Art. 12 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, le  parole:
«dall'articolo   precedente»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«dall'articolo 1130». 
 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta il testo del primo comma dell'articolo  1131
          del  codice  civile,  come  modificato  dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 1131. Rappresentanza. 
              Nei limiti delle attribuzioni  stabilite  dall'articolo
          1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento  di
          condominio  o  dall'assemblea,   l'amministratore   ha   la
          rappresentanza dei partecipanti e puo'  agire  in  giudizio
          sia contro i condomini sia contro i terzi. 
              (Omissis).".