Art. 4 Modifiche all'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, le parole «nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' previste dalla normativa processuale vigente».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 6, del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Notificazioni per via telematica). - (Omissis). 6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico, attestandone la conformita' all'originale, e provvede a notificare la copia stessa con le modalita' previste dalla normativa processuale vigente.».