Art. 31
1. All'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile,
dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le
seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».
Note all'art. 31:
Si riporta il testo dell'articolo 23, primo comma, del
codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.
Per le cause tra soci e' competente il giudice del
luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini,
ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo
dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
(Omissis).".