Art. 11 
 
  1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile e' inserito il seguente: 
  «Art.  1130-bis.  -  (Rendiconto  condominiale).  -  Il  rendiconto
condominiale contiene le voci di entrata e di uscita  ed  ogni  altro
dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio,  ai  fondi
disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi  in
modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di
contabilita', di  un  riepilogo  finanziario,  nonche'  di  una  nota
sintetica esplicativa della  gestione  con  l'indicazione  anche  dei
rapporti  in  corso   e   delle   questioni   pendenti.   L'assemblea
condominiale  puo',  in  qualsiasi  momento  o  per  piu'  annualita'
specificamente identificate, nominare un revisore  che  verifichi  la
contabilita' del condominio.  La  deliberazione  e'  assunta  con  la
maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la  relativa
spesa e' ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi  di
proprieta'. I condomini e i titolari di diritti reali o di  godimento
sulle unita'  immobiliari  possono  prendere  visione  dei  documenti
giustificativi di spesa in ogni tempo ed  estrarne  copia  a  proprie
spese. Le  scritture  e  i  documenti  giustificativi  devono  essere
conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. 
  L'assemblea  puo'  anche  nominare,  oltre  all'amministratore,  un
consiglio di  condominio  composto  da  almeno  tre  condomini  negli
edifici di almeno dodici unita' immobiliari. Il consiglio ha funzioni
consultive e di controllo».