Art. 13 
 
  1. L'articolo 1134 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1134. - (Gestione di iniziativa individuale). - Il  condomino
che ha assunto la gestione delle parti  comuni  senza  autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea  non  ha  diritto  al  rimborso,
salvo che si tratti di spesa urgente». 
  2. All'articolo 1135 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: 
      «4)  alle  opere   di   manutenzione   straordinaria   e   alle
innovazioni,  costituendo  obbligatoriamente  un  fondo  speciale  di
importo pari all'ammontare dei lavori»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «L'assemblea puo'  autorizzare  l'amministratore  a  partecipare  e
collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali  promossi
dalle istituzioni locali o da  soggetti  privati  qualificati,  anche
mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili  nonche'
di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica,  al  fine
di  favorire  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  la
vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della
zona in cui il condominio e' ubicato».