Art. 25 
 
  1. Dopo l'articolo  71  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico  di  amministratore  di
condominio coloro: 
    a) che hanno il godimento dei diritti civili; 
    b) che non sono stati condannati per delitti contro  la  pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per  il  quale  la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel  minimo,  a
due anni e, nel massimo, a cinque anni; 
    c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute
definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 
    d) che non sono interdetti o inabilitati; 
    e) il cui nome non  risulta  annotato  nell'elenco  dei  protesti
cambiari; 
    f) che hanno  conseguito  il  diploma  di  scuola  secondaria  di
secondo grado; 
    g) che hanno  frequentato  un  corso  di  formazione  iniziale  e
svolgono  attivita'   di   formazione   periodica   in   materia   di
amministrazione condominiale. 
  I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo  comma  non  sono
necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello
stabile. 
  Possono svolgere l'incarico di amministratore di  condominio  anche
societa' di cui al titolo V del libro V del codice. In  tal  caso,  i
requisiti  devono   essere   posseduti   dai   soci   illimitatamente
responsabili, dagli amministratori e  dai  dipendenti  incaricati  di
svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a  favore  dei
quali la societa' presta i servizi. 
  La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d)  ed  e)
del  primo  comma  comporta  la  cessazione  dall'incarico.  In  tale
evenienza  ciascun  condomino   puo'   convocare   senza   formalita'
l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. 
  A quanti hanno svolto attivita' di  amministrazione  di  condominio
per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti  alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  e'  consentito  lo
svolgimento dell'attivita' di amministratore anche  in  mancanza  dei
requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo  comma.  Resta  salvo
l'obbligo di formazione periodica. 
  Art. 71-ter. - Su richiesta dell'assemblea,  che  delibera  con  la
maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo  1136  del  codice,
l'amministratore  e'  tenuto  ad  attivare  un  sito   internet   del
condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre
copia in formato  digitale  dei  documenti  previsti  dalla  delibera
assembleare. Le spese  per  l'attivazione  e  la  gestione  del  sito
internet sono poste a carico dei condomini. 
  Art. 71-quater - Per controversie  in  materia  di  condominio,  ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione  o  dall'errata
applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII,  capo  II,
del codice e degli articoli da 61 a 72  delle  presenti  disposizioni
per l'attuazione del codice. 
  La  domanda  di  mediazione  deve  essere  presentata,  a  pena  di
inammissibilita', presso un organismo  di  mediazione  ubicato  nella
circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e' situato. 
  Al procedimento  e'  legittimato  a  partecipare  l'amministratore,
previa delibera assembleare da assumere con  la  maggioranza  di  cui
all'articolo 1136, secondo comma, del codice. 
  Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di
assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone,  su
istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. 
  La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea  con
la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma,  del  codice.
Se non si raggiunge la predetta  maggioranza,  la  proposta  si  deve
intendere non accettata. 
  Il mediatore fissa il termine per la proposta di  conciliazione  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,
tenendo conto della necessita' per l'amministratore di munirsi  della
delibera assembleare».