Art. 9 
 
  1. L'articolo 1129 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi  dell'amministratore).  -
Quando i condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi provvede,
la nomina di un amministratore e' fatta dall'autorita' giudiziaria su
ricorso di uno o piu' condomini o dell'amministratore dimissionario. 
  Contestualmente all'accettazione della nomina  e  ad  ogni  rinnovo
dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati  anagrafici  e
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa',  anche
la sede legale e  la  denominazione,  il  locale  ove  si  trovano  i
registri di cui ai numeri 6)  e  7)  dell'articolo  1130,  nonche'  i
giorni  e  le  ore  in  cui  ogni   interessato,   previa   richiesta
all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e  ottenere,
previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. 
  L'assemblea puo' subordinare  la  nomina  dell'amministratore  alla
presentazione  ai   condomini   di   una   polizza   individuale   di
assicurazione per la responsabilita' civile  per  gli  atti  compiuti
nell'esercizio del mandato. 
  L'amministratore e' tenuto altresi' ad adeguare i  massimali  della
polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea  deliberi  lavori
straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore  all'importo
di  spesa  deliberato  e  deve  essere   effettuato   contestualmente
all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore  sia  coperto
da  una  polizza  di  assicurazione  per  la  responsabilita'  civile
professionale generale per l'intera attivita'  da  lui  svolta,  tale
polizza deve essere integrata con una dichiarazione  dell'impresa  di
assicurazione che  garantisca  le  condizioni  previste  dal  periodo
precedente per lo specifico condominio. 
  Sul luogo di  accesso  al  condominio  o  di  maggior  uso  comune,
accessibile  anche  ai  terzi,   e'   affissa   l'indicazione   delle
generalita',  del  domicilio  e  dei  recapiti,   anche   telefonici,
dell'amministratore. 
  In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio
o di maggior uso comune,  accessibile  anche  ai  terzi,  e'  affissa
l'indicazione delle generalita' e  dei  recapiti,  anche  telefonici,
della   persona   che   svolge    funzioni    analoghe    a    quelle
dell'amministratore. 
  L'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute  a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche' quelle a qualsiasi
titolo erogate per conto  del  condominio,  su  uno  specifico  conto
corrente,  postale  o  bancario,  intestato  al  condominio;  ciascun
condomino, per  il  tramite  dell'amministratore,  puo'  chiedere  di
prendere  visione  ed  estrarre  copia,  a   proprie   spese,   della
rendicontazione periodica. 
  Alla  cessazione  dell'incarico  l'amministratore  e'  tenuto  alla
consegna di tutta la documentazione  in  suo  possesso  afferente  al
condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita'  urgenti
al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto  ad
ulteriori compensi. 
  Salvo  che  sia  stato  espressamente  dispensato   dall'assemblea,
l'amministratore e' tenuto ad agire per la riscossione forzosa  delle
somme  dovute  dagli  obbligati  entro  sei   mesi   dalla   chiusura
dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso,  anche  ai
sensi  dell'articolo  63,  primo  comma,   delle   disposizioni   per
l'attuazione del presente codice. 
  L'incarico di amministratore ha durata di  un  anno  e  si  intende
rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le
dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. 
  La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni  tempo
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina  oppure
con  le  modalita'  previste  dal  regolamento  di  condominio.  Puo'
altresi' essere disposta dall'autorita' giudiziaria,  su  ricorso  di
ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto  comma  dell'articolo
1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso  di  gravi
irregolarita'. Nei casi  in  cui  siano  emerse  gravi  irregolarita'
fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto  dal  numero  3)  del
dodicesimo  comma  del  presente   articolo,   i   condomini,   anche
singolarmente, possono chiedere la  convocazione  dell'assemblea  per
far cessare la violazione e revocare il  mandato  all'amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun  condomino
puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria; in  caso  di  accoglimento
della domanda, il ricorrente, per le spese  legali,  ha  titolo  alla
rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo'  rivalersi
nei confronti dell'amministratore revocato. 
  Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita': 
    1) l'omessa convocazione dell'assemblea  per  l'approvazione  del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea
per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli  altri
casi previsti dalla legge; 
    2)  la  mancata  esecuzione   di   provvedimenti   giudiziari   e
amministrativi, nonche' di deliberazioni dell'assemblea; 
    3) la mancata apertura ed  utilizzazione  del  conto  di  cui  al
settimo comma; 
    4)  la  gestione   secondo   modalita'   che   possono   generare
possibilita' di confusione tra il  patrimonio  del  condominio  e  il
patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 
    5)  l'aver  acconsentito,  per  un  credito  insoddisfatto,  alla
cancellazione delle formalita' eseguite nei  registri  immobiliari  a
tutela dei diritti del condominio; 
    6)  qualora  sia  stata  promossa  azione  giudiziaria   per   la
riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare
diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 
    7) l'inottemperanza  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  1130,
numeri 6), 7) e 9); 
    8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di  cui
al secondo comma del presente articolo. 
  In caso di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria,  l'assemblea
non puo' nominare nuovamente l'amministratore revocato. 
  L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena  di  nullita'  della
nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per  l'attivita'
svolta. 
  Per quanto non disciplinato dal presente articolo si  applicano  le
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX  del  titolo  III  del
libro IV. 
  Il presente articolo si applica anche agli edifici  di  alloggi  di
edilizia popolare ed  economica,  realizzati  o  recuperati  da  enti
pubblici a totale partecipazione pubblica o  con  il  concorso  dello
Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche'  a  quelli
realizzati da enti pubblici non economici o  societa'  private  senza
scopo  di  lucro  con   finalita'   sociali   proprie   dell'edilizia
residenziale pubblica».