Art. 3 
 
 
Modifica dell'articolo 38 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti  dei  figli  agli
                     alimenti e al mantenimento 
 
  1. L'articolo 38 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, e'  sostituito  dal  seguente:  «Art.  38.  -  Sono  di
competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti  contemplati
dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371,  ultimo  comma,
del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo  333  resta
esclusa la competenza del tribunale per i minorenni  nell'ipotesi  in
cui sia in corso, tra le stesse  parti,  giudizio  di  separazione  o
divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;  in
tale ipotesi per tutta la durata del processo  la  competenza,  anche
per i provvedimenti contemplati  dalle  disposizioni  richiamate  nel
primo periodo, spetta al giudice ordinario. 
  Sono emessi dal tribunale ordinario  i  provvedimenti  relativi  ai
minori per i quali non e' espressamente stabilita  la  competenza  di
una diversa autorita' giudiziaria. Nei  procedimenti  in  materia  di
affidamento e di mantenimento dei  minori  si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura
civile. 
  Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale
competente provvede in ogni caso in camera di consiglio,  sentito  il
pubblico ministero, e  i  provvedimenti  emessi  sono  immediatamente
esecutivi, salvo che il  giudice  disponga  diversamente.  Quando  il
provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo  si
propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni». 
  2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia
di alimenti e mantenimento della  prole,  puo'  imporre  al  genitore
obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il
pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti.
Per assicurare che siano conservate  o  soddisfatte  le  ragioni  del
creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al  periodo
precedente,  il  giudice  puo'  disporre  il   sequestro   dei   beni
dell'obbligato  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8,  settimo
comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice puo' ordinare
ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro
all'obbligato, di versare le somme dovute  direttamente  agli  aventi
diritto, secondo quanto previsto dall'articolo  8,  secondo  comma  e
seguenti, della legge 1º  dicembre  1970,  n.  898.  I  provvedimenti
definitivi  costituiscono  titolo   per   l'iscrizione   dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge  1°
          dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di  scioglimento
          del matrimonio): 
                «Art. 8. 
              (In vigore dal 12 marzo 1987) 
              1. Il Tribunale che  pronuncia  lo  scioglimento  o  la
          cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' imporre
          all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale
          se  esiste   il   pericolo   che   egli   possa   sottrarsi
          all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. 
              2. La  sentenza  costituisce  titolo  per  l'iscrizione
          dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del  codice
          civile. 
              3. Il coniuge cui spetta  la  corresponsione  periodica
          dell'assegno,  dopo  la  costituzione  in  mora   a   mezzo
          raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   del   coniuge
          obbligato e inadempiente per un periodo  di  almeno  trenta
          giorni,  puo'  notificare  il  provvedimento  in   cui   e'
          stabilita  la  misura  dell'assegno  ai  terzi   tenuti   a
          corrispondere periodicamente somme  di  denaro  al  coniuge
          obbligato con l'invito a versargli  direttamente  le  somme
          dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. 
              4.  Ove  il  terzo  cui   sia   stato   notificato   il
          provvedimento non adempia, il coniuge creditore  ha  azione
          diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle
          somme dovutegli quale  assegno  di  mantenimento  ai  sensi
          degli articoli 5 e 6 . 
              5.  Qualora  il  credito  del  coniuge  obbligato   nei
          confronti dei suddetti terzi sia stato  gia'  pignorato  al
          momento  della  notificazione,  all'assegnazione   e   alla
          ripartizione delle somme  fra  il  coniuge  cui  spetta  la
          corresponsione   periodica   dell'assegno,   il   creditore
          procedente  e  i  creditori  intervenuti   nell'esecuzione,
          provvede il giudice dell'esecuzione. 
              6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art.  1  del
          testo  unico  delle  leggi  concernenti  il  sequestro,  il
          pignoramento  e  la  cessione  degli  stipendi,  salari   e
          pensioni dei dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
          gennaio 1950, n. 180, nonche'  gli  altri  enti  datori  di
          lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui  e'
          stabilita  la  misura  dell'assegno  e  l'invito  a  pagare
          direttamente  al  coniuge  cui  spetta  la   corresponsione
          periodica, non possono  versare  a  quest'ultimo  oltre  la
          meta' delle somme dovute al coniuge obbligato,  comprensive
          anche degli assegni e degli emolumenti accessori. 
              7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le
          ragioni  del  creditore  in  ordine  all'adempimento  degli
          obblighi  di  cui  agli  articoli  5  e  6,  su   richiesta
          dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il  sequestro
          dei beni del coniuge obbligato a  somministrare  l'assegno.
          Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione
          dell'assegno di cui al precedente  comma  sono  soggette  a
          sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della  meta'
          per il soddisfacimento dell'assegno periodico di  cui  agli
          articoli 5 e 6.».