Art. 2 
 
 
              Parita' di accesso alle cariche elettive 
         e agli organi esecutivi dei comuni e delle province 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Le modalita' di elezione dei consigli  circoscrizionali  e
la nomina o la designazione dei  componenti  degli  organi  esecutivi
sono comunque disciplinate in  modo  da  garantire  il  rispetto  del
principio della parita' di accesso delle donne e  degli  uomini  alle
cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e
3, e agli uffici pubblici»; 
    b) all'articolo 46, comma 2,  dopo  la  parola:  «nominano»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  nel  rispetto  del  principio  di   pari
opportunita' tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i
sessi,»; 
    c) all'articolo 71: 
      1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  Nelle   liste   dei   candidati   e'   assicurata   la
rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei  comuni
con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due
sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi  dei
candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il  numero
dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista
contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»; 
      2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Nei
comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti,  ciascun
elettore puo' esprimere,  nelle  apposite  righe  stampate  sotto  il
medesimo contrassegno, uno o due voti  di  preferenza,  scrivendo  il
cognome di non piu' di due candidati compresi nella  lista  collegata
al  candidato  alla  carica  di  sindaco  prescelto.  Nel   caso   di
espressione di due preferenze, esse devono  riguardare  candidati  di
sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento  della  seconda
preferenza»; 
    d) all'articolo 73: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle
liste dei candidati nessuno dei due sessi puo'  essere  rappresentato
in misura  superiore  a  due  terzi,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore  qualora  il  numero   dei   candidati   del   sesso   meno
rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra  decimale
inferiore a 50 centesimi»; 
      2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Ciascun elettore  puo'  altresi'  esprimere,  nelle  apposite  righe
stampate  sotto  il  medesimo  contrassegno,  uno  o  due   voti   di
preferenza, scrivendo  il  cognome  di  non  piu'  di  due  candidati
compresi nella lista da lui votata. Nel caso di  espressione  di  due
preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso  diverso  della
stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza». 
  2. Al testo unico delle leggi per la  composizione  e  la  elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30, al primo comma: 
      1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      «d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni
nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata
la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo  71  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce
la lista cancellando i nomi  dei  candidati  appartenenti  al  genere
rappresentato   in    misura    eccedente    i    due    terzi    dei
candidati, procedendo  in  tal  caso  dall'ultimo  della  lista.   La
riduzione della lista non puo', in ogni caso, determinare  un  numero
di candidati inferiore al minimo prescritto  per  l'ammissione  della
lista medesima»; 
      2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«in modo da assicurare il rispetto  della  previsione  contenuta  nel
comma  3-bis  dell'articolo  71   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267»; 
    b) all'articolo 33, al primo comma: 
      1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      «d-bis) verifica che nelle liste dei candidati  sia  rispettata
la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni.  In
caso contrario, riduce la lista  cancellando  i  nomi  dei  candidati
appartenenti al genere  piu'  rappresentato,  procedendo  dall'ultimo
della lista, in modo da assicurare il rispetto  del  citato  comma  1
dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, e successive modificazioni.  Qualora  la  lista,  all'esito
della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga  un  numero
di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»; 
      2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«in modo da assicurare il rispetto  della  previsione  contenuta  nel
comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, e successive modificazioni». 
  3. All'articolo 4, comma 4, del decreto  legislativo  17  settembre
2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono  inserite  le  seguenti:
«nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e  uomini,
garantendo la presenza di entrambi i sessi,».