Art. 5 
 
 
                Modifiche all'articolo 18 del decreto 
        del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 
 
  1. All'articolo 18 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  21
febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve»  sono
sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta consegna»; 
  b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «Quando  il  difensore
procede alla notificazione delle comparse o delle memorie,  ai  sensi
dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura  civile,  la
notificazione e' effettuata mediante  invio  della  memoria  o  della
comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del  citato  decreto
          del  Ministero  della  giustizia  n.  44  del  2011,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  18  (Notificazioni  per   via   telematica   tra
          avvocati). - 1. Nel caso previsto  dall'art.  4,  legge  21
          gennaio  1994,  n.  53,  il  difensore  puo'  eseguire   la
          notificazione  ai  soggetti  abilitati  esterni  con  mezzi
          telematici, anche previa estrazione  di  copia  informatica
          del  documento  cartaceo.  A  tale  scopo  trasmette  copia
          informatica  dell'atto  sottoscritta  con  firma   digitale
          all'indirizzo  di   posta   elettronica   certificata   del
          destinatario  risultante  dal   registro   generale   degli
          indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio
          di posta elettronica certificata inviato  al  destinatario.
          Nel  corpo  del  messaggio  e'  inserita  la  relazione  di
          notificazione che contiene le informazioni di cui  all'art.
          3,  comma  2,  della  legge  21  gennaio   1994,   n.   53,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata  presso  il
          quale l'atto  e'  stato  inviato,  nonche'  del  numero  di
          registro cronologico  di  cui  all'art.  8  della  suddetta
          legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento
          in cui viene generata la ricevuta di avvenuta  consegna  da
          parte del gestore  di  posta  elettronica  certificata  del
          destinatario. 
              2. Quando il difensore procede alla notificazione delle
          comparse o delle memorie, ai sensi  dell'art.  170,  quarto
          comma, del codice di procedura civile, la notificazione  e'
          effettuata mediante invio della memoria  o  della  comparsa
          alle parti costituite ai sensi del comma 1. 
              3. La parte rimasta contumace  ha  diritto  a  prendere
          visione degli atti  del  procedimento  tramite  accesso  al
          portale dei servizi telematici e, nei casi previsti,  anche
          tramite il punto di accesso.».