Art. 4 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si  applicano  ai  giudizi
instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 
  2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli
di genitori  non  coniugati  pendenti  davanti  al  tribunale  per  i
minorenni alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del
codice di procedura  civile  e  il  comma  2  dell'articolo  3  della
presente legge. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  737  del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento. 
              I provvedimenti,  che  debbono  essere  pronunciati  in
          camera di consiglio, si chiedono  con  ricorso  al  giudice
          competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che  la
          legge disponga altrimenti.».