art. 1 note (parte 7)

           	
				
 
          Note all'art. 1, comma 239: 
          Per il riferimento al decreto legislativo 2 febbraio  2006,
          n. 42, recante "Disposizioni in materia  di  totalizzazione
          dei periodi  assicurativi"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 febbraio 2006, n. 39. 
          Per il riferimento alla  legge  7  febbraio  1979,  n.  29,
          recante  "Ricongiunzione  dei  periodi   assicurativi   dei
          lavoratori  ai  fini  previdenziali"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1979, n. 40. 
          Si riporta il testo del  comma  26  dell'articolo  2  della
          legge 8 agosto 1995, n.335, recante  "Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare": 
          "Art. 2. (omissis) 
          26.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   1996,   sono   tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917  ,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
          e  continuativa,  di  cui   al   comma   2,   lettera   a),
          dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli  incaricati
          alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
          11 giugno 1971,  n.  426  .  Sono  esclusi  dall'obbligo  i
          soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
          relativa attivita'". 
          Per il testo dei commi 6 e 7 dell'articolo  24  del  citato
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si veda  nelle  note
          all'art. 1, comma 168 . 
 
          Note all'art. 1, comma 240: 
          Si riporta il testo del  comma  26  dell'articolo  2  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335 
          "Art. 2. (Armonizzazione) 
          26.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   1996,   sono   tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917  ,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
          e  continuativa,  di  cui   al   comma   2,   lettera   a),
          dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli  incaricati
          alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
          11 giugno 1971,  n.  426  .  Sono  esclusi  dall'obbligo  i
          soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
          relativa attivita' 
          Per il riferimento al testo vedasi in note al comma 141-ter 
          Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge  12  giugno
          1984, n. 222, recante  "Revisione  della  disciplina  della
          invalidita' pensionabile": 
          "Art. 2. Pensione ordinaria di inabilita'. 
          1. Si considera inabile,  ai  fini  del  conseguimento  del
          diritto  a  pensione  nell'assicurazione  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti  ed  autonomi  gestita  dall'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale,  l'assicuratore  il  titolare  di
          assegno di invalidita' con decorrenza successiva alla  data
          di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa
          di  infermita'  o  difetto  fisico  o  mentale,  si   trovi
          nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di   svolgere
          qualsiasi attivita' lavorativa. 
          2. La concessione della pensione al  soggetto  riconosciuto
          inabile e' subordinata alla cancellazione  dell'interessato
          dagli  elenchi  anagrafici  degli  operai  agricoli,  dagli
          elenchi nominativi dei lavoratori  autonomi  e  dagli  albi
          professionali,  alla  rinuncia  ai  trattamenti  a   carico
          dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione  e
          ad ogni altro trattamento sostitutivo o  integrativo  della
          retribuzione.  Nel  caso  in   cui   la   rinuncia   o   la
          cancellazione avvengano successivamente alla  presentazione
          della domanda, la pensione e' corrisposta a  decorrere  dal
          primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia  o
          della cancellazione. 
          3. La pensione di inabilita', reversibile ai superstiti, e'
          costituita dall'importo dell'assegno  di  invalidita',  non
          integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo,
          calcolato secondo le  norme  in  vigore  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle  gestioni
          speciali dei lavoratori autonomi, e  da  una  maggiorazione
          determinata in base ai seguenti criteri: 
          a) per l'iscritto nell'assicurazione generale  obbligatoria
          per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti   dei
          lavoratori  dipendenti,  la  maggiorazione  e'  pari   alla
          differenza tra l'assegno di invalidita' e  quello  che  gli
          sarebbe   spettato   sulla    base    della    retribuzione
          pensionabile,  considerata  per  il  calcolo   dell'assegno
          medesimo con una anzianita' contributiva  aumentata  di  un
          periodo pari a quello compreso tra la  data  di  decorrenza
          della pensione  di  inabilita'  e  la  data  di  compimento
          dell'eta' pensionabile. In ogni  caso,  non  potra'  essere
          computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni; 
          b) per iscritto  nelle  gestioni  speciali  dei  lavoratori
          autonomi, la misura della maggiorazione e' costituita dalla
          differenza tra l'assegno di invalidita' e  quello  che  gli
          sarebbe  spettato  al  compimento  dell'eta'  pensionabile,
          considerato il periodo compreso tra la data  di  decorrenza
          della pensione di inabilita' e la  data  di  compimento  di
          detta   eta'   coperto   da   contribuzione   di    importo
          corrispondente a quello stabilito nell'anno  di  decorrenza
          della pensione per i lavoratori  autonomi  della  categoria
          alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o
          prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo 
          4. Sono fatti salvi, in ogni  caso,  i  trattamenti  minimi
          secondo le norme previste nei singoli ordinamenti. 
          5.  La  pensione  di  inabilita'  e'  incompatibile  con  i
          compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato  in
          Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione
          della   pensione.   E',   altresi',    incompatibile    con
          l'iscrizione  negli   elenchi   anagrafici   degli   operai
          agricoli, con l'iscrizione  negli  elenchi  nominativi  dei
          lavoratori  autonomi  o  in  albi  professionali  e  con  i
          trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro
          la disoccupazione e con ogni altro trattamento  sostitutivo
          o integrativo  della  retribuzione.  Nel  caso  in  cui  si
          verifichi una delle predette cause di incompatibilita',  il
          pensionato  e'  tenuto  a  darne  immediata   comunicazione
          all'ente erogatore che revoca  la  pensione  di  inabilita'
          sostituendola, sempreche' ne ricorrano le  condizioni,  con
          l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza  dal  primo
          giorno   del   mese   successivo   al   verificarsi   della
          incompatibilita' medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto
          il diritto  all'assegno  di  invalidita',  la  restituzione
          delle    somme    indebitamente    percepite    da    parte
          dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra
          l'importo   della   pensione   di   inabilita'   e   quello
          dell'assegno di invalidita'. 
          6. Ove l'inabilita' sia causata da un infortunio sul lavoro
          o malattia professionale da  cui  derivi  il  diritto  alla
          relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e
          b) del terzo comma e' corrisposta  soltanto  per  la  parte
          eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa" 
 
          Note all'art. 1, comma 242: 
          Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del  citato
          decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42: 
          "Art 2 (omissis) 
          2. Il diritto alla pensione di inabilita' e' conseguito  in
          base ai  requisiti  di  assicurazione  e  di  contribuzione
          richiesti  nella  forma  pensionistica   nella   quale   il
          lavoratore  e'  iscritto   al   verificarsi   dello   stato
          invalidante.  Il  diritto  alla  pensione  ai   superstiti,
          esercitabile per i decessi avvenuti a 
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto legislativo, e' conseguito in base ai requisiti  di
          assicurazione e  di  contribuzione  richiesti  nella  forma
          pensionistica nella quale il dante causa  era  iscritto  al
          momento  della  morte.  Ai  fini  del  perfezionamento  dei
          predetti requisiti rileva la 
          sommatoria  dei   periodi   assicurativi   e   contributivi
          risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1". 
 
          Note all'art. 1, comma 244: 
          Per il testo del  citato  decreto  legislativo  2  febbraio
          2006, n. 42, si veda nelle note all'art. 1, comma 242 
 
          Note all'art. 1, comma 246: 
          Per il riferimento al testo del comma  2  dell'articolo  24
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  si  veda  nelle
          note all'art. 1, comma 168 
 
          Note all'art. 1, comma 247: 
          Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge
          7 febbraio 1979, n. 29: 
          "Art. 1.  Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che
          sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza
          sostitutive dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti gestita  dall'INPS  o  che  abbiano  dato  luogo
          all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione e' data
          facolta', ai fini del diritto e della misura di  una  unica
          pensione,   di   chiedere,   in   qualsiasi   momento,   la
          ricongiunzione  di  tutti  i   periodi   di   contribuzione
          obbligatoria, volontaria e figurativa presso lo sopracitate
          forme     previdenziali     mediante     la      iscrizione
          nell'assicurazione generale obbligatoria e la  costituzione
          in    quest'ultima    delle    corrispondenti     posizioni
          assicurative. A tal fine  la  gestione  o  le  gestioni  di
          provenienza trasferiscono alla gestione  dell'assicurazione
          generale obbligatoria predetta l'ammontare  dei  contributi
          di  loro  pertinenza,  maggiorati  dell'interesse  composto
          annuo  del  4,50  per  cento.  Ai  fini  del  calcolo   dei
          contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri
          di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma,  della
          presente legge. 
          Qualora  il   trasferimento   debba   avvenire   a   carico
          dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende
          autonome, i contributi di pertinenza del datore  di  lavoro
          sono  calcolati  con  riferimento  alle  aliquote   vigenti
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti. 
          Coloro che possono  far  valere  periodi  di  assicurazione
          nelle gestioni speciali per i lavoratori  autonomi  gestite
          dall'INPS e chiedono di avvalersi della facolta' di cui  al
          primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al
          cinquanta per cento della differenza  tra  l'ammontare  dei
          contributi trasferiti e l'importo della riserva  matematica
          calcolata  in  base  ai  criteri  e  alle  tabelle  di  cui
          all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 . 
          La facolta' di cui al primo comma  puo'  essere  esercitata
          dai lavoratori autonomi di  cui  al  comma  precedente  che
          possano far valere, all'atto della domanda, un  periodo  di
          contribuzione  di   almeno   cinque   anni   immediatamente
          antecedente nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti oppure in  due  o  piu'  gestioni  previdenziali
          diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria. 
          2.  In alternativa  all'esercizio  della  facolta'  di  cui
          all'articolo 1, primo comma, il lavoratore  che  possa  far
          valere periodi di  iscrizione  nell'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  ovvero  in  forme
          obbligatorie di previdenza  sostitutive  dell'assicurazione
          generale obbligatoria predetta o  che  abbiano  dato  luogo
          all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero
          nelle gestioni speciali per i lavoratori  autonomi  gestite
          dall'INPS, puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini  del
          diritto  e  della   misura   di   un'unica   pensione,   la
          ricongiunzione presso la gestione in cui  risulti  iscritto
          all'atto della domanda, ovvero presso  una  gestione  nella
          quale possa far valere almeno otto  anni  di  contribuzione
          versata in costanza di effettiva attivita'  lavorativa,  di
          tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e
          figurativa  dei  quali  sia  titolare.  Per  i   lavoratori
          autonomi restano ferme le disposizioni di cui  all'articolo
          1, quarto comma . 
          La gestione  o  le  gestioni  interessate  trasferiscono  a
          quella  in  cui  opera  la  ricognizione  l'ammontare   dei
          contributi di  loro  pertinenza  maggiorati  dell'interesse
          composto al tasso annuo del 4,50 per cento. 
          La gestione assicurativa presso la  quale  si  effettua  la
          ricongiunzione delle posizioni assicurative pone  a  carico
          del  richiedente  il  cinquanta  per  cento   della   somma
          risultante dalla  differenza  tra  la  riserva  matematica,
          determinata in base  ai  criteri  e  alle  tabelle  di  cui
          all'articolo 13  della  legge  12  agosto  1962,  n.  1338,
          necessaria  per  la  copertura  assicurativa  relativa   al
          periodo  utile  considerato,  e  le  somme  versate   dalla
          gestione o dalle gestioni assicurative a  norma  del  comma
          precedente (5). 
          Il pagamento della somma di cui al comma  precedente,  puo'
          essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili
          non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai
          periodi ricongiunti,  con  la  maggiorazione  di  interesse
          annuo composto pari al 4,50 per cento. 
          Il  debito  residuo  al  momento  della  decorrenza   della
          pensione  potra'  essere   recuperato   ratealmente   sulla
          pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di  rate
          indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo,  il
          trattamento  previsto  per  la  pensione   minima   erogata
          dall'INPS. 
          Sono  fatte  salve  le  condizioni   di   rateazione   piu'
          favorevoli previste nelle singole  gestioni  previdenziali.
          ". 
 
          Note all'art. 1, comma 248: 
          Per il testo del  citato  decreto  legislativo  2  febbraio
          2006, n. 42, si veda nelle note all'art. 1, comma 242 
 
          Note all'art. 1, comma 249: 
          Si riporta il testo del  comma  68  dell'articolo  1  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  recante   "Norme   di
          attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
          lavoro  e  competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la
          crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
          lavoro e previdenza 
          sociale": 
          "68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
          comma 67,  anche  con  riferimento  all'individuazione  dei
          criteri di priorita' sulla  base  dei  quali  debba  essere
          concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei  limiti  finanziari
          previsti, l'ammissione al  beneficio  contributivo,  e  con
          particolare riguardo al  monitoraggio  dell'attuazione,  al
          controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei  tetti
          di  spesa.  A  decorrere  dall'anno  2012  lo  sgravio  dei
          contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro  e'
          concesso secondo i criteri di cui al  comma  67  e  con  la
          modalita' di cui al primo periodo  del  presente  comma,  a
          valere sulle risorse, pari a 650  milioni  di  euro  annui,
          gia' presenti nello stato di previsione del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per  il
          finanziamento di sgravi  contributivi  per  incentivare  la
          contrattazione di secondo livello." 
 
          Note all'art. 1, comma 250: 
          Si riporta il testo del  comma  11  dell'articolo  2  della
          legge 28 giugno  2012,  n.  92,  recante  "Disposizioni  in
          materia  di  riforma  del  mercato  del   lavoro   in   una
          prospettiva di crescita", come  modificato  dalla  presente
          legge: 
          "Art. 2. (omissis) 
          11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi
          eventi di disoccupazione  verificatisi  a  decorrere  dalla
          predetta data: 
          a) per i lavoratori di  eta'  inferiore  a  cinquantacinque
          anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta  per
          un periodo massimo di dodici mesi, detratti  i  periodi  di
          indennita' eventualmente fruiti negli ultimi  dodici  mesi,
          anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma  20
          (mini-ASpI); 
          b)  per  i  lavoratori  di  eta'  pari   o   superiore   ai
          cinquantacinque anni, l'indennita' e'  corrisposta  per  un
          periodo  massimo  di  diciotto  mesi,  nei   limiti   delle
          settimane di contribuzione negli ultimi due anni,  detratti
          i periodi di indennita' eventualmente fruiti  negli  ultimi
          diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20  del
          presente articolo". 
          Si riporta il testo del  comma  21  dell'articolo  2  della
          citata legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 2. (omissis) 
          21.  L'indennita'  di  cui  al  comma  20  e'   corrisposta
          mensilmente per un numero  di  settimane  pari  alla  meta'
          delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, ai  fini
          della durata non sono computati i periodi contributivi  che
          hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione". 
          Si riporta il testo del  comma  22  dell'articolo  2  della
          citata legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 2. (omissis) 
          22. All'indennita' di cui  al  comma  20  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7,  8,
          9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19". 
          Si riporta il testo del  comma  31  dell'articolo  2  della
          citata legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 2. (omissis) 
          31. Nei casi di interruzione di un  rapporto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente
          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  all'ASpI,
          intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, e'  dovuta,  a
          carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
          del massimale mensile di  ASpI  per  ogni  dodici  mesi  di
          anzianita' aziendale negli ultimi  tre  anni.  Nel  computo
          dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
          con contratto diverso da quello a tempo  indeterminato,  se
          il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita'  o
          se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui  al
          comma 30". 
          Si riporta il testo del  comma  39  dell'articolo  2  della
          citata legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 2. (omissis) 
          39. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota contributiva
          di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento". 
          Si riporta il testo del  comma  71  dell'articolo  2  della
          citata legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "71. A decorrere dal 1°  gennaio  2017,  sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
          a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio  1991,
          n. 223; 
          b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
          c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
          d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991,
          n. 223; 
          e) articolo 25, comma 9, della legge  23  luglio  1991,  n.
          223; 
          f) articolo 3, commi 3 e 4,  del  decreto-legge  16  maggio
          1994, n. 299, 
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,
          n. 451; 
          g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427". 
 
          Note all'art. 1, comma 251: 
          Si riporta il testo  del  comma  4  dell'articolo  3  della
          citata legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 3. (omissis) 
          4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013,
          di un  sistema  inteso  ad  assicurare  adeguate  forme  di
          sostegno  per  i  lavoratori  dei  diversi   comparti,   le
          organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale  stipulano,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, accordi collettivi  e  contratti  collettivi,  anche
          intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi
          di solidarieta' bilaterali per i settori non coperti  dalla
          normativa in materia  di  integrazione  salariale,  con  la
          finalita'  di  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela   in
          costanza di rapporto di lavoro  nei  casi  di  riduzione  o
          sospensione dell'attivita' lavorativa  per  cause  previste
          dalla  normativa  in  materia  di  integrazione   salariale
          ordinaria o straordinaria". 
          Si riporta il testo dei commi 31 e 32 dell'articolo 3 della
          citata legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 3. (omissis) 
          31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle
          causali  previste  dalla  normativa  in  materia  di  cassa
          integrazione ordinaria o straordinaria, la  prestazione  di
          un   assegno   ordinario    di    importo    almeno    pari
          all'integrazione salariale, la cui durata massima  sia  non
          inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili
          da computare in un biennio mobile, e comunque non 
          superiore alle durate  massime  previste  dall'articolo  6,
          commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975,  n.
          164, anche con riferimento ai limiti  all'utilizzo  in  via
          continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale". 
          32. I fondi di cui al comma 4 possono  inoltre  erogare  le
          seguenti tipologie di prestazioni: 
          a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate,
          rispetto alle prestazioni pubbliche  previste  in  caso  di
          cessazione  dal  rapporto  di  lavoro  ovvero   prestazioni
          integrative, in  termini  di  importo,  in  relazione  alle
          integrazioni salariali; 
          b)  assegni  straordinari  per  il  sostegno  al   reddito,
          riconosciuti  nel  quadro  dei  processi  di   agevolazione
          all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano   i   requisiti
          previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
          successivi cinque anni; 
          c) contributi al finanziamento di  programmi  formativi  di
          riconversione o riqualificazione  professionale,  anche  in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea" 
 
          Note all'art. 1, comma 253: 
          Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  "Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n.2: 
          "Art. 18. (omissis) 
          1.  In considerazione  della  eccezionale  crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
          a)  al Fondo sociale per occupazione e formazione,  che  e'
          istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
          b)  al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
          b-bis)   al  Fondo  strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri." 
 
          Note all'art. 1, comma 254: 
          Si riporta il testo del  comma  65  dell'articolo  2  della
          citata legge 28 giugno 
          2012, n. 92: 
          "Art. 2. (omissis) 
          65.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
          7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,
          confluita nel Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          di  cui  all'articolo  18,  comma  1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016." 
          Si riporta  il  testo  del  comma  7  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  recante  "Interventi
          urgenti  a  sostegno  dell'occupazione",  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: 
          "Art. 1. (omissis) 
          7.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato   dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche   i   contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui al presente articolo, su richiesta  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo". 
          Per il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle  note  all'art.  1,
          comma 253. 
          Per il testo del comma 68 dell'articolo 1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247, si veda nelle note all'art. 1, comma
          249 . 
          Si  riporta  il  testo  dell'articolo  25  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, recante "Legge-quadro in materia  di
          formazione professionale": 
          "Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione. 
          Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al  Fondo
          regionale europeo dei progetti realizzati  dagli  organismi
          di cui all'articolo precedente,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione autonoma e gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
          , un Fondo di rotazione. 
          Per  la  costituzione  del  Fondo  di  rotazione,  la   cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979. 
          A decorrere dal periodo di paga  in  corso  al  1°  gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974,  n.  30  ,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3  giugno
          1975, n. 160 , sono ridotte: 
          1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
          2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
          3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
          4) dal 4,30 al 4 per cento; 
          5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
          Con  la  stessa  decorrenza   l'aliquota   del   contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la disoccupazione involontaria ai  sensi  dell'articolo  12
          della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in  misura
          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retribuzioni  soggette
          all'obbligo contributivo. 
          I due terzi delle maggiori entrate  derivanti  dall'aumento
          contribuitivo di cui al  precedente  comma  affluiscono  al
          Fondo di rotazione. Il versamento  delle  somme  dovute  al
          Fondo   e'   effettuato   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 
          La parte di  disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione  non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
          Alla copertura dell'onere di lire 100  miliardi,  derivante
          dall'applicazione  della  presente   legge   nell'esercizio
          finanziario 1979, si fara' fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello  stato
          di previsione della spesa  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno finanziario anzidetto. 
          Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
          Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito
          conto corrente  infruttifero  aperto  presso  la  tesoreria
          centrale  e  denominato  «Ministero  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso
          al Fondo sociale  europeo  dei  progetti  realizzati  dagli
          organismi  di  cui  all'articolo  8  della  decisione   del
          consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE  del  1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977". 
          Si riporta  il  testo  dell'articolo  118  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)": 
          "118.  Interventi in materia  di  formazione  professionale
          nonche'  disposizioni  di   attivita'   svolte   in   fondi
          comunitari e di Fondo sociale europeo. 
          1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
          regionale e con le  funzioni  di  indirizzo  attribuite  in
          materia al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          lo sviluppo della  formazione  professionale  continua,  in
          un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia  di
          occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per
          ciascuno    dei    settori    economici     dell'industria,
          dell'agricoltura, del terziario e  dell'artigianato,  nelle
          forme   di   cui   al    comma    6,    fondi    paritetici
          interprofessionali nazionali per  la  formazione  continua,
          nel  presente  articolo  denominati  «fondi».  Gli  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale  possono   prevedere
          l'istituzione di fondi anche per settori diversi,  nonche',
          all'interno degli stessi, la  costituzione  di  un'apposita
          sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi   relativi   ai
          dirigenti  possono  essere  costituiti   mediante   accordi
          stipulati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro    e    dei    dirigenti    comparativamente    piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi  possono
          finanziare in tutto o in parte piani  formativi  aziendali,
          territoriali, settoriali o individuali  concordati  tra  le
          parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori   iniziative
          propedeutiche e  comunque  direttamente  connesse  a  detti
          piani  concordate  tra  le  parti.   I   piani   aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  fondi  afferiscono,
          secondo le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
          risorse derivanti dal gettito  del  contributo  integrativo
          stabilito dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ciascun  fondo.  Nel
          finanziare i piani formativi di cui al  presente  comma,  i
          fondi si attengono al criterio della redistribuzione  delle
          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi,
          ai sensi del comma 3. 
          2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio  di
          autorizzazione da parte del Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione,  degli
          organi  e  delle  strutture  di  funzionamento  dei   fondi
          medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali esercita  altresi'  la
          vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei  fondi;  in
          caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'   disporne   la
          sospensione dell'operativita' o il commissariamento.  Entro
          tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero  del
          lavoro  e   delle   politiche   sociali   effettuera'   una
          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il
          presidente  del  collegio  dei  sindaci  e'  nominato   dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Presso  lo
          stesso Ministero e' istituito,  con  decreto  ministeriale,
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio  dello  Stato,
          l'«Osservatorio per la formazione continua» con il  compito
          di  elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso   la
          predisposizione di linee-guida  e  di  esprimere  pareri  e
          valutazioni in ordine  alle  attivita'  svolte  dai  fondi,
          anche  in   relazione   all'applicazione   delle   suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 
          3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il
          versamento del contributo integrativo, di cui  all'articolo
          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta
          dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato  dal
          datore di lavoro. L'adesione ai fondi e' fissata  entro  il
          31 ottobre  di  ogni  anno,  con  effetti  dal  1°  gennaio
          successivo;  le  successive  adesioni  o  disdette  avranno
          effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro  il  31
          gennaio di ogni anno, a decorrere  dal  2005,  comunica  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  ai  fondi
          la previsione, sulla base  delle  adesioni  pervenute,  del
          gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo  25
          della legge n. 845 del 1978,  e  successive  modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo  9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo
          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
          144. 
          4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del  comma
          3, trovano applicazione le disposizioni di  cui  al  quarto
          comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del  1978,
          e successive modificazioni. 
          5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai
          fondi  l'obbligo  di   versare   all'INPS   il   contributo
          integrativo di cui al quarto comma dell'articolo  25  della
          citata legge n. 845 del 1978, e  successive  modificazioni,
          secondo le modalita' vigenti prima della data di entrata in
          vigore della presente legge. 
          6. Ciascun  fondo  e'  istituito,  sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
          a) come soggetto giuridico di natura associativa  ai  sensi
          dell'articolo 36 del codice civile; 
          b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai  sensi
          degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,
          concessa con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali (355). 
          7. [ 
          8. In caso di omissione,  anche  parziale,  del  contributo
          integrativo di cui all'articolo 25 della legge n.  845  del
          1978, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  il
          contributo omesso  e  le  relative  sanzioni,  che  vengono
          versate dall'INPS al fondo prescelto. 
          9. Con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale sono determinati,  entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge,  modalita',
          termini e condizioni per il concorso  al  finanziamento  di
          progetti  di  ristrutturazione  elaborati  dagli  enti   di
          formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per
          l'anno 2001, nell'ambito  delle  risorse  preordinate  allo
          scopo nel Fondo per l'occupazione di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base  regionale
          in riferimento  al  numero  degli  enti  e  dei  lavoratori
          interessati dai processi di ristrutturazione, con priorita'
          per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire
          i requisiti previsti per l'accreditamento  delle  strutture
          formative  ai  sensi  dell'accordo  sancito  in   sede   di
          conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  del
          18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche. 
          10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per cento
          la quota del gettito complessivo da destinare  ai  fondi  a
          valere sul terzo delle  risorse  derivanti  dal  contributo
          integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21  dicembre
          1978, n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui  all'articolo
          medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per  cento  per  il
          2002 e al 50 per cento per il 2003. 
          11. Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
          sociale sono determinati  le  modalita'  ed  i  criteri  di
          destinazione  al  finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,  n.
          448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno
          2001. 
          12.  Gli  importi  previsti  per  gli  anni  1999  e   2000
          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144, sono: 
          a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al  citato
          articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in
          via prioritaria, i piani formativi aziendali,  territoriali
          o settoriali concordati tra le parti sociali; 
          b) per il restante 25  per  cento  accantonati  per  essere
          destinati ai fondi, a seguito della loro  istituzione.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono determinati i termini ed  i  criteri  di  attribuzione
          delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 
          13. Per le annualita' di cui al comma 12,  l'INPS  continua
          ad effettuare  il  versamento  stabilito  dall'articolo  1,
          comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di
          rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie  di
          cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  ed
          il versamento  stabilito  dall'articolo  9,  comma  5,  del
          citato decreto-legge  n.  148  del  1993,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
          al medesimo comma. 
          14. Nell'esecuzione di programmi  o  di  attivita',  i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli stessi. La presente disposizione si applica anche  ai
          programmi o alle attivita' di assistenza tecnica  in  corso
          di  svolgimento  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
          15. Gli avanzi finanziari derivanti  dalla  gestione  delle
          risorse  del  Fondo  sociale  europeo,  amministrate  negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione  istituito  dall'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
          16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
          proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse  di  cui
          all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
          1999, n. 144, una quota  fino  a  lire  200  miliardi,  per
          l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20  per
          cento  destinato  prioritariamente   all'attuazione   degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge  24
          giugno 1997, n. 196 ." 
 
          Note all'art. 1, comma 255 : 
          Per  il  testo  dell'articolo  25  della  citata  legge  21
          dicembre 1978, n. 845si veda nelle note all'art.  1,  comma
          254. 
          Per il testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle  note
          all'art. 1, comma 253. 
          Per il testo dei commi 64, 65 e 66  dell'articolo  2  della
          citata legge 28 giugno 2012, n.  92,  si  veda  nelle  note
          all'art. 1, comma 229. 
 
          Note all'art. 1, comma 256: 
          Per il testo dell'articolo si veda nelle note  all'art.  1,
          comma . 
          Per il testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle  note
          all'art. 1, comma 253. 
          Per il testo del comma  65  dell'articolo  2  della  citata
          legge 28 giugno 2012, n. 92, si veda nelle note all'art. 1,
          comma 229. 
 
          Note all'art. 1, comma 257: 
          Si riporta il testo  del  comma  20  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come  modificato
          dalla presente legge: 
          "Art. 12. (omissis) 
          20. A decorrere dalla  data  di  scadenza  degli  organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'articolo 11  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
          n.  266,  l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
          l'adolescenza  di  cui  all'articolo  1  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  103,  la
          Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile,   istituita
          dall'articolo 10, comma 2, della legge 8  luglio  1998,  n.
          230, nonche' il Comitato nazionale di  parita'  e  la  Rete
          nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di
          cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
          decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, ai componenti dei suddetti  organismi
          collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'". 
 
          Note all'art. 1, comma 259: 
          Per il riferimento  alla  legge  12  luglio  2011,  n.  112
          recante "Istituzione dell'Autorita' garante per  l'infanzia
          e l'adolescenza" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  19
          luglio 2011, n. 166 
 
          Note all'art. 1, comma 260: 
          Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge  15
          settembre 1990, n. 262,  recante  "Misure  urgenti  per  il
          finanziamento del  saldo  della  maggiore  spesa  sanitaria
          relativa agli anni  1987  e  1988  e  disposizioni  per  il
          finanziamento  della  maggiore  spesa  sanitaria   relativa
          all'anno 1990", convertito, con modificazioni, dalla  legge
          25 giugno 2008, n. 112: 
          "Art. 3. 
          1. Le  regioni  possono  autorizzare  le  unita'  sanitarie
          locali e gli altri enti che gestiscono i  servizi  sanitari
          finanziati  dalle  quote  regionali  del  Fondo   sanitario
          nazionale ad assumere impegni per  l'esercizio  finanziario
          1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente
          autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a
          spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro  limiti
          prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente. 
          2.  Per  il  finanziamento  della  spesa   autorizzata   in
          eccedenza  ai  sensi  del  comma  1,  le  regioni   possono
          autorizzare le unita' sanitarie locali e gli altri enti che
          gestiscono i servizi sanitari  ad  assumere  con  i  propri
          tesorieri  anticipazioni  straordinarie   di   cassa   alle
          condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria. 
          3.  La  spesa  effettivamente  sostenuta  a  fronte   delle
          autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1,  desunta  dai
          conti consuntivi dei singoli enti,  e  gli  oneri  derivati
          dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui al  comma
          2 sono assunti a carico delle regioni e province autonome e
          sono  finanziati  con  operazioni  di  mutuo,   fino   alla
          concorrenza  di  lire  90.000  a  cittadino  residente  per
          ciascuna  regione  o  provincia  autonoma,  con  oneri   di
          ammortamento a carico dello Stato. 
          3-bis. Alla differenza residua si fa fronte: 
          a) quanto al 25 per cento con oneri a carico  del  bilancio
          delle regioni e province autonome, che vi provvedono o  con
          propri mezzi di bilancio o  mediante  alienazione  di  beni
          disponibili ovvero  mediante  la  contrazione  di  mutui  o
          prestiti con istituti di  credito,  da  assumere  anche  in
          deroga   alle   limitazioni    previste    dalle    vigenti
          disposizioni, avvalendosi, per la copertura delle  relative
          rate  di  ammortamento,  anche  delle  entrate   tributarie
          previste dall'articolo 6 della legge  14  giugno  1990,  n.
          158; 
          b) quanto al restante 75 per cento mediante  accensione  di
          mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato. 
          3-ter. Le operazioni di mutuo con oneri di  ammortamento  a
          carico dello Stato possono essere attivate con  le  aziende
          ed istituti di credito ordinario e speciale individuati  ai
          sensi  dell'articolo  4,   comma   2,   lettera   b),   del
          decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo
          condizioni  e  durata  stabilite  ai  sensi   della   norma
          medesima;  al  pagamento   delle   rate   di   ammortamento
          provvedono gli enti mutuatari. 
          3-quater. All'onere per l'ammortamento  dei  mutui  per  il
          finanziamento della spesa di pertinenza  statale,  valutato
          in lire 2.185 miliardi  a  decorrere  dal  1992,  gli  enti
          mutuatari provvedono mediante utilizzo di quota  parte  del
          Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata. 
          4. Le disposizioni del presente  decreto  sono  applicabili
          nelle regioni a statuto speciale e nelle province  autonome
          di Trento e di Bolzano compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti. " 
          Si riporta il testo dell'articolo 24 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria", convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
          "Art. 24. Taglia-leggi 
          In vigore dal 21 febbraio 2009 
          1. A far data dal centottantesimo  giorno  successivo  alla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono  o
          restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e
          salva l'applicazione dei commi 14  e  15  dell'articolo  14
          della legge 28 novembre 2005, n. 246. 
          1-bis. ll  Governo  individua,  con  atto  ricognitivo,  le
          disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate
          in quanto connesse esclusivamente alla vigenza  degli  atti
          legislativi inseritinell' Allegato A. L'atto ricognitivo di
          cui al presente comma, da adottare  entro  il  16  dicembre
          2009, e' trasmesso alle Camere corredato di  una  relazione
          volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e
          i risultati  della  medesima  con  riferimento  ai  diversi
          settori di competenza dei singoli Ministeri". 
 
          Note all'art. 1, comma 261: 
          Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo  7  della
          legge 21 novembre 2000, n. 353,  recante  "Legge-quadro  in
          materia di incendi boschivi": 
          "Art. 7. (omissis) 
          2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione  civile
          e' trasferita al Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,  del
          soccorso pubblico e della difesa  civile.  Con  regolamento
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro  dell'interno,  sono  stabiliti  i
          tempi e  le  modalita'  di  attuazione  del  trasferimento,
          previa   individuazione    delle    risorse    finanziarie,
          strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Restano
          fermi i vigenti contratti comunque  afferenti  alla  flotta
          aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed  ai
          relativi oneri si provvede a valere sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111". 
 
          Note all'art. 1, comma 262: 
          Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 23-quater  de
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
          "Art. 23-quater. (omissis) 
          9.  L'Agenzia per lo sviluppo del  settore  ippico-ASSI  e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del  presente  decreto.  In  relazione
          agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura  non
          regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
          predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti  sono
          ripartite  tra  il  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli le funzioni attribuite  ad  ASSI  dalla  normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, e'  rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma". 
 
          Note all'art. 1, comma 263: 
          Si riporta il testo del  comma  47  dell'articolo  2  della
          legge 22 dicembre 2008,, n. 203, recante "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato. Legge finanziaria 2009)": 
          "Art. 2. (omissis) 
          47.  Fermo  il  rispetto  delle  prerogative  regionali  in
          materia di istruzione scolastica, con decreto del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabiliti, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione
          alle regioni  delle  risorse  finanziarie  occorrenti  alla
          realizzazione  delle  misure  relative  al   programma   di
          interventi in materia di istruzione". 
 
          Note all'art. 1, comma 264: 
          Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  7-quinquies
          del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  recante  "
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
          "Art. 7-quinquies. (omissis) 
          1.  Al fine di assicurare il  finanziamento  di  interventi
          urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo   ai
          settori dell'istruzione  e  agli  interventi  organizzativi
          connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
          di euro". 
 
          Note all'art. 1, comma 265: 
          Si riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  recante  "Disposizioni
          urgenti  per  favorire  l'occupazione",   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: 
          "Art. 3. (omissis) 
          1. Per la  prosecuzione  nell'anno  1997  degli  interventi
          statali di cui all'articolo 4, comma 8,  del  decreto-legge
          20 maggio 1993, n. 148  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  e'   autorizzata
          l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del  comune
          e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a  favore
          del  comune  di  Palermo.  All'erogazione  del   contributo
          provvede il Ministro dell'interno con  proprio  decreto  da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          previa approvazione di una relazione  presentata  da  parte
          degli enti locali al  Ministero  dell'interno  recante  gli
          specifici programmi di lavoro  e  le  opere  pubbliche  che
          saranno  intrapresi   per   l'anno   1997;   il   Ministero
          dell'interno  trasmette  copia  di  dette  relazioni   alle
          commissioni parlamentari competenti". 
          Si riporta il testo del comma  552  dell'articolo  2  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
          "Art. 2. (omissis) 
          552. Il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale,
          previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, e'  autorizzato,  nel  limite  di  spesa  di  1
          milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e  2010,
          a concedere un contributo ai  comuni  con  meno  di  50.000
          abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori  socialmente
          utili con oneri a carico del bilancio  comunale  da  almeno
          otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite
          alle regioni in attuazione della legge 17 maggio  1999,  n.
          144". 
 
          Note all'art. 1, comma 267 : 
          Si  riporta  il   testo   dell'articolo   43   del   citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
          "Art. 43. Semplificazione  degli  strumenti  di  attrazione
          degli investimenti e di sviluppo d'impresa 
          In vigore dal 22 agosto 2008 
          1.  Per  favorire  l'attrazione  degli  investimenti  e  la
          realizzazione di progetti di sviluppo di impresa  rilevanti
          per il rafforzamento della struttura produttiva del  Paese,
          con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
          e  le  modalita'  per  la   concessione   di   agevolazioni
          finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per  la
          realizzazione  di  interventi  ad  essi   complementari   e
          funzionali. Con tale decreto, da adottare di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
          riguarda le attivita' della filiera agricola e della  pesca
          e acquacoltura, e con il Ministro  per  la  semplificazione
          normativa, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, si provvede, in particolare a: 
          a)  individuare le attivita', le iniziative,  le  categorie
          di imprese, il valore minimo degli investimenti e le  spese
          ammissibili  all'agevolazione,  la  misura  e   la   natura
          finanziaria  delle  agevolazioni  concedibili  nei   limiti
          consentiti dalla vigente normativa comunitaria,  i  criteri
          di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione; 
          b)   affidare,  con  le  modalita'  stabilite  da  apposita
          convenzione, all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa  S.p.A.  le  funzioni
          relative alla gestione dell'intervento di cui  al  presente
          articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
          valutazione  ed  alla   approvazione   della   domanda   di
          agevolazione,  alla  stipula  del  relativo  contratto   di
          ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
          dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
          c)  stabilire le modalita' di cooperazione con le Regioni e
          gli  enti  locali  interessati,  ai  fini  della   gestione
          dell'intervento  di   cui   al   presente   articolo,   con
          particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
          d)  disciplinare una procedura accelerata  che  preveda  la
          possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al
          Ministero   dello   sviluppo   economico   l'indizione   di
          conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e  seguenti
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Alla   conferenza
          partecipano tutti i soggetti  competenti  all'adozione  dei
          provvedimenti  necessari  per   l'avvio   dell'investimento
          privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
          complementari  e  funzionali  all'investimento  stesso,  la
          predetta  Agenzia  nonche',  senza  diritto  di  voto,   il
          soggetto che ha presentato  l'istanza  per  la  concessione
          dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
          in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
          comma 3, della citata legge n. 241 del 1990,  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  adotta,  in  conformita'   alla
          determinazione conclusiva della conferenza di  servizi,  un
          provvedimento di approvazione del  progetto  esecutivo  che
          sostituisce, a tutti gli effetti, salvo  che  la  normativa
          comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
          e  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o
          comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla
          predetta conferenza; 
          e)   le  agevolazioni  di  cui  al  presente   comma   sono
          cumulabili,  nei  limiti  dei  massimali   previsti   dalla
          normativa comunitaria, con benefici fiscali. 
          2.  Il Ministero dello sviluppo  economico  definisce,  con
          apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
          dell'intervento  di  cui  al  presente   articolo,   vigila
          sull'esercizio   delle   funzioni   affidate    all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al  comma  1,
          effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
          interventi  finanziati  e  sui  risultati  conseguiti   per
          effetto degli investimenti realizzati. 
          3.   Le   agevolazioni   finanziarie   e   gli   interventi
          complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
          finanziati con  le  disponibilita'  assegnate  ad  apposito
          Fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  dove  affluiscono  le  risorse
          ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
          al Ministero dello sviluppo economico  in  forza  di  Piani
          pluriennali  di  intervento  e  del  Fondo  per   le   aree
          sottoutilizzate di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei  programmi  previsti
          dal Quadro strategico nazionale 2007-2013  ed  in  coerenza
          con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, viene effettuata una  ricognizione  delle
          risorse  di  cui  al  presente  comma  per  individuare  la
          dotazione del Fondo. 
          4.  Per  l'utilizzo  del  Fondo  di  cui  al  comma  3,  il
          Ministero dello sviluppo economico si  avvale  dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa. 
          5.  Dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al
          comma 1, non possono essere  piu'  presentate  domande  per
          l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
          base delle previsioni in materia di contratti di programma,
          di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e),  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  ivi  compresi  i  contratti  di
          localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
          n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
          entro la data di cui al periodo precedente  si  applica  la
          disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  per
          l'interessato di chiedere che la domanda  sia  valutata  ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  al   presente
          articolo. 
          6.  Sono abrogate le disposizioni  dell'articolo  1,  commi
          215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, e dell'articolo 6, commi 12,  13,  14  e  14-bis,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80.  Dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
          abrogato l'articolo 1, comma 13, del  citato  decreto-legge
          n. 35 del 2005. 
          7.   Per  gli  interventi  di  cui  al  presente   articolo
          effettuati   direttamente   dall'Agenzia   nazionale    per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  si  puo'   provvedere,   previa   definizione   nella
          convenzione di cui al comma 1, lettera b), a  valere  sulle
          risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
          ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
          normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui  conti
          di tesoreria intestati all'Agenzia. 
          7-bis.  Il termine di cui all' articolo 1, comma 862, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          e' prorogato al 31 dicembre 2009." 
 
          Note all'art. 1, comma 268: 
          Per il testo  del  comma  3  dell'articolo  43  del  citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si  veda  nelle  note
          all'art. 1, comma 267 . 
 
          Note all'art. 1, comma 269: 
          Si riporta il testo dei commi 2 e 3  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come  modificato
          dalla presente legge: 
          "Art. 12. (omissis) 
          2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti  al
          CRA le funzioni ed i compiti  gia'  affidati  all'INRAN  ai
          sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999
          e le competenze  dell'INRAN  acquisite  nel  settore  delle
          sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN  gia'
          svolte dall'ex INCA. 
          3. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare  del
          Ministro per le politiche agricole alimentari e  forestali,
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e la semplificazione e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro 90 giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  trasferite  al
          CRA." 
 
          Note all'art. 1, comma 271: 
          Si riporta il testo del  comma  8  dell'articolo  20  della
          legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali": 
          "Art. 20. (omissis) 
          8. A decorrere dall'anno 2002 lo  stanziamento  complessivo
          del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato
          dalla  legge  finanziaria   con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5  agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
          24 della presente legge." 
 
          Note all'art. 1, comma 272 : 
          Si riporta il testo del comma 1264  dell'articolo  1  della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
          "Art. 1. (omissis) 
          1264.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei   livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009." 
 
          Note all'art. 1, comma 273: 
          Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del
          decreto  legislativo  29  marzo  2012,   n.   68,   recante
          "Revisione della  normativa  di  principio  in  materia  di
          diritto  allo   studio   e   valorizzazione   dei   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, in  attuazione  della
          delega prevista  dall'articolo  5,  comma  1,  lettere  a),
          secondo periodo, e d), della legge  30  dicembre  2010,  n.
          240, e secondo i principi e i criteri  direttivi  stabiliti
          al comma 3, lettera f), e al comma 6.": 
          "Art. 18. (omissis) 
          1.  Nelle more della completa  definizione  dei  LEP  e  di
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire  gli
          strumenti ed i servizi per il pieno successo  formativo  di
          cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci  e
          meritevoli, anche se  privi  di  mezzi,  che  presentino  i
          requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
          con le seguenti modalita': 
          a)  dal fondo integrativo statale  per  la  concessione  di
          borse  di  studio,  appositamente  istituito  a   decorrere
          dall'anno finanziario 2012 nello stato  di  previsione  del
          Ministero, sul quale confluiscono  le  risorse  previste  a
          legislazione vigente dall'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147,  e  di
          cui all'articolo 33, comma  27,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, e da assegnare  in  misura  proporzionale  al
          fabbisogno finanziario delle regioni; 
          b)   dal  gettito  derivante   dall'importo   della   tassa
          regionale per il diritto allo studio  istituita,  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 20, 21, 22  e  23,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; 
          c)  dalle risorse proprie delle regioni in misura  pari  ad
          almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al  fondo
          integrativo statale. 
 
          Note all'art. 1, comma 274: 
          Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge
          24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di
          finanza pubblica": 
          "1. A decorrere dall'esercizio  finanziario  1994  i  mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
          a) fondo per il finanziamento ordinario delle  universita',
          relativo alla quota a carico  del  bilancio  statale  delle
          spese per il funzionamento  e  le  attivita'  istituzionali
          delle universita', ivi comprese le spese per  il  personale
          docente,  ricercatore  e  non  docente,   per   l'ordinaria
          manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca
          scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti
          di ricerca di interesse nazionale di  cui  all'articolo  65
          del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le
          attivita' previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394 ; 
          b) fondo per  l'edilizia  universitaria  e  per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          L. 28 giugno 1977, n. 394 , e del comma 8 dell'art. 7 della
          L. 22 dicembre 1986, n. 910 ; 
          c) fondo per la programmazione dello sviluppo  del  sistema
          universitario,  relativo  al  finanziamento  di  specifiche
          iniziative,  attivita'  e   progetti,   ivi   compreso   il
          finanziamento di nuove iniziative didattiche." 
 
          Note all'art. 1, comma 275: 
          Si riporta il testo del comma  32  dell'articolo  33  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato. (Legge di stabilita' 2012)": 
          "Art. 33. (omissis) 
          32.  In  favore  dei   policlinici   universitari   gestiti
          direttamente da universita' non statali di cui all'articolo
          8, comma 1, del decreto legislativo 21  dicembre  1999,  n.
          517,  e'  disposto,  a  titolo  di  concorso   statale   al
          finanziamento degli oneri connessi allo  svolgimento  delle
          attivita' strumentali necessarie al perseguimento dei  fini
          istituzionali da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  citato
          articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro
          per l'anno 2012. Il riparto  del  predetto  importo  tra  i
          policlinici   universitari    gestiti    direttamente    da
          universita'  non  statali  e'  stabilito  con  decreto  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze". 
 
          Note all'art. 1, comma 276: 
          Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della legge
          15 luglio 2003, n. 189, recante "Norme  per  la  promozione
          della pratica dello sport da parte delle persone disabili": 
          "Art.1. (omissis) 
          1. Per la promozione e lo sviluppo della  pratica  sportiva
          di base e agonistica delle persone disabili e'  autorizzata
          la concessione alla  Federazione  italiana  sport  disabili
          (FISD) di un contributo straordinario di 500.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005". 
 
          Note all'art. 1, comma 277: 
          Si riporta il  testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.   282,   recante   "
          Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307: 
          "Art. 10. (omissis) 
          5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di
          finanza pubblica,  anche  mediante  interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di 
          euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1" 
 
          Note all'art. 1, comma 279: 
          Si riporta il testo del  comma  2  dell'articolo  47  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222, recante  "Disposizioni  sugli
          enti e beni ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento
          del clero cattolico in servizio nelle diocesi": 
          "Art. 47. (omissis) 
          2. A decorrere dall'anno finanziario 1990  una  quota  pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica". 
 
          Note all'art. 1, comma 280: 
          Per il testo del comma 2 dell'articolo 47  della  legge  20
          maggio 1985, n. 222 si veda nelle note  all'art.  1,  comma
          279. 
          Per  il  riferimento  al  decreto  della   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri 10 marzo 2011 recante "Dichiarazione
          dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali  eventi
          meteorologici  che  hanno  colpito  il   territorio   della
          provincia di Teramo nei giorni 1, 2  e  3  marzo  2011"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2011, n. 69. 
          Per  il  riferimento  al  decreto  della   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri  18  aprile  2012  recante  "Proroga
          dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali  eventi
          meteorologici  che  hanno  colpito  il   territorio   della
          provincia di Teramo nei giorni 1, 2  e  3  marzo  2011"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2012, n. 105 
 
          Note all'art. 1, comma 281: 
          Per il riferimento alla  legge  28  giugno  1977,  n.  394,
          recante     "Potenziamento     dell'attivita'      sportiva
          universitaria" e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale13
          luglio 1977, n. 189. 
 
          Note all'art. 1, comma 282: 
          Si riporta il testo del comma 16-ter  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di
          termini  previsti  da   disposizioni   legislative   e   di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie",  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 
          febbraio 2011, n. 10: 
          "Art. 2. (omissis) 
          16-ter.  Fino  al  31  dicembre  2015   e'   prorogato   il
          finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica
          e  coro   sinfonico   di   Milano   Giuseppe   Verdi,   con
          autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui". 
          Si riporta il testo del comma 2-decies dell'articolo 6  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di
          termini previsti da disposizioni legislative",  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: 
          "Art. 6. (omissis) 
          2-decies. All'articolo 2, comma 16-ter,  del  decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «Fino al 31
          dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al  31
          dicembre 2012»". 
 
          Note all'art. 1, comma 285: 
          Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo
          29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di
          principio   in   materia   di   diritto   allo   studio   e
          valorizzazione   dei   collegi   universitari    legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f), e al comma 6": 
          "Art. 1. Definizioni. 
          In vigore dal 15 giugno 2012 
          1. Ai sensi del presente decreto si intende: 
          a) per Ministro o Ministero, il  Ministro  o  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
          b)  per  universita',  le  universita'   e   gli   istituti
          universitari  statali  e   le   universita'   non   statali
          legalmente riconosciute; 
          c) per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
          coreutica, le istituzioni di cui  alla  legge  21  dicembre
          1999, n. 508; 
          d) per corsi, i corsi di istruzione  superiore  e  di  alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   previsti,
          rispettivamente, dall'articolo 3 del decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre 2004, n. 270, e dall'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, attivati
          dalle universita' e dalle istituzioni  di  alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, nonche' i  corsi  attivati
          dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate,
          ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del regolamento adottato
          con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli
          equipollenti a tutti  gli  effetti  ai  diplomi  di  laurea
          conseguiti presso le universita'; 
          e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni". 
 
          Note all'art. 1, comma 287: 
          La legge 30 marzo 1981, n. 119 recante "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria  1981)"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale8 aprile 1981, n. 97, S.O 
          La  legge  3  agosto  1998,  n.  315,  recante  "Interventi
          finanziari per l'universita' e la  ricerca"  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale31 agosto 1998, n. 202 
 
          Note all'art. 1, comma 289: 
          La deliberazione 3 maggio 2001, n.  76,  del  CIPE  recante
          "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido  di
          massa, allocazione risorse ex art. 54, comma 1, della L. 23
          dicembre 1999, n. 488 ed ex art. 114, comma 1, della L.  23
          dicembre  2000,  n.  388"  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale7agosto 2001, n. 182. 
 
          Note all'art. 1, comma 290: 
          Si riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante "Provvedimenti
          in favore delle popolazioni  delle  province  di  Siracusa,
          Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed
          altre disposizioni in  favore  delle  zone  danneggiate  da
          eccezionali avversita'  atmosferiche  dal  giugno  1990  al
          gennaio 1991", convertito, con modificazioni, 
          dalla legge 3 luglio 1991, n. 195: 
          "6.  1.  Al  fine  di  assicurare  la   continuita'   degli
          interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile
          e' integrato della somma di lire 215  miliardi  per  l'anno
          1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992  e
          1993. A decorrere  dall'anno  1994  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23  agosto  1988,
          n. 362". 
 
          Note all'art. 1, comma 291: 
          Si riporta  il  testo  del  comma  2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante "Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189: 
          "2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
          delle finanze e' 
          istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa,  di
          435 milioni di euro 
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la 
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione vigente 
          conseguenti all'attualizzazione di contributi  pluriennali,
          ai sensi del comma 
          177-bis dell'articolo 4 della legge 24  dicembre  2003,  n.
          350, introdotto 
          dall'articolo 1, comma 512, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, e, fino al 31 
          dicembre 2012,  per  le  finalita'  previste  dall'articolo
          5-bis, comma 1, del 
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla 
          legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse
          del Fondo per lo 
          sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4  del  decreto
          legislativo 31 maggio 
          2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui
          al primo periodo si 
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da trasmettere 
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per 
          materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte  dei
          conti". 
 
          Note all'art. 1, comma 293: 
          Si riporta il  testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del
          decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   recante
          "Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307: 
          "5. Al fine di agevolare il perseguimento  degli  obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1". 
 
          Note all'art. 1, comma 294: 
          La legge 16 marzo 2001, n. 72, recante "Interventi a tutela
          del patrimonio storico e culturale  delle  comunita'  degli
          esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla  Dalmazia"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale28 marzo 2001, n. 73. 
 
          Note all'art. 1, comma 295: 
          La legge 21 marzo 2001, n. 73, recante "Interventi a favore
          della minoranza italiana  in  Slovenia  e  in  Croazia"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale28 marzo 2001, 
          n. 73. 
 
          Note all'art. 1, comma 296: 
          La legge 12 novembre 2012, n.  206,  recante  "Disposizioni
          per la celebrazione del secondo centenario della nascita di
          Giuseppe Verdi" e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale3
          dicembre 2012, n. 282 
          Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge  30  aprile
          1984, n. 163, recante "Nuova  disciplina  degli  interventi
          dello Stato a favore dello spettacolo": 
          "1. Fondo unico per lo spettacolo. 
          Per  il  sostegno   finanziario   ad   enti,   istituzioni,
          associazioni, organismi ed  imprese  operanti  nei  settori
          delle  attivita'  cinematografiche,  musicali,  di   danza,
          teatrali, circensi e dello spettacolo  viaggiante,  nonche'
          per la promozione  ed  il  sostegno  di  manifestazioni  ed
          iniziative di carattere e rilevanza nazionali  da  svolgere
          in Italia  o  all'estero,  e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il
          Fondo unico per lo spettacolo". 
 
          Note all'art. 1, comma 297: 
          La legge 25 febbraio 1987, n. 67 recante "Rinnovo della  L.
          5 agosto 1981, n. 416,  recante  disciplina  delle  imprese
          editrici e provvidenze per l'editoria"  e'  pubblicata  nel
          Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale9 marzo 1987, n. 56. 
 
          Note all'art. 1, comma 299: 
          Si riporta il comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13
          agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti  per
          la  stabilizzazione  finanziaria  e   per   lo   sviluppo",
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, come modificato dalla presente legge: 
          "36. Le maggiori entrate  derivanti  dal  presente  decreto
          sono riservate all'Erario, per un periodo di  cinque  anni,
          per  essere  destinate   alle   esigenze   prioritarie   di
          raggiungimento  degli   obiettivi   di   finanza   pubblica
          concordati  in  sede  europea,  anche   alla   luce   della
          eccezionalita' della situazione  economica  internazionale.
          Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione  del
          maggior gettito, attraverso separata  contabilizzazione.  A
          partire dall'anno 2013, il Documento di economia e  finanza
          contiene una  valutazione,  relativa  all'anno  precedente,
          delle  maggiori  entrate  strutturali   ed   effettivamente
          incassate    derivanti    dall'attivita'    di    contrasto
          dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto  di
          quelle  necessarie  al  mantenimento   dell'equilibrio   di
          bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito  e  il
          prodotto interno  lordo,  nonche'  di  quelle  derivanti  a
          legislazione vigente  dall'attivita'  di  recupero  fiscale
          svolta  dalle  regioni,  dalle  province  e   dai   comuni,
          unitamente alle risorse  derivanti  dalla  riduzione  delle
          spese fiscali, confluiscono in un Fondo  per  la  riduzione
          strutturale della pressione fiscale e sono  finalizzate  al
          contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie  e
          sulle imprese, secondo le modalita' di  destinazione  e  di
          impiego indicate  nel  medesimo  Documento  di  economia  e
          finanza" 
 
          Note all'art.1, comma 303: 
          Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in  materia  di   debito   pubblico",   come
          modificato dalla presente legge: 
          "1.  Nel  limite  annualmente  stabilito  dalla  legge   di
          approvazione del bilancio di  previsione  dello  Stato,  il
          Ministro e'  autorizzato,  in  ogni  anno  finanziario,  ad
          emanare decreti cornice che consentano al Tesoro: 
          a) di effettuare operazioni di  indebitamento  sul  mercato
          interno od estero  nelle  forme  di  prodotti  e  strumenti
          finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
          l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per
          la  sua  determinazione,  la   durata,   l'importo   minimo
          sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed  ogni  altra
          caratteristica e modalita', ivi  compresa  la  facolta'  di
          stipulare  convenzioni  con  la  Banca  d'Italia,  con   le
          societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato  e  con
          intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro
          competente  e  la  legge  applicabile  nelle   controversie
          derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento; 
          b) di disporre, per  promuovere  l'efficienza  dei  mercati
          finanziari, l'emissione temporanea di tranches di  prestiti
          vigenti attraverso  il  ricorso  ad  operazioni  di  pronti
          contro  termine  od  altre  in  uso   nei   mercati;   tali
          operazioni,   in   considerazione   del   loro    carattere
          transitorio, non modificano  la  consistenza  dei  relativi
          prestiti e danno luogo alla movimentazione di  un  apposito
          conto  di  tesoreria;  i  conseguenti  effetti   finanziari
          vengono imputati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
          ovvero gravano sugli oneri del debito  fluttuante.  Con  le
          stesse modalita' si provvede sul mercato  interbancario  ad
          operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui  alla
          lettera a); 
          b-bis) di  disporre  l'emissione  di  tranche  di  prestiti
          vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di  titoli
          di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti
          contro termine o  altre  in  uso  nei  mercati  finanziari,
          finalizzate  a  promuovere  l'efficienza  dei  medesimi.  I
          titoli emessi per essere  destinati  al  detto  portafoglio
          concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito
          con la legge  di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato
          soltanto nel momento in  cui  sono  collocati  sul  mercato
          mediante le suddette operazioni; 
          c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del  debito
          pubblico interno ed  estero,  al  rimborso  anticipato  dei
          titoli, a trasformazioni  di  scadenze,  ad  operazioni  di
          scambio nonche' a sostituzione  tra  diverse  tipologie  di
          titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei  mercati
          finanziari internazionali." 
          Si riporta il testo dei commi 3 e 5  dell'articolo  57  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre
          2003, n. 398, come modificati dalla presente legge: 
          "3. Non occorre  altresi'  nella  domanda  l'autenticazione
          della firma  qualora  la  volonta'  di  rimborsare  risulti
          espressa mediante: 
          a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo; 
          b) scrittura privata con firma autenticata da notaio; 
          c) dichiarazione resa presso la Direzione. (L)". 
          "5. Le operazioni di  rimborso  di  titoli  non  prescritti
          devono essere chieste alla Direzione. (L)". 
 
          Note all'art. 1, comma 305: 
          Si riporta il testo del comma 1, lettera a),  dell'articolo
          19  del  citato  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, come modificato dalla presente legge: 
          "1. All'articolo 14 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
          a) il comma 27 e' sostituito dal seguente: 
          «27. Ferme restando le  funzioni  di  programmazione  e  di
          coordinamento delle regioni, loro spettanti  nelle  materie
          di cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e  quarto,  della
          Costituzione,   e   le   funzioni   esercitate   ai   sensi
          dell'articolo  118  della   Costituzione,   sono   funzioni
          fondamentali  dei  comuni,  ai  sensi  dell'articolo   117,
          secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
          a) organizzazione generale  dell'amministrazione,  gestione
          finanziaria e contabile e controllo; 
          b)  organizzazione  dei  servizi  pubblici   di   interesse
          generale di ambito comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di
          trasporto pubblico comunale; 
          c) catasto, ad  eccezione  delle  funzioni  mantenute  allo
          Stato dalla normativa vigente; 
          d) la pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito
          comunale  nonche'  la  partecipazione  alla  pianificazione
          territoriale di livello sovracomunale; 
          e) attivita', in  ambito  comunale,  di  pianificazione  di
          protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
          f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di  raccolta,
          avvio e smaltimento e recupero  dei  rifiuti  urbani  e  la
          riscossione dei relativi tributi; 
          g) progettazione e gestione del sistema locale dei  servizi
          sociali  ed  erogazione  delle  relative   prestazioni   ai
          cittadini,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo   118,
          quarto comma, della Costituzione; 
          h) edilizia scolastica per la  parte  non  attribuita  alla
          competenza delle province, organizzazione  e  gestione  dei
          servizi scolastici; 
          i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
          l) tenuta dei registri di stato civile e di  popolazione  e
          compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia
          di servizi elettorali,  nell'esercizio  delle  funzioni  di
          competenza statale; 
          l-bis) i servizi in materia statistica; 
          m) i servizi in materia statistica". 
 
          Note all'art. 1, comma 306 
          Si riporta il testo  del  comma  15  dell'articolo  83  del
          citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
          "15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni  di
          controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,  i
          diritti  dell'azionista  della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  7,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza applicazione 
          dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile". 
 
          Note all'art. 1, comma 307 
          Si riporta la Tabella 1 allegata al decreto legislativo  19
          marzo 2001, n.  69,  recante  "Riordino  del  reclutamento,
          dello stato giuridico e  dell'avanzamento  degli  ufficiali
          del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
          della L. 31 marzo  2000,  n.  78",  come  modificata  dalla
          presente legge: 
 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
          Note all'art. 1, comma 308 
          Si riporta il testo dall'articolo 3-bis  del  decreto-legge
          25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in
          materia di privatizzazione e valorizzazione del  patrimonio
          immobiliare pubblico e di  sviluppo  dei  fondi  comuni  di
          investimento immobiliare", convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dalla
          presente legge: 
          "3-bis. Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei
          beni immobili tramite concessione o locazione. 
          1. I beni immobili di proprieta' dello Stato individuati ai
          sensi dell'articolo 1 possono essere concessi  o  locati  a
          privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e
          riconversione  dei  medesimi  beni  tramite  interventi  di
          recupero,    restauro,    ristrutturazione    anche     con
          l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo
          svolgimento di attivita' economiche o attivita' di servizio
          per i cittadini, ferme restando le  disposizioni  contenute
          nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni. 
          2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
          demanio puo' convocare una o piu' conferenze di  servizi  o
          promuovere   accordi   di    programma    per    sottoporre
          all'approvazione iniziative  per  la  valorizzazione  degli
          immobili di cui al presente articolo. 
          3. Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2
          e' rimessa, per l'intera durata della concessione  o  della
          locazione, un'aliquota pari al 10 per  cento  del  relativo
          canone. Qualora espressamente previsto dal bando  di  gara,
          ai  Comuni  e',  altresi',  riconosciuta  una   somma   non
          inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per  cento
          del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo
          16  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  delle
          relative leggi  regionali,  per  l'esecuzione  delle  opere
          necessarie  alla  riqualificazione  e  riconversione.  Tale
          importo e' corrisposto dal concessionario o  dal  locatario
          all'atto  del  rilascio   o   dell'efficacia   del   titolo
          abilitativo edilizio. 
          4. Le  concessioni  e  le  locazioni  di  cui  al  presente
          articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica,
          per un  periodo  di  tempo  commisurato  al  raggiungimento
          dell'equilibrio  economico-finanziario  dell'iniziativa   e
          comunque non eccedente i cinquanta anni. 
          4-bis. Al termine  del  periodo  di  tempo  previsto  dalle
          concessioni e locazioni di cui  al  presente  articolo,  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  --  Agenzia  del
          demanio, verificato il raggiungimento  della  finalita'  di
          riqualificazione e  riconversione  dei  beni  riconosce  al
          locatario/concessionario, ove non  sussistano  esigenze  di
          utilizzo  per  finalita'  istituzionali,  il   diritto   di
          prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato. 
          5.  I  criteri  di  assegnazione  e  le  condizioni   delle
          concessioni o delle locazioni di cui al  presente  articolo
          sono  contenuti  nei  bandi  predisposti  dall'Agenzia  del
          Demanio, prevedendo espressamente: 
          a.  il  riconoscimento  all'affidatario  di  un  indennizzo
          valutato sulla base del  piano  economico-finanziario,  nei
          casi di revoca della concessione per sopravvenute  esigenze
          pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei  casi
          previsti dal contratto; 
          b.  la  possibilita',   ove   richiesto   dalla   specifica
          iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le  attivita'
          economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle
          concessioni  disciplinate  dal  presente  articolo  non  si
          applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5,  comma
          3, del decreto del Presidente della Repubblica n.  296  del
          13 settembre 2005. 
          6. Per il perseguimento delle finalita' di valorizzazione e
          utilizzazione a fini economici dei beni di cui al  presente
          articolo, i beni medesimi possono essere affidati  a  terzi
          ai  sensi  dell'articolo  143  del  codice  dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  in  quanto
          compatibile". 
 
          Note all'art. 1, comma 309 
          Si riporta  il  testo  del  comma  2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: 
          "2. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'". 
          Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 della legge
          6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro  sulle  aree
          protette": 
          "2. Sono organi dell'Ente: 
          a) il Presidente; 
          b) il Consiglio direttivo; 
          c) la Giunta esecutiva; 
          d) il Collegio dei revisori dei conti; 
          e) la Comunita' del parco". 
 
          Note all'art. 1, comma 310 
          Il  Regolamento  (CE)  24  settembre  2008,  n.  1008,  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio, recante  "norme  comuni
          per  la  prestazione  di  servizi  aerei  nella   Comunita'
          (rifusione)" e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre  2008,
          n. L 293. 
          Si riporta il testo del comma  238  dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2005),  come  modificato  dalla
          presente legge": 
          "238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro  il  31  gennaio  2005,  e'
          stabilito un incremento delle tariffe  applicabili  per  le
          operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo
          18 della legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  in  modo  da
          assicurare, su base  annua,  maggiori  entrate  pari  a  24
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
          predette maggiori entrate, pari  ad  euro  20  milioni  per
          l'anno 2005, e ad euro 12  milioni  a  decorrere  dall'anno
          2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
          oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e  5,  del  decreto
          legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  La  riassegnazione  di
          cui al precedente periodo e'  limitata,  per  l'anno  2013,
          all'importo di euro 8.620.000. Per l'anno 2014  all'importo
          di euro 9.278.000, per  l'anno  2015  all'importo  di  euro
          7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000"