Art. 8
1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai
proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa
e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole
unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Manutenzione e
sostituzione delle scale e degli ascensori».
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 1124 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e
degli ascensori.
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti
dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La
spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione
del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra
meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di
ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e'
ripartita in ragione del valore, si considerano come piani
le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e
i lastrici solari, qualora non siano di proprieta'
comune.".