Art. 27 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n.  13,  le
parole: «con le maggioranze previste dall'articolo  1136,  secondo  e
terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti:  «con
le maggioranze previste dal  secondo  comma  dell'articolo  1120  del
codice civile». 
 
          Note all'art. 27: 
              Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  della
          legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per  favorire  il
          superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
          negli edifici privati.), come modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata: 
              "Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per  oggetto  le
          innovazioni da attuare negli  edifici  privati  dirette  ad
          eliminare le barriere architettoniche di  cui  all'articolo
          27, primo comma, della legge 30  marzo  1971,  n.  118,  ed
          all'articolo 1, primo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  27  aprile  1978,  n.  384,  nonche'  la
          realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione  di
          dispositivi di segnalazione atti a  favorire  la  mobilita'
          dei  ciechi  all'interno  degli   edifici   privati,   sono
          approvate dall'assemblea del  condominio,  in  prima  o  in
          seconda  convocazione,  con  le  maggioranze  previste  dal
          secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile. 
              (Omissis).".