dalle  regole  tecniche   della   posta
          elettronica certificata, si procede ai sensi  del  comma  3
          del medesimo art. 51 e viene  pubblicato  nel  portale  dei
          servizi  telematici,   secondo   le   specifiche   tecniche
          stabilite ai sensi dell'art.  34,  un  apposito  avviso  di
          avvenuta  comunicazione  o  notificazione  dell'atto  nella
          cancelleria   o   segreteria   dell'ufficio    giudiziario,
          contenente i soli elementi identificativi del  procedimento
          e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso e' visibile
          solo dai soggetti abilitati esterni  legittimati  ai  sensi
          dell'art. 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio
          2011, n. 44. 
              5. Le ricevute di avvenuta consegna  e  gli  avvisi  di
          mancata   consegna   vengono   conservati   nel   fascicolo
          informatico. 
              6. La comunicazione  che  contiene  dati  sensibili  e'
          effettuata   per   estratto   con   contestuale   messa   a
          disposizione dell'atto  integrale  nell'apposita  area  del
          portale  dei  servizi  telematici,  secondo  le  specifiche
          tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34 e nel rispetto dei
          requisiti di sicurezza di cui all'art.  26,  con  modalita'
          tali    da    garantire    l'identificazione    dell'autore
          dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'. 
              7. Nel caso previsto  dal  comma  6,  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione  si
          intende  perfezionata  il  giorno  feriale  successivo   al
          momento in cui  viene  generata  la  ricevuta  di  avvenuta
          consegna  da  parte  del  gestore  di   posta   elettronica
          certificata del destinatario. 
              8. Si applica, in ogni caso, il disposto  dell'art.  49
          del codice dell'amministrazione digitale.».