Art. 5
1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono
inseriti i seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma
dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto
della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrita' degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere
architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli
edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita'
immobiliari o dell'edificio, nonche' per la produzione di energia
mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche,
solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento
del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli
impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta
giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato
all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La
richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e
delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente
a fornire le necessarie integrazioni».
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 1120 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1120. Innovazioni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo
o al maggior rendimento delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo
comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni
che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad
oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la
sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le
barriere architettoniche, per il contenimento del consumo
energetico degli edifici e per realizzare parcheggi
destinati a servizio delle unita' immobiliari o
dell'edificio, nonche' per la produzione di energia
mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti
eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del
condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un
diritto reale o personale di godimento del lastrico solare
o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la
ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via
cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per
le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non
comportano modifiche in grado di alterare la destinazione
della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea
entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo
condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di
cui al precedente comma. La richiesta deve contenere
l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di
esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino
proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino.".