Art. 3 
 
  1. L'articolo 1118 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni).  -  Il
diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il  titolo
non disponga  altrimenti,  e'  proporzionale  al  valore  dell'unita'
immobiliare che gli appartiene. 
  Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. 
  Il condomino non puo' sottrarsi  all'obbligo  di  contribuire  alle
spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la
destinazione d'uso della propria  unita'  immobiliare,  salvo  quanto
disposto da leggi speciali. 
  Il   condomino   puo'   rinunciare    all'utilizzo    dell'impianto
centralizzato di riscaldamento  o  di  condizionamento,  se  dal  suo
distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento  o  aggravi
di spesa per gli altri condomini. In tal caso  il  rinunziante  resta
tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione
straordinaria dell'impianto e per la  sua  conservazione  e  messa  a
norma».