Art. 21 
 
  1. L'articolo 67 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 67. - Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea  anche  a
mezzo di rappresentante, munito di delega  scritta.  Se  i  condomini
sono piu' di venti, il delegato non puo'  rappresentare  piu'  di  un
quinto dei condomini e del valore proporzionale. 
  Qualora un'unita' immobiliare appartenga in proprieta'  indivisa  a
piu'  persone,  queste  hanno  diritto  a  un   solo   rappresentante
nell'assemblea, che e' designato  dai  comproprietari  interessati  a
norma dell'articolo 1106 del codice. 
  Nei  casi  di  cui  all'articolo  1117-bis  del  codice,  quando  i
partecipanti  sono  complessivamente  piu'   di   sessanta,   ciascun
condominio deve designare, con la  maggioranza  di  cui  all'articolo
1136,  quinto  comma,   del   codice,   il   proprio   rappresentante
all'assemblea per la gestione ordinaria delle  parti  comuni  a  piu'
condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza,  ciascun
partecipante puo' chiedere  che  l'autorita'  giudiziaria  nomini  il
rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei  condominii
interessati  non  abbiano   nominato   il   proprio   rappresentante,
l'autorita' giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di  uno
solo dei rappresentanti gia' nominati, previa diffida  a  provvedervi
entro un congruo termine. La  diffida  ed  il  ricorso  all'autorita'
giudiziaria sono notificati  al  condominio  cui  si  riferiscono  in
persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. 
  Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza  si  considera
non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del  mandato  e
comunica tempestivamente  all'amministratore  di  ciascun  condominio
l'ordine  del  giorno  e  le  decisioni  assunte  dall'assemblea  dei
rappresentanti  dei   condominii.   L'amministratore   riferisce   in
assemblea. 
  All'amministratore non possono  essere  conferite  deleghe  per  la
partecipazione a qualunque assemblea. 
  L'usufruttuario di un  piano  o  porzione  di  piano  dell'edificio
esercita il diritto di voto negli affari che attengono  all'ordinaria
amministrazione e al semplice godimento  delle  cose  e  dei  servizi
comuni. 
  Nelle  altre  deliberazioni,  il  diritto   di   voto   spetta   ai
proprietari, salvi i casi in cui  l'usufruttuario  intenda  avvalersi
del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si  tratti  di
lavori od opere ai sensi degli articoli 985  e  986  del  codice.  In
tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia
all'usufruttuario sia al nudo proprietario. 
  Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente  per
il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale».