Art. 20
1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, il terzo comma e' sostituito dai
seguenti:
«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione
dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni
prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a
mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o
tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e
dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta
convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e'
annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei
dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo
giorno solare della prima.
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive
in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi,
convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono
indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
dell'assemblea validamente costituitasi».
Note all'art. 20:
Si riporta il testo del terzo comma, dell'articolo 66
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 66.
(Omissis).
L'avviso di convocazione, contenente specifica
indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato
almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite
consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e
dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o
incompleta convocazione degli aventi diritto, la
deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi
dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o
assenti perche' non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi
nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni
consecutive in modo da assicurare lo volgimento
dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi
diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le
ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
dell'assemblea validamente costituitasi.".