Art. 6 
 
 
                Modifiche all'articolo 29 del decreto 
        del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 
 
  1. L'articolo 29  del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  21
febbraio 2011, n. 44, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il portale dei servizi telematici  e  il  gestore  dei  servizi
telematici garantiscono la  disponibilita'  dei  servizi  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso
e' garantita la  disponibilita'  dei  servizi  di  consultazione  nei
giorni feriali dalle ore otto  alle  ore  ventidue,  dal  lunedi'  al
venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e  dei  giorni
ventiquattro e trentun dicembre.». 
  2. Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al comma che
precede,  il   portale   dei   servizi   telematici   garantisce   la
disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali  dalle
ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto
alle ore tredici del sabato e  dei  giorni  ventiquattro  e  trentuno
dicembre. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 29 del  citato  decreto
          del  Ministero  della  giustizia  n.  44  del  2011,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 29  (Orario  di  disponibilita'  dei  servizi  di
          consultazione). - 1. Il portale dei servizi telematici e il
          gestore   dei   servizi    telematici    garantiscono    la
          disponibilita' dei servizi secondo le  specifiche  tecniche
          stabilite ai sensi dell'art. 34. In ogni caso e'  garantita
          la disponibilita' dei servizi di consultazione  nei  giorni
          feriali dalle ore otto alle ore ventidue,  dal  lunedi'  al
          venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici  del  sabato  e
          dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.».