Art. 26 
 
  1. Dopo l'articolo 155  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie e' inserito il seguente: 
  «Art.  155-bis.  -  L'assemblea,  ai  fini  dell'adeguamento  degli
impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma,
del codice, gia'  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
predetto  articolo,  adotta  le  necessarie   prescrizioni   con   le
maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo  e  terzo,
del codice».