Art. 6 Modifiche all'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. L'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e' sostituito dal seguente: «1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilita' dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso e' garantita la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.». 2. Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al comma che precede, il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come modificato dal presente decreto: «Art. 29 (Orario di disponibilita' dei servizi di consultazione). - 1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilita' dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34. In ogni caso e' garantita la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.».