Art. 2 
 
 
                   Requisiti tecnico-professionali 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano  i  programmi  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi
regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della  legge  5
febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo  1,  comma  3,
della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della  presente
legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante  accordo
stipulato in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  di   categoria   maggiormente
rappresentative, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge  21
dicembre 1978, n. 845. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 7, comma 2, della  citata  legge
          n. 122 del 1992 e' il seguente: 
              "Art. 7. (Responsabile tecnico) 
              (Omissis). 
              2.  Il  responsabile  tecnico  deve  inoltre  possedere
          almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: 
              a) avere  esercitato  l'attivita'  di  autoriparazione,
          alle dipendenze di imprese operanti nel  settore  nell'arco
          degli ultimi cinque  anni,  come  operaio  qualificato  per
          almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un  anno
          qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di  studio
          a carattere tecnico-professionale  attinente  all'attivita'
          diverso da quelli di  cui  alla  lettera  c)  del  presente
          comma; 
              b) avere frequentato, con esito positivo,  un  apposito
          corso regionale teorico-pratico di qualificazione,  seguito
          da  almeno  un  anno   di   esercizio   dell'attivita'   di
          autoriparazione, come operaio qualificato, alle  dipendenze
          di imprese operanti  nel  settore  nell'arco  degli  ultimi
          cinque anni; 
              c)  avere  conseguito,  in  materia  tecnica  attinente
          all'attivita',  un  diploma  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado o un diploma di laurea. ". 
              La legge 21 dicembre  1978,  n.  845  (Legge-quadro  in
          materia di formazione professionale)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1978, n. 362.