Art. 29
1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice»
sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma,
dello stesso codice».
Note all'art. 29:
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 13, del
decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66
(Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonche' per il risanamento di impianti
radiotelevisivi.), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri.
(Omissis).
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni
necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del
codice civile. Per l'approvazione delle relative
deliberazioni si applica l'articolo 1120, secondo comma,
dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di
benefici fiscali.
(Omissis).".