Art. 12
1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, le parole:
«dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 1130».
Note all'art. 12:
Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 1131
del codice civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 1131. Rappresentanza.
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo
1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di
condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e puo' agire in giudizio
sia contro i condomini sia contro i terzi.
(Omissis).".