Art. 17 
 
  1. Al numero 1) del  primo  comma  dell'articolo  2659  del  codice
civile  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «.  Per  i
condominii  devono   essere   indicati   l'eventuale   denominazione,
l'ubicazione e il codice fiscale». 
 
          Note all'art. 17: 
              Si riporta il testo  del  numero  1)  del  primo  comma
          dell'articolo 2659 del codice civile, come modificato dalla
          legge qui pubblicata: 
              "Art. 2659. Nota di trascrizione. 
              Chi domanda la trascrizione di un atto  tra  vivi  deve
          presentare  al  conservatore  dei   registri   immobiliari,
          insieme con  la  copia  del  titolo,  una  nota  in  doppio
          originale, nella quale devono essere indicati: 
              1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita  e
          il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il  regime
          patrimoniale delle stesse,  se  coniugate,  secondo  quanto
          risulta  da  loro  dichiarazione  resa  nel  titolo  o   da
          certificato   dell'ufficiale   di    stato    civile;    la
          denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero  di
          codice fiscale delle  persone  giuridiche,  delle  societa'
          previste dai capi II, III e  IV  del  titolo  V  del  libro
          quinto  e  delle   associazioni   non   riconosciute,   con
          l'indicazione,  per  queste  ultime  e  per   le   societa'
          semplici, anche delle  generalita'  delle  persone  che  le
          rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i  condominii
          devono   essere   indicati    l'eventuale    denominazione,
          l'ubicazione e il codice fiscale. 
              (Omissis).".