Art. 30
1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi
dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi
dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito
dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure
concorsuali.
Note all'art. 30:
Si riporta il testo dell'articolo 111, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa.):
"Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato
dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).".