Art. 28
1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le
parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli
intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli
intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo
del valore dell'edificio».
2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le
parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga
agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle
seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze
previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
Note all'art. 28:
Si riporta il testo dell'articolo 26, commi 2 e 5,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
"Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti.
(Omissis).
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo energetico ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di
certificazione energetica o una diagnosi energetica
realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
condominiali sono valide se adottate con la maggioranza
degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti
almeno un terzo del valore dell'edificio.
(Omissis).
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo
comma dell'articolo 1120 del codice civile.
(Omissis).".