Art. 27
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le
parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e
terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con
le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del
codice civile».
Note all'art. 27:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati.), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche' la
realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita'
dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono
approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in
seconda convocazione, con le maggioranze previste dal
secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.
(Omissis).".