Art. 2 
 
 
Delega al Governo per la  revisione  delle  disposizioni  vigenti  in
                        materia di filiazione 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi di modifica delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
filiazione e  di  dichiarazione  dello  stato  di  adottabilita'  per
eliminare ogni discriminazione  tra  i  figli,  anche  adottivi,  nel
rispetto dell'articolo 30 della Costituzione,  osservando,  oltre  ai
principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice  civile,  come
rispettivamente  sostituito  e  introdotto  dall'articolo   1   della
presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi: 
      a)  sostituzione,  in  tutta  la  legislazione   vigente,   dei
riferimenti  ai  «figli  legittimi»  e  ai   «figli   naturali»   con
riferimenti ai  «figli»,  salvo  l'utilizzo  delle  denominazioni  di
«figli nati nel matrimonio» o di «figli nati  fuori  del  matrimonio»
quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative; 
      b) modificazione del titolo VII  del  libro  primo  del  codice
civile, in particolare: 
        1) sostituendo la rubrica del titolo  VII  con  la  seguente:
«Dello stato di figlio»; 
        2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente:  «Della
presunzione di paternita'»; 
        3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della  sezione  I
del capo I; 
        4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in  un
nuovo capo  II,  avente  la  seguente  rubrica:  «Delle  prove  della
filiazione»; 
        5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un
nuovo  capo  III,  avente  la  seguente  rubrica:   «Dell'azione   di
disconoscimento e delle azioni di contestazione e  di  reclamo  dello
stato di figlio»; 
        6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1  della  sezione  I
del capo II in un nuovo capo IV, avente  la  seguente  rubrica:  «Del
riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»; 
        7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2  della  sezione  I
del capo II in un nuovo capo V, avente la  seguente  rubrica:  «Della
dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'»; 
        8) abrogando  le  disposizioni  che  fanno  riferimento  alla
legittimazione; 
      c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della
prova  della  filiazione  prevedendo  che  la  filiazione  fuori  del
matrimonio  puo'  essere  giudizialmente  accertata  con  ogni  mezzo
idoneo; 
      d)  estensione  della  presunzione  di  paternita'  del  marito
rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il  matrimonio  e
ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternita', con
riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri  1),
2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali; 
      e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei  figli
nati fuori del matrimonio con la previsione che: 
        1)  la  disciplina  attinente  all'inserimento   del   figlio
riconosciuto  nella  famiglia  dell'uno  o  dell'altro  genitore  sia
adeguata  al  principio  dell'unificazione  dello  stato  di  figlio,
demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilita'
di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione; 
        2) il principio dell'inammissibilita' del  riconoscimento  di
cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le  ipotesi
in cui il riconoscimento medesimo e' in contrasto  con  lo  stato  di
figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato; 
      f) modificazione degli articoli  244,  264  e  273  del  codice
civile prevedendo l'abbassamento dell'eta' del minore dal  sedicesimo
al quattordicesimo anno di eta'; 
      g)  modificazione  della   disciplina   dell'impugnazione   del
riconoscimento   con    la    limitazione    dell'imprescrittibilita'
dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine  di
decadenza  per  l'esercizio  dell'azione   da   parte   degli   altri
legittimati; 
      h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e
i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel  matrimonio  e
dei figli  nati  fuori  del  matrimonio,  delineando  la  nozione  di
responsabilita'  genitoriale  quale  aspetto   dell'esercizio   della
potesta' genitoriale; 
      i)  disciplina  delle  modalita'  di  esercizio   del   diritto
all'ascolto del minore che abbia adeguata capacita' di discernimento,
precisando  che,  ove   l'ascolto   sia   previsto   nell'ambito   di
procedimenti giurisdizionali, ad  esso  provvede  il  presidente  del
tribunale o il giudice delegato; 
      l) adeguamento  della  disciplina  delle  successioni  e  delle
donazioni al principio di unicita' dello stato di figlio, prevedendo,
anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina  che  assicuri
la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche  per
gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto  nelle  more
del riconoscimento e conseguentemente l'estensione  delle  azioni  di
petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile; 
      m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli  33,
34, 35  e  39  della  legge  31  maggio  1995,  n.  218,  concernenti
l'individuazione, nell'ambito del sistema di  diritto  internazionale
privato, della legge applicabile,  anche  con  la  determinazione  di
eventuali  norme  di  applicazione  necessaria  in   attuazione   del
principio dell'unificazione dello stato di figlio; 
      n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale
dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilita' delle capacita'
genitoriali in un tempo ragionevole  da  parte  dei  genitori,  fermo
restando che le condizioni di indigenza dei genitori o  del  genitore
esercente la potesta' genitoriale  non  possono  essere  di  ostacolo
all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia; 
      o) previsione  della  segnalazione  ai  comuni,  da  parte  dei
tribunali per i minorenni, delle situazioni di  indigenza  di  nuclei
familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano
interventi di sostegno per consentire al  minore  di  essere  educato
nell'ambito della propria famiglia, nonche' previsione  di  controlli
che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni  segnalate
agli enti locali; 
      p) previsione  della  legittimazione  degli  ascendenti  a  far
valere il diritto di mantenere rapporti significativi  con  i  nipoti
minori. 
  2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono,
altresi', a effettuare,  apportando  le  occorrenti  modificazioni  e
integrazioni normative, il necessario coordinamento con le  norme  da
essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo  1942,  n.
318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al  citato  comma  1
del presente articolo. 
  3. Il decreto o i decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per
le pari opportunita' e del Ministro o Sottosegretario di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le  politiche  per
la famiglia.  Sugli  schemi  approvati  dal  Consiglio  dei  Ministri
esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro
due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i
decreti legislativi  sono  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di  cui
al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la  scadenza
del termine previsto dal  comma  1  o  successivamente,  quest'ultimo
termine e' prorogato di sei mesi. 
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto
legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo  puo'  adottare
decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e
con la procedura prevista dal comma 3. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 30 della Costituzione: 
                «Art. 30. 
              E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire  ed
          educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. 
              Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
          a che siano assolti i loro compiti. 
              La legge assicura ai figli nati  fuori  dal  matrimonio
          ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i  diritti
          dei membri della famiglia legittima. 
              La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
          paternita'.». 
              Si riporta il testo dell'art. 235, primo comma,  numeri
          1), 2) e 3), del codice civile: 
                «Art. 235. Disconoscimento di paternita'. 
              L'azione  per  il  disconoscimento  di  paternita'  del
          figlio concepito durante il matrimonio e'  consentita  solo
          nei casi seguenti: 
                1) se i  coniugi  non  hanno  coabitato  nel  periodo
          compreso fra il trecentesimo ed il  centottantesimo  giorno
          prima della nascita; 
                2) se durante il tempo predetto il marito era affetto
          da impotenza, anche se soltanto di generare; 
                3)  se  nel  detto  periodo  la  moglie  ha  commesso
          adulterio  o  ha  tenuto  celata  al  marito   la   propria
          gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il  marito
          e' ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche
          genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili  con  quelle
          del  presunto  padre,  o  ogni  altro  fatto  tendente   ad
          escludere la paternita'. 
                2. - 3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 253 del codice civile: 
                «Art. 253. Inammissibilita' del riconoscimento. 
              In  nessun  caso  e'  ammesso  un   riconoscimento   in
          contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in
          cui la persona si trova.». 
              Si riporta il testo degli articoli 244, 264 e  273  del
          codice civile: 
                «Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento. 
              L'azione di disconoscimento della paternita'  da  parte
          della madre deve essere proposta nel termine  di  sei  mesi
          dalla nascita del figlio.» 
                «Art. 264. Impugnazione da parte del riconosciuto. 
              Colui che e' stato riconosciuto non  puo',  durante  la
          minore eta' o lo stato  d'interdizione  per  infermita'  di
          mente, impugnare il riconoscimento. 
              Tuttavia il giudice, con  provvedimento  in  camera  di
          consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore  o
          dell'altro genitore che abbia validamente  riconosciuto  il
          figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo
          anno di eta', puo' dare l'autorizzazione per  impugnare  il
          riconoscimento, nominando un curatore speciale.» 
                «Art.  273.  Azione  nell'interesse  del   minore   o
          dell'interdetto. 
              L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata
          la  paternita'  o  la  maternita'  naturale   puo'   essere
          promossa,  nell'interesse  del  minore,  dal  genitore  che
          esercita la potesta' prevista dall'art. 316 o  dal  tutore.
          Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice,
          il quale puo' anche nominare un curatore speciale. 
              Occorre il consenso del figlio  per  promuovere  o  per
          proseguire l'azione se egli ha compiuto  l'eta'  di  sedici
          anni. 
              Per l'interdetto  l'azione  puo'  essere  promossa  dal
          tutore previa autorizzazione del giudice.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 533 del codice civile: 
                «Art. 533. Nozione. 
              L'erede  puo'  chiedere  il  riconoscimento  della  sua
          qualita' ereditaria contro chiunque possiede tutti o  parte
          dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno,
          allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. 
              L'azione  e'  imprescrittibile,   salvi   gli   effetti
          dell'usucapione rispetto ai singoli beni.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 33, 34,  35  e  39
          della legge 31 maggio 1995, n.  218  (Riforma  del  sistema
          italiano di diritto internazionale privato): 
                «Art. 33. Filiazione. 
              1. Lo  stato  di  figlio  e'  determinato  dalla  legge
          nazionale del figlio al momento della nascita. 
              2. E' legittimo il figlio considerato tale dalla  legge
          dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino al momento
          della nascita del figlio. 
              3. La legge  nazionale  del  figlio  al  momento  della
          nascita   regola    i    presupposti    e    gli    effetti
          dell'accertamento e  della  contestazione  dello  stato  di
          figlio. Lo stato di figlio  legittimo,  acquisito  in  base
          alla legge nazionale di uno dei genitori, non  puo'  essere
          contestato che alla stregua di tale legge.» 
                «Art. 34. Legittimazione. 
              1. La  legittimazione  per  susseguente  matrimonio  e'
          regolata dalla legge nazionale del figlio  nel  momento  in
          cui essa  avviene  o  dalla  legge  nazionale  di  uno  dei
          genitori nel medesimo momento. 
              2. Negli altri  casi,  la  legittimazione  e'  regolata
          dalla legge dello Stato di cui  e'  cittadino,  al  momento
          della domanda, il genitore  nei  cui  confronti  il  figlio
          viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere
          effetto dopo la morte del genitore legittimante,  si  tiene
          conto della sua cittadinanza al momento della morte.» 
                «Art. 35.Riconoscimento di figlio naturale. 
              1. Le  condizioni  per  il  riconoscimento  del  figlio
          naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio  al
          momento della nascita o, se piu'  favorevole,  dalla  legge
          nazionale  del  soggetto  che  fa  il  riconoscimento,  nel
          momento in cui questo avviene. 
              2. La capacita' del genitore di fare il  riconoscimento
          e' regolata dalla sua legge nazionale. 
              3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla  legge
          dello Stato in cui  esso  e'  fatto  o  da  quella  che  ne
          disciplina la sostanza.» 
                «Art. 39. apporto fra adottato e famiglia adottiva. 
              1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e
          l'adottante o gli adottanti ed i  parenti  di  questi  sono
          regolati  dal  diritto  nazionale  dell'adottante  o  degli
          adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato
          nel quale gli adottanti sono entrambi residenti  ovvero  da
          quello dello Stato nel quale la loro vita  matrimoniale  e'
          prevalentemente localizzata.». 
              La legge 4 maggio  1983,  n.  184  reca:  «Diritto  del
          minore ad una famiglia.». 
              Il  regio  decreto  30  marzo  1942,   n.   318   reca:
          «Disposizioni  per  l'attuazione  del   codice   civile   e
          disposizioni transitorie.».