Art. 3 
 
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia
  di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali. 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «c-bis) promozione della parita' tra uomini  e  donne  nell'accesso
alle cariche elettive attraverso la  predisposizione  di  misure  che
permettano di incentivare  l'accesso  del  genere  sottorappresentato
alle cariche elettive».