Art. 17
1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice
civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i
condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione,
l'ubicazione e il codice fiscale».
Note all'art. 17:
Si riporta il testo del numero 1) del primo comma
dell'articolo 2659 del codice civile, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 2659. Nota di trascrizione.
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve
presentare al conservatore dei registri immobiliari,
insieme con la copia del titolo, una nota in doppio
originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e
il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il regime
patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto
risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da
certificato dell'ufficiale di stato civile; la
denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di
codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa'
previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto e delle associazioni non riconosciute, con
l'indicazione, per queste ultime e per le societa'
semplici, anche delle generalita' delle persone che le
rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i condominii
devono essere indicati l'eventuale denominazione,
l'ubicazione e il codice fiscale.
(Omissis).".