Art. 7 
 
 
                Modifiche all'articolo 35 del decreto 
        del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 
 
  1. All'articolo  35,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 21 febbraio 2011, n.  44,  dopo  le  parole  «L'attivazione
della trasmissione  dei  documenti  informatici»,  sono  inserite  le
seguenti «da parte dei soggetti abilitati esterni». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 35 del  citato  decreto
          del  Ministero  della  giustizia  n.  44  del  2011,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 35 (Disposizioni  finali  e  transitorie).  -  1.
          L'attivazione della trasmissione dei documenti  informatici
          da parte dei soggetti abilitati esterni e' preceduta da  un
          decreto  dirigenziale   che   accerta   l'installazione   e
          l'idoneita'  delle  attrezzature  informatiche,  unitamente
          alla  funzionalita'  dei  servizi  di   comunicazione   dei
          documenti informatici nel singolo ufficio. 
              2. L'indirizzo elettronico gia'  previsto  dal  decreto
          del  Ministro  della  giustizia  17  luglio  2008,  recante
          "Regole   tecnico-operative   per   l'uso   di    strumenti
          informatici  e   telematici   nel   processo   civile"   e'
          utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              3. La  data  di  attivazione  dell'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata di cui  all'art.  4,  comma  2,  e'
          stabilita, per ciascun ufficio  giudiziario,  con  apposito
          decreto  dirigenziale  del  responsabile  per   i   sistemi
          informativi automatizzati del Ministero della giustizia che
          attesta la funzionalita' del sistema di  posta  elettronica
          certificata del Ministero della giustizia. 
              4. Le caratteristiche specifiche  della  strutturazione
          dei modelli  informatici  sono  definite  con  decreto  del
          responsabile per i sistemi  informativi  automatizzati  del
          Ministero della giustizia e pubblicate  nell'area  pubblica
          del portale dei servizi telematici. 
              5. Fino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  4,  conservano  efficacia  le   caratteristiche   di
          strutturazione dei modelli informatici di  cui  al  decreto
          del Ministro della giustizia 10 luglio 2009, recante "Nuova
          strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso  di
          strumenti informatici e telematici nel  processo  civile  e
          introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti
          informatici  e   telematici   nelle   procedure   esecutive
          individuali  e  concorsuali",  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  165  del  18  luglio  2009  al   supplemento
          ordinario n. 120.».