Art. 5 
 
 
    Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile 
 
  1. Con regolamento emanato, su proposta  delle  amministrazioni  di
cui al comma  3  dell'articolo  2  della  presente  legge,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto  o  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  citato
articolo 2 della presente  legge,  sono  apportate  le  necessarie  e
conseguenti  modifiche  alla  disciplina  dettata   in   materia   di
ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
  2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino  deve  corrispondere
al sesso e puo' essere costituito da un solo nome  o  da  piu'  nomi,
anche separati, non superiori a tre. 
  2. Nel caso siano imposti due o  piu'  nomi  separati  da  virgola,
negli estratti e  nei  certificati  rilasciati  dall'ufficiale  dello
stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato  solo
il primo dei nomi». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «Art. 17.Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
                (Omissis).». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre
          2000, n. 396 reca:  «Regolamento  per  la  revisione  e  la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15  maggio  1997,  n.
          127».