Art. 8 
 
  1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Le  scale  e  gli  ascensori  sono  mantenuti  e  sostituiti   dai
proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa
e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle  singole
unita' immobiliari e  per  l'altra  meta'  esclusivamente  in  misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»; 
    b) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Manutenzione  e
sostituzione delle scale e degli ascensori». 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1124  del  codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              "Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle  scale  e
          degli ascensori. 
              Le scale e gli ascensori sono  mantenuti  e  sostituiti
          dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono.  La
          spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in  ragione
          del valore delle singole unita' immobiliari e  per  l'altra
          meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di
          ciascun piano dal suolo. 
              Al fine del concorso nella meta' della  spesa,  che  e'
          ripartita in ragione del valore, si considerano come  piani
          le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto  e
          i  lastrici  solari,  qualora  non  siano   di   proprieta'
          comune.".