La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                Disposizioni in materia di filiazione 
 
  1. L'articolo 74 del codice  civile  e'  sostituito  dal  seguente:
«Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui  la  filiazione
e' avvenuta all'interno del  matrimonio,  sia  nel  caso  in  cui  e'
avvenuta al di fuori di esso, sia  nel  caso  in  cui  il  figlio  e'
adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di  adozione  di
persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti». 
  2. All'articolo 250 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il  figlio  nato
fuori del matrimonio puo'  essere  riconosciuto,  nei  modi  previsti
dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se  gia'  uniti  in
matrimonio  con  altra  persona  all'epoca   del   concepimento.   Il
riconoscimento   puo'   avvenire    tanto    congiuntamente    quanto
separatamente»; 
      b) al secondo comma, le parole: «sedici anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quattordici anni»; 
      c) al terzo comma, le parole:  «sedici  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quattordici anni»; 
      d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non
puo' essere  rifiutato  se  risponde  all'interesse  del  figlio.  Il
genitore  che  vuole  riconoscere  il  figlio,  qualora  il  consenso
dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che
fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro  genitore.  Se
non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il
giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se
viene  proposta  opposizione,  il  giudice,  assunta  ogni  opportuna
informazione,  dispone  l'audizione  del  figlio  minore  che   abbia
compiuto i dodici anni, o anche di  eta'  inferiore,  ove  capace  di
discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e  urgenti
al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione  non  sia
palesemente fondata. Con la sentenza che  tiene  luogo  del  consenso
mancante, il giudice assume i provvedimenti  opportuni  in  relazione
all'affidamento e al mantenimento del minore ai  sensi  dell'articolo
315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»; 
      e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto
riguardo all'interesse del figlio». 
  3. L'articolo 251 del codice civile  e'  sostituito  dal  seguente:
«Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). -  Il  figlio  nato  da
persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in  linea  retta
all'infinito o in linea collaterale  nel  secondo  grado,  ovvero  un
vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto  previa
autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio  e
alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. 
  Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato  dal
tribunale per i minorenni». 
  4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito
dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore
da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso». 
  5. L'articolo 276 del codice civile  e'  sostituito  dal  seguente:
«Art. 276 (Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione
di paternita' o di  maternita'  naturale  deve  essere  proposta  nei
confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei
suoi eredi. In loro mancanza, la domanda  deve  essere  proposta  nei
confronti di un curatore nominato dal giudice  davanti  al  quale  il
giudizio deve essere promosso. 
  Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse». 
  6. La rubrica del titolo IX del libro primo del  codice  civile  e'
sostituita dalla seguente: «Della potesta' dei genitori e dei diritti
e doveri del figlio». 
  7. L'articolo 315 del codice civile  e'  sostituito  dal  seguente:
«Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i  figli  hanno
lo stesso stato giuridico». 
  8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma
7 del presente articolo,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  315-bis
(Diritti e doveri del figlio). -  Il  figlio  ha  diritto  di  essere
mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel
rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle
sue aspirazioni. 
  Il figlio ha  diritto  di  crescere  in  famiglia  e  di  mantenere
rapporti significativi con i parenti. 
  Il figlio minore che abbia compiuto gli anni  dodici,  e  anche  di
eta' inferiore ove capace di  discernimento,  ha  diritto  di  essere
ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. 
  Il figlio  deve  rispettare  i  genitori  e  deve  contribuire,  in
relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al  proprio
reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa». 
  9. Nel  titolo  XIII  del  libro  primo  del  codice  civile,  dopo
l'articolo 448 e' aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per
decadenza dell'avente diritto dalla potesta' sui figli). - Il figlio,
anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi  non  sono
tenuti all'adempimento  dell'obbligo  di  prestare  gli  alimenti  al
genitore nei confronti del quale e' stata  pronunciata  la  decadenza
dalla potesta' e, per i fatti che non integrano i casi di  indegnita'
di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione». 
  10. E' abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del  libro
primo del codice civile. 
  11. Nel codice  civile,  le  parole:  «figli  legittimi»  e  «figli
naturali»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalla   seguente:
«figli». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 250 del codice  civile,
          come modificato dalla legge qui pubblicata: 
                «Art. 250. Riconoscimento. 
              Il  figlio  nato  fuori  del  matrimonio  puo'   essere
          riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dalla  madre
          e dal padre, anche se gia' uniti in  matrimonio  con  altra
          persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento  puo'
          avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. 
              Il  riconoscimento  del  figlio  che  ha   compiuto   i
          quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. 
              Il riconoscimento del figlio  che  non  ha  compiuto  i
          quattordici  anni  non  puo'  avvenire  senza  il  consenso
          dell'altro  genitore   che   abbia   gia'   effettuato   il
          riconoscimento. 
              Il consenso  non  puo'  essere  rifiutato  se  risponde
          all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere
          il figlio, qualora  il  consenso  dell'altro  genitore  sia
          rifiutato, ricorre al  giudice  competente,  che  fissa  un
          termine per la notifica del ricorso all'altro genitore.  Se
          non viene proposta opposizione entro  trenta  giorni  dalla
          notifica, il giudice decide con sentenza  che  tiene  luogo
          del consenso mancante; se viene  proposta  opposizione,  il
          giudice,  assunta  ogni  opportuna  informazione,   dispone
          l'audizione del figlio minore che abbia compiuto  i  dodici
          anni,  o  anche  di   eta'   inferiore,   ove   capace   di
          discernimento, e assume eventuali provvedimenti  provvisori
          e urgenti al fine di instaurare  la  relazione,  salvo  che
          l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la  sentenza
          che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume  i
          provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento  e  al
          mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315-bis e al suo
          cognome ai sensi dell'art. 262. 
              Il riconoscimento non puo' essere  fatto  dai  genitori
          che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' , salvo
          che il giudice li  autorizzi,  valutate  le  circostanze  e
          avuto riguardo all'interesse del figlio.». 
              Si riporta il testo dell'art. 258  del  codice  civile,
          come modificato dalla legge qui pubblicata: 
                «Art. 258. Effetti del riconoscimento. 
              Il riconoscimento produce effetti riguardo al  genitore
          da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. 
              L'atto di riconoscimento di uno solo dei  genitori  non
          puo' contenere  indicazioni  relative  all'altro  genitore.
          Queste indicazioni, qualora siano state fatte,  sono  senza
          effetto. 
              Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello
          stato civile che le  riproduce  sui  registri  dello  stato
          civile sono puniti con l'ammenda da euro 20 a euro  82.  Le
          indicazioni stesse devono essere cancellate.».