Art. 4 
 
 
                Modifiche all'articolo 17 del decreto 
        del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 
 
  1. All'articolo  17,  comma  6,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, le parole «nei modi  di  cui  agli
articoli  138  e  seguenti  del  codice  di  procedura  civile»  sono
sostituite dalle seguenti: «con le modalita' previste dalla normativa
processuale vigente». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 6, del citato
          decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  17  (Notificazioni  per   via   telematica).   -
          (Omissis). 
              6.  L'ufficiale  giudiziario,  se  non   procede   alla
          notificazione  per  via  telematica,  effettua   la   copia
          cartacea  del  documento   informatico,   attestandone   la
          conformita' all'originale, e provvede a notificare la copia
          stessa  con   le   modalita'   previste   dalla   normativa
          processuale vigente.».