Art. 5 Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve» sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta consegna»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Notificazioni per via telematica tra avvocati). - 1. Nel caso previsto dall'art. 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore puo' eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio e' inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l'atto e' stato inviato, nonche' del numero di registro cronologico di cui all'art. 8 della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario. 2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'art. 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1. 3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.».