Art. 26 1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' inserito il seguente: «Art. 155-bis. - L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice».