art. 1 (commi 101-200)
  101. I  commi  da  98  a  100  entrano  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  102.  Al  fine  di  valorizzare  il  sistema  dell'alta  formazione
artistica e musicale e favorire la  crescita  del  Paese  e  al  fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne  e'
prescritto  il  possesso,  i  diplomi  accademici  di  primo  livello
rilasciati dalle istituzioni  facenti  parte  del  sistema  dell'alta
formazione  e  specializzazione   artistica   e   musicale   di   cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  sono
equipollenti  ai  titoli  di  laurea  rilasciati  dalle   universita'
appartenenti alla classe L-3 dei corsi  di  laurea  nelle  discipline
delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di
cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007. 
  103. Al fine esclusivo dell'ammissione  ai  pubblici  concorsi  per
l'accesso alle qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le
quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici  di  secondo
livello rilasciati  dalle  istituzioni  di  cui  al  comma  102  sono
equipollenti  ai  titoli  di  laurea  magistrale   rilasciati   dalle
universita' appartenenti alle seguenti classi  dei  corsi  di  laurea
magistrale di cui al decreto ministeriale  16  marzo  2007,pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007: 
    a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli  Istituti
superiori per le industrie artistiche,  nonche'  dalle  Accademie  di
belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione  artistica  per
l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; 
    b) Classe LM-45 (Musicologia  e  beni  musicali)  per  i  diplomi
rilasciati dai Conservatori di musica,  dall'Accademia  nazionale  di
danza e dagli Istituti musicali pareggiati; 
    c)  Classe  LM-65  (Scienze   dello   spettacolo   e   produzione
multimediale) per i diplomi rilasciati  dall'Accademia  nazionale  di
arte drammatica, nonche' dalle Accademie di  belle  arti  nell'ambito
delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie  dell'arte»,  di
cui alla Tabella A del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212; 
    d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle
Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole  di  cui
alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c). 
  104. I diplomi  accademici  di  secondo  livello  rilasciati  dalle
istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  21  dicembre
1999,  n.  508  costituiscono  titolo  di  accesso  ai  concorsi   di
ammissione  ai  corsi  o  scuole  di  dottorato  di  ricerca   o   di
specializzazione in ambito artistico, musicale, storico  artistico  o
storico-musicale istituiti dalle universita'. 
  105. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma  1,  della
legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la  procedura  di  messa  a
ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello. 
  106. I  titoli  sperimentali  conseguiti  al  termine  di  percorsi
validati dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data  di  cui
al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo  e  di
secondo livello, secondo una tabella  di  corrispondenza  determinata
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102  e  103,
da emanarsi entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al  comma
102, al termine dei percorsi formativi  del  previgente  ordinamento,
conseguiti prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge  e
congiuntamente  al  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria
superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello
secondo una tabella di corrispondenza  determinata  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base
dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103,  da  emanarsi  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  108. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici, nell'ambito  della  propria  autonomia
organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per
la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a  decorrere
dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori  a
300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di  ciascun
anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali
risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso: 
    a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione  di
servizi informatici, alla  gestione  patrimoniale,  ai  contratti  di
acquisto  di  servizi  amministrativi,   tecnici   ed   informatici,a
convenzioni con patronati  e  centri  di  assistenza  fiscale  (CAF),
bancarie, postali, ovvero ai  contratti  di  locazione  per  immobili
strumentali non di proprieta'; 
    b) la riduzione dei contratti di consulenza; 
    c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e  2015,  delle
facolta'  assunzionali  previste  dalla  legislazione  vigente,   con
l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della  consistenza
del personale; 
    d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i  fornitori  di
servizi al fine di  allineare  i  corrispettivi  previsti  ai  valori
praticati dai migliori fornitori; 
    e)  la  stipula  di  contratti  di  sponsorizzazione  tecnica   o
finanziaria, con appositi  operatori  selezionati  nel  rispetto  dei
vincoli stabiliti  dal  codice  degli  appalti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, o dalle norme in  tema  di  contabilita'  pubblica.  Le
sponsorizzazioni di cui alla  presente  lettera  possono  aver  luogo
anche mediante la riserva di spazi  pubblicitari  nei  siti  internet
istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei  segni
distintivi, la concessione in uso di spazi  o  superfici  interne  ed
esterne degli immobili,  e  attraverso  ogni  altro  mezzo  idoneo  a
reperire utilita' economiche, previa  verifica  della  compatibilita'
con  le  finalita'  istituzionali   degli   enti   stessi.   Per   il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla  presente  lettera,  gli
enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche
delle altre formule di  partenariato  pubblico-privato  previste  dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  109. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 20,  comma  2,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successive
modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS),
nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano  di  150.000
verifiche  straordinarie  annue,  aggiuntivo  rispetto  all'ordinaria
attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti  sanitari  e
reddituali, nei confronti dei titolari  di  benefici  di  invalidita'
civile,  cecita'  civile,  sordita',  handicap  e   disabilita'.   Le
eventuali risorse derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  da
accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge  7
agosto 1990,  n.  241,  a  consuntivo  e  su  base  pluriennale  come
effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti  dai  programmi
straordinari di verifica gia' previsti prima dell'entrata  in  vigore
della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo  per  le
non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro
annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del .lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  110. Qualora con l'attuazione delle misure di  cui  al  comma  108,
lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli  enti
stessi nell'ambito della  propria  autonomia  organizzativa,  non  si
raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti  dal  medesimo  comma,  si
provvede anche attraverso la riduzione  delle  risorse  destinate  ai
progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni. 
  111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli  infortunati
sul lavoro  e  dei  tecnopatici,  con  particolare  riferimento  alle
prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato  in
data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  per  l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
si procede alla riduzione della dotazione organica del personale  non
dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione  delle  professionalita'
sanitarie.  Per  il  restante  personale  non  dirigenziale,   previa
proposta  dell'INAIL,  puo'  essere  operata  una   riduzione   anche
inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione  i
risparmi  conseguiti  attraverso  la  contrazione,  per  il  triennio
2013-2015,  delle  facolta'  assunzionali  previste  dalla  normativa
vigente. A decorrere dall'anno  2013,  le  somme  derivanti  da  tali
risparmi  sono  versate  a  un  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. 
  112. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, e' stabilito il riparto dell'importo di cui al  primo
periodo dell'alinea del comma 108 tra gli enti ivi citati. 
  113. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n.  184,  recante
«Disposizioni concernenti l'assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore
militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole  «per  gli  anni  2008  e  2009»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014»; 
    b) al comma 1, le parole: «in  unica  soluzione  nell'anno  2009»
sono sostituite dalle seguenti «nel 2013 e 2014». 
  114. A decorrere dall'anno 2013,  gli  enti  previdenziali  rendono
disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente,
pensione e assimilati (CUI)) in modalita' telematica. E' facolta' del
cittadino richiedere la  trasmissione  del  CUD  in  forma  cartacea.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza
locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti
dal  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,n.  135,  nonche'  quelli
derivanti  dal  processo  di  riorganizzazione   dell'Amministrazione
periferica  dello  Stato,  fino  al  31  dicembre  2013  e'   sospesa
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi   18   e   19
dell'articolo  23  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
All'articolo  23  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
al comma  16,  sostituire  le  parole:  «31  dicembre  2012»  con  le
seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in  una  data  compresa
tra il5 novembre 2012  e  il  31  dicembre  2013  si  verifichino  la
scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure  la
scadenza dell'incarico di Commissario  straordinario  delle  province
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui  al  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in  altri  casi  di  cessazione
anticipata del  mandato  degli  organi  provinciali  ai  sensi  della
legislazione vigente, e' nominato un  commissario  straordinario,  ai
sensi dell'articolo 141 del citato testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000 per  la  provvisoria  gestione  dell'ente
fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013».  All'articolo
17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito
della procedura di riordino»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta  e
il Consiglio della Provincia restano in  carica  fino  alla  naturale
scadenza  dei  mandati.  Fino  al  31  dicembre   2013   e'   sospesa
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo   18   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  nonche'  di  quelle  di  cui
all'articolo 2, comma  2,  secondo  e  terzo  periodo,  del  medesimo
decreto legge. 
  116.  Per  il  triennio  2013-2015  continuano  ad  applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640  e  642,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  117. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole:  «1.000  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «2.000  milioni  di  euro»  e  le  parole:
«1.050 milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «2.050
milioni di euro»; 
    b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura
corrispondente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per   l'importo
complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013  e
2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna
regione in misura proporzionale». 
  118. All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le
seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui». 
  119. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo  periodo  le  parole:  «2.000  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2013 e  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni  di  euro  per
l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni  di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»; 
    b)  al  terzo  periodo  dopo  le  parole:  «dei   dati   raccolti
nell'ambito della procedura  per  la  determinazione  dei  fabbisogni
standard» sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  dei  fabbisogni
standard stessi,». 
  120. Per  l'anno  2013  la  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'
comunale, di cui ai commi da 380 a 387 e' incrementata della somma di
150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari  sui
saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo  netto  da
finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello  Stato
di  una  corrispondente  quota  delle   risorse   disponibili   sulla
contabilita'  speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi   di
bilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  121. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n.  135,  le  parole:  «1.000  milioni  di  euro».  sono
sostituite dalle seguenti: «1.200  milioni  di  euro»  e  le  parole:
«1.050 milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1.250
milioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti:  «,
degli elementi di costo nei singoli settori  merceologici,  dei  dati
raccolti  nell'ambito  della  procedura  per  la  determinazione  dei
fabbisogni standard, nonche' dei fabbisogni standard  stessi,  e  dei
conseguenti risparmi potenziali di  ciascun  ente,  dalla  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sulla   base   dell'istruttoria
condotta dall'UPI,». 
  122. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione
Siciliana e alla Regione Sardegna e' attribuito  un  contributo,  nei
limiti di un importo complessivo di 800 milioni  di  euro  in  misura
pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai  fini  del
patto di stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e  attribuiti
ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti
degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1  allegata
alla presente legge. Il contributo e' destinato  dalle  regioni  alla
estinzione anche parziale del debito. 
  123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui
al comma 122, possono essere modificati, a invarianza  di  contributo
complessivo di  200  milioni  di  euro  con  riferimento  agli  spazi
finanziari ceduti  alle  province  e  di  600  milioni  di  euro  con
riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante  accordo
da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma  122,  nonche'
l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene
ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti .  da  ciascuna
regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire
i pagamenti dei residui passivi  in  conto  capitale  in  favore  dei
creditori. 
  125. Entro il termine perentorio del 31  maggio  2013,  le  regioni
comunicano  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   con
riferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica. 
  126. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 122
e 123, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato di una corrispondente  quota  delle  risorse
disponibili  sulla  contabilita'   speciale   1778   «Agenzia   delle
entrate-Fondi di bilancio». 
  127. Per l'anno 2013 e'  versata  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro  delle  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio»; alla compensazione degli  effetti  finanziari  in
termini di fabbisogno  e  indebitamento  netto,si  provvede  mediante
corrispondente  utilizzo,  per  pari  importo,  del  fondo   di   cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a  qualsiasi
titolo dovute  dagli  enti  locali  al  Ministero  dell'interno  sono
recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta  dal
Ministero stesso. Resta ferma la  procedura  amministrativa  prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del  2001  per  la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di  recuperi
relativi ad assegnazioni e contributi  relativi  alla  mobilita'  del
personale, ai minori gettiti ICI per  gli  immobili  di  classe  «D»,
nonche' per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33
a 38, nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma
del suo legale rappresentante,  del  Segretario  e  del  responsabile
finanziario, che attesta la necessita' di rateizzare l'importo dovuto
per non compromettere la  stabilita'  degli  equilibri  di  bilancio,
procede all'istruttoria ai fini della concessione alla  rateizzazione
in un periodo massimo di  cinque  anni  dall'esercizio  successivo  a
quello della determinazione definitiva  dell'importo  da  recuperare,
con  gravame  di  interessi  al  tasso  riconosciuto   sui   depositi
fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della  tesoreria  unica
al  momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione  puo'
essere concessa anche su  somme  dovute  e  determinate  nell'importo
definitivo anteriormente al 2012. 
  129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al
comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,
l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per
i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o  bollettino  di
conto corrente postale e, per le province, all'atto del  riversamento
alle   medesime   dell'imposta   sulle   assicurazioni   contro    la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori di  cui  all'articolo  60  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3.
Con cadenza trimestrale, gli importi  recuperati  dall'Agenzia  delle
entrate sono riversati dalla  stessa  Agenzia  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  ai  fini  della  successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle  entrate  non
riesca a procedere, in tutto o in parte, al  recupero  richiesto  dal
Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua
direttamente   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,    dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell' interno. 
  130. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge  1°
luglio 1986, n. 318, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 1986, n. 488, il comma 14  dell'articolo  31  della  legge  27
dicembre  2002,  n.  289,  ed  il  comma  16  dell'articolo  20   del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  131. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e  di
conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e  servizi,
anche al fine di  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e  la  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
    a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e» ed e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli  essenziali  di
assistenza con specifico  riferimento  alle  esigenze  di  inclusione
sociale, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di  cui
alla  presente  lettera   adottando   misure   alternative,   purche'
assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»; 
    b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e,  a
decorrere dal 2014, al valore del  4,8  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento». 
  132. In funzione delle disposizioni recate  dal  comma  131  e  dal
presente comma, il livello  del  fabbisogno  del  Servizio  sanitario
nazionale  e  del   correlato   finanziamento,   come   rideterminato
dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione
siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma  mediante
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione  delle  norme  di
attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42  del  2009,
l'importo del concorso alla manovra  di  cui  al  presente  comma  e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali. 
  133. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111,
alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' la pubblicazione sul sito web dei  prezzi  unitari
corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e
servizi». 
  134. Al fine di promuovere  iniziative  a  favore  della  sicurezza
delle cure e attuare le pratiche  di  monitoraggio  e  controllo  dei
contenziosi in materia di responsabilita' professionale, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   possono   prevedere,
all'interno delle strutture sanitarie  e  nell'ambito  delle  risorse
umane disponibili a legislazione vigente, funzioni  per  la  gestione
del risk management che includano, laddove  presenti,  competenze  di
medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e  farmacia,
secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n.  9  del  2009
del Ministero della salute avente per oggetto «Raccomandazione per la
prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento  dei
dispositivi medici apparecchiature elettromedicali». 
  135. Al fine di dare  attuazione  alle  nuove  funzioni  attribuite
all'Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre  2012
n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,  n.
189, l'Agenzia italiana del farmaco e' autorizzata  alla  conclusione
dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma  5-bis  del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con  modificazioni
dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  gia'  banditi  alla  data
dell'entrata in vigore dell'articolo 2  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento  della
spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni  in  materia
di  finanza  pubblica  rispetto  a  quelle   ad   essa   direttamente
applicabili, purche' sia assicurato  il  conseguimento  dei  medesimi
risparmi previsti a legislazione vigente. Il  collegio  dei  revisori
dei conti verifica  preventivamente  che  le  misure  previste  siano
idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento  della
spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo.  L'Agenzia  Italiana
del Farmaco e' autorizzata ad assumere i vincitori del  concorso  con
contratto   a   tempo   indeterminato   in   soprannumero   fino   al
riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia,
come rideterminata in applicazione  del  richiamato  articolo  2  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  Gli  oneri  economici  derivanti
dall'applicazione della  presente  norma  sono  posti  interamente  a
carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio  dello  Stato,  in
quanto finanziabili con proprie risorse derivanti  dall'articolo  48,
comma 8, lettera b), del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  136. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20  dicembre
2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole «di  Paesi  terzi»
sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino allocati
sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla
competente autorita' statunitense.  In  tal  caso  non  e'  richiesta
alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del 12 aprile 2012 del Ministro della salute, ma una formale notifica
a firma della persona qualificata del produttore, corredata da  copia
della vigente autorizzazione rilasciata dal centro». 
  137.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  degli  interventi
infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi  montani,
i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi  con  decorrenza  dal  1°
gennaio  2013  a  tutti  gli  impianti  di  produzione   di   energia
idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale  media,  le  cui
opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei  comuni
compresi in un bacino imbrifero montano gia' delimitato. 
  138. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di  operazioni  di
acquisto di immobili, ferma restando la  verifica  del  rispetto  dei
saldi strutturali  di  finanza  pubblica,  l'emanazione  del  decreto
previsto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile del
procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia  del
demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto  dal
contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive  modificazioni.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione del  presente
comma. 
  1-ter. A decorrere dal 1° gennaio  2014  al  fine  di  pervenire  a
risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal  patto  di
stabilita' interno, gli enti territoriali e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale effettuano operazioni  di  acquisto  di  immobili
solo ove ne siano comprovate  documentalmente  l'indispensabilita'  e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento.  La
congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del  demanio,  previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni  e'  data  preventiva
notizia, con  l'indicazione  del  soggetto  alienante  e  del  prezzo
pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. 
  1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale  per  le
societa' e la borsa  (CONSOB),  non  possono  acquistare  immobili  a
titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che
si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia  stipulata
per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose,  la  disponibilita'  di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare  ad
avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono  esclusi  gli  enti
previdenziali pubblici e  privati,  per  i  quali  restano  ferme  le
disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve,  altresi',  le  operazioni  di
acquisto di immobili gia' autorizzate con  il  decreto  previsto  dal
comma 1, in data antecedente  a  quella  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate  dai  commi
1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto  dei  saldi
strutturali di finanza pubblica e le finalita' di contenimento  della
spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a  soddisfare  le
esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 
  1-sexies. Sono fatte salve  dalle  disposizioni  recate  dal  comma
1-quater  le  operazioni  di  acquisto  previste  in  attuazione   di
programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al  fine
di  promuovere  lo  sviluppo  economico  e  la  coesione  sociale   e
territoriale,  di  rimuovere  gli   squilibri   economici,   sociali,
istituzionali e amministrativi del Paese e  di  favorire  l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita'  al  quinto  comma
dell'articolo  119  della  Costituzione  e  finanziati  con   risorse
aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88». 
  139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2013,  un  fondo  per  il
pagamento dei canoni di  locazione  degli  immobili  conferiti  dallo
Stato ad uno o piu' fondi  immobiliari.  La  dotazione  del  predetto
fondo e' di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni  di
euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  140. All'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore  a  2
milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «di
euro per l'anno 2012»; 
      2) dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Per  le
stesse finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2013»; 
    b) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente: 
    «8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo della Corte dei conti». 
  141. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalle vigenti  disposizioni,  negli  anni  2013  e  2014  le
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,
nonche' le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale  per  le
societa'  e  la  borsa  (CONSOB)  non  possono  effettuare  spese  di
ammontare superiore al 20 per cento della spesa  sostenuta  in  media
negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi,  salvo  che
l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle  spese  connesse  alla
conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei  revisori  dei
conti o l'ufficio centrale di  bilancio  verifica  preventivamente  i
risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore  spesa
derivante dall'attuazione del presente  comma.  La  violazione  della
presente disposizione e' valutabile  ai  fini  della  responsabilita'
amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 
  142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di  cui  al  comma
141 sono versate annualmente, entro il 30  giugno  di  ciascun  anno,
dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il  presente
comma non si applica  agli  enti  e  agli  organismi  vigilati  dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli  enti
locali. 
  143. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalle  disposizioni  vigenti,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono  acquistare
autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione  finanziaria
aventi ad oggetto autovetture.  Le  relative  procedure  di  acquisto
iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. 
  144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non  si  applicano  per
gli acquisti effettuati per  le  esigenze  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza. 
  145.  Per  le  regioni  l'applicazione  dei  commi  da  141  a  144
costituisce condizione per l'erogazione  da  parte  dello  Stato  dei
trasferimenti  erariali  di  cui  all'articolo  2,   comma   1,   del
decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174.  La   comunicazione   del
documentato rispetto  della  predetta  condizione  avviene  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre-2012, n. 174. 
  146.   Le   amministrazioni   pubbliche   individuate   ai    sensi
dell'articolo 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche'  le  autorita'  indipendenti,  ivi  inclusa  la   Commissione
nazionale per le societa' e  la  borsa  (CONSOB),  possono  conferire
incarichi  di  consulenza  in  materia  informatica  solo   in   casi
eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra  provvedere  alla
soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi
informatici. La violazione della  disposizione  di  cui  al  presente
comma e' valutabile ai fini della  responsabilita'  amministrativa  e
disciplinare dei dirigenti. 
  147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
non  e'  ammesso  il  rinnovo;  l'eventuale   proroga   dell'incarico
originario e'  consentita,  in  via  eccezionale,  al  solo  fine  di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore,
ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell'incarico». 
  148. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le  medesime  societa'
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, in  materia  di  presupposti,  limiti  e  obblighi  di
trasparenza nel conferimento degli incarichi». 
  149. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo periodo: 
      1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e
le facolta'»; 
      2) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «ovvero  al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale  regionale  di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e
le scuole di ogni ordine e  grado,  le  istituzioni  educative  e  le
universita' statali, tenendo  conto  delle  rispettive  specificita',
sono   definite,   con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  linee  guida  indirizzate  alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi
omogenei per natura merceologica tra  piu'  istituzioni,  avvalendosi
delle procedure di cui al presente comma.  A  decorrere  dal  2014  i
risultati  conseguiti  dalle  singole  istituzioni  sono   presi   in
considerazione ai fini  della  distribuzione  delle  risorse  per  il
funzionamento». 
  150. All'articolo 1, comma 449, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni,  le  parole:  «ad  esclusione  degli
istituti e delle scuole di ogni ordine  e  grado,  delle  istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole  di  ogni  ordine  e
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,». 
  151. All'articolo 1, comma 7, primo periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135,  le  parole:  «sul  mercato  elettronico  e  sul
sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse. 
  152. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, dopo  le  parole:  «Con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico»  sono
inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze,». 
  153. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente  stipulato  un»  e'
inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta  da  Consip
S.p.A.,» sono soppresse. 
  154. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del  primo
periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni  dello
Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso
di quello derivante dal rispetto  dei  parametri  di  qualita'  e  di
prezzo degli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip
S.p.A., ed a  condizione  che  tra  l'amministrazione  interessata  e
l'impresa  non  siano  insorte  contestazioni  sulla  esecuzione   di
eventuali contratti stipulati in precedenza». 
  155. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive  modificazioni,  le  parole:  «In
casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite
dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le  parole:  «alle
condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse  condizioni»
e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse. 
  156. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135,e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello  sviluppo  economico  e  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base  dei
costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c),  del
codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  le
modalita' di attuazione del presente comma». 
  157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti
della. pubblica amministrazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze gestito attraverso la societa'  Consip  Spa,  possono  essere
stipulati uno o piu' accordi quadro ai  sensi  dell'articolo  59  del
codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive modificazioni,  per  l'aggiudicazione  di  concessione  di
servizi, cui  facoltativamente  possono  aderire  le  amministrazioni
pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  158. Fermo restando quanto previsto all'articolo  1,  commi  449  e
450,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, all'articolo 2, comma 574,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di  ogni
anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi  nonche'  la
soglia  al  superamento  della  quale  le  amministrazioni  pubbliche
statali, centrali e periferiche procedono alle relative  acquisizioni
attraverso strumenti di acquisto informatici propri  ovvero  messi  a
disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  159. L'Autorita'  marittima  della  navigazione  dello  Stretto  di
Messina, istituita ai sensi  dell'articolo  8  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge. 
  160. Al fine di garantire la  continuita'  delle  attivita'  svolte
dall'Autorita' soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria  di
porto di Messina, che assume  la  denominazione  di  «Capitaneria  di
porto  di  Messina  -  Autorita'  marittima  dello   Stretto»,   sono
attribuiti le  funzioni  e  i  compiti  gia'  affidati  all'Autorita'
marittima della navigazione dello Stretto di  Messina  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 23 giugno  2008,  n.  128,  le  competenze  in  materia  di
controllo dell'area VTS  dello  stretto  di  Messina,  istituita  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  2  ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008,
e di ricerca e  soccorso  alla  vita  umana  in  mare  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
settembre 1994, n. 662. 
  161. Con uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assetto
funzionale e le modalita' organizzative delle restanti  articolazioni
del Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera  presenti
nell'area di giurisdizione  dell'Autorita'  soppressa  ai  sensi  del
comma 159, nel rispetto dei criteri  di  efficienza,  economicita'  e
riduzione dei costi complessivi di funzionamento. 
  162. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161
avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. 
  163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e  successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  nonche'  ogni   altra
indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento  d'autorita'
non competono al personale  trasferito  ad  altra  sede  di  servizio
limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito  della
soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni». 
  164. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e  21  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono  ridotte  complessivamente  nella
misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  165. I limiti di cui al precedente comma 141 non si applicano  agli
investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine  di
promuovere  lo  sviluppo  economico   e   la   coesione   sociale   e
territoriale,  di  rimuovere  gli   squilibri   economici,   sociali,
istituzionali e amministrativi del Paese e  di  favorire  l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita'  al  quinto  comma
dell'articolo  119  della  Costituzione  e  finanziati  con   risorse
aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
  166. Al fine di  assicurare  efficaci  e  continuativi  livelli  di
vigilanza per la tutela  degli  investitori,  la  salvaguardia  della
trasparenza e della correttezza del sistema finanziario,  la  Consob,
nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta  tutte  le
misure attuative della presente legge e delle  connesse  disposizioni
in materia di finanza pubblica di  propria  competenza,  a  tal  fine
anche avvalendosi, entro dodici mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  delle  facolta'  di  cui  all'articolo   2,   commi
4-duodecies, con riferimento alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge e con le modalita' di selezione pubblica ivi previste,
e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.  Ai  soli  fini  di
quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo  3,
comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.
Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, e' soppresso. 
  167. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto  legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole «del decreto del Presidente della
Repubblica  14  maggio  2007,  n.  103,»  aggiungere   le   seguenti:
«l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della  pornografia
minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge  3  agosto
1998, n. 269». 
  168. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli  previsti  dalle
disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del
patrimonio immobiliare, nonche'  delle  disposizioni  in  materia  di
sostenibilita' dei bilanci di cui al comma 24  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22
dicembre 2011, n.  214,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  11-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  non  si  applicano  al  piano  di
dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono  fatti  salvi
gli accordi tra detto  ente  e  le  associazioni  o  sindacati  degli
inquilini stipulati alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  169.  Avverso  gli  atti  di  ricognizione  delle   amministrazioni
pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e'  ammesso  ricorso
alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione,
ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione. 
  170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2013 al 2022 per  finanziare  il  contributo  italiano
alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo
e del Fondo globale per l'ambiente. 
  171. E' parte della spesa complessiva di cui al comma 170 la  quota
dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali  di
sviluppo,  relativamente  alle  ricostituzioni  gia'  concluse,   non
coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214: 
    a) International Development Association (IDA) -  Banca  mondiale
per  euro  1.084.314.640,  relativi  alla  quattordicesima  (IDAXIV),
quindicesima ODA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo; 
    b) Fondo globale  per  l'ambiente  (GEF)  per  euro  155.990.000,
relativi alla quarta (GEF IV) e quinta  (GEF  V)  ricostituzione  del
Fondo; 
    c) Fondo  africano  di  sviluppo  (AfDF)  per  euro  319.794.689,
relativi  alla  undicesima  (AfDF  XI)  e   dodicesima   (AfDF   XII)
ricostituzione del Fondo; 
    d)  Fondo  asiatico  di  sviluppo  (ADF)  per  euro  127.571.798,
relativi alla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione  del
Fondo; 
    e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IF AD) per euro
58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IF AD IX); 
    f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei
Caraibi  per  complessivi  euro  4.753.000,  relativi  alla   settima
ricostituzione del Fondo. 
  172. E' autorizzata la partecipazione  dell'Italia  all'aumento  di
capitale della Banca Europea per gli Investimenti con  un  contributo
totale pari a 1.617.003.000 euro da  versare  in  un'unica  soluzione
nell'anno 2013. 
  173. All'onere  derivante  dal  comma  172,  si  provvede  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno  2013,  di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate  -   Fondi   di   bilancio».
Conseguentemente con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate e del territorio sono stabiliti  i  termini  e  le  modalita'
attuative atte a riprogrammare le restituzioni  e  i  rimborsi  delle
imposte ad un  livello  compatibile  con  le  risorse  disponibili  a
legislazione vigente. 
  174. E' autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno
finanziario 2013,  quale  contributo  all'Investment  and  Technology
Promotion Office (ITPO/ UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione della legge 26  febbraio  1987,  n.
49. 
  175.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'   dei   lavori   di
manutenzione  straordinaria  della  rete  ferroviaria  inseriti   nel
contratto di programma tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e la societa'  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)  Spa,  e'
autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013. 
  176. Per il finanziamento degli  investimenti  relativi  alla  rete
infrastrutturale ferroviaria nazionale e' autorizzata la spesa di 600
milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente  alle  esigenze
connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere  in  corso  di
realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da  232  a  234,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle  attivita'
di competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo  16,  comma
5,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni  di
cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano
fino al 31 dicembre 2013. 
  178. Per la revisione delle tariffe massime  delle  prestazioni  di
assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di
quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di
consentire alle imprese del settore di  effettuare  gli  investimenti
necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito  del  Servizio
Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto  all'articolo  15,
comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n . 135, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  179. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la
continuita' della  manutenzione  straordinaria  della  rete  stradale
inseriti  nel  contratto  di  programma  tra   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata
la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013. 
  180. All'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni. dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6 le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «predispongono lo  schema  di
convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di  cui
al comma  1  sottoscrive  con  Anas  S.p.A.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sottoscrivono la convenzione»; 
    b) al comma 9 le parole: «1° gennaio 2012» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 marzo 2013». 
  181. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita'  e  dei
trasporti della Strada statale n.  652  -  Tirreno-adriatica  di  cui
all'articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre  2000,
n. 388, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2014 e 2015. 
  182. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico  nella
regione Abruzzo,  e'  concesso  un  contributo  straordinario  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 
  183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e
A25 quali opere strategiche per le finalita' di protezione civile per
effetto del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente  esigenza
di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente  per
l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base
dei contenuti delle  OPCM  3274  del  2003  e  n.  3316  del  2003  e
successive  modificazioni,  per  l'adeguamento  degli   impianti   di
sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264, e successive modificazioni per l'adeguamento  alla  normativa
in materia  di  impatto  ambientale  e  per  lavori  di  manutenzione
straordinaria delle dette autostrade, nonche' per la realizzazione di
tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del  2009,  ove  i
maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione  dei  citati
interventi siano di entita' tale da non permettere il  permanere  e/o
il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano  economico
finanziario di concessione nel periodo di  durata  della  concessione
stessa, il Governo, fatta salva  la  preventiva  verifica  presso  la
Commissione europea della compatibilita' comunitaria,  rinegozia  con
la societa' concessionaria le condizioni della concessione  anche  al
fine di evitare un  incremento  delle  tariffe  non  sostenibile  per
l'utenza. 
  184. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. e'
autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno  2013,  di  400
milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di  euro  per  l'anno
2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016. 
  185. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui
agli articoli 5  e  6  della  legge  29  novembre  1984,  n.  798,  e
successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse
di cui al comma 184 del presente articolo e' destinata,  a  decorrere
dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e  Cavallino-Treporti,
previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento
e controllo di cui all'articolo 4 della medesima  legge  n.  798  del
1984. 
  186.  Al  fine  di  consentire  il  finanziamento  delle  attivita'
finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al
porto  di  Venezia  e'  autorizzato  il  trasferimento  all'Autorita'
portuale di Venezia di 5 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  95
milioni di euro per l'anno 2015. 
  187. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e successive modificazioni,  le  parole:  «Fondo  infrastrutture
ferroviarie, stradali e relativo a  opere  di  interesse  strategico»
sono sostituite dalle seguenti:  «Fondo  infrastrutture  ferroviarie,
stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche'  per  gli
interventi di cui all'articolo 6 della legge  29  novembre  1984,  n.
798». 
  188. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798,  e  successive
modificazioni,  con  l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  di   cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come da ultimo modificato dal comma 187  del  presente  articolo,  si
procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro  a  valere  sulle
risorse stanziate per il 2012  mediante  apposita  deliberazione  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  di
assegnazione  dei  fondi  con  conseguente   rideterminazione   delle
precedenti assegnazioni. 
  189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 24, il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
    «2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale
non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei
mesi  dalla  data  di  immissione  in  possesso  dei  beni  da  parte
dell'amministratore giudiziario. Nel caso  di  indagini  complesse  o
compendi patrimoniali. rilevanti, tale termine puo' essere  prorogato
con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per  non
piu' di due volte. Ai fini del computo  dei  termini  suddetti  e  di
quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause
di sospensione  dei  termini  di  durata  della  custodia  cautelare,
previste dal codice di procedura penale, in  quanto  compatibili.  Il
termine resta sospeso per il tempo necessario per  l'espletamento  di
accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti
e' iniziato il procedimento risulta poter  disporre,  direttamente  o
indirettamente»; 
    b) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. I beni mobili sequestrati,  anche  iscritti  in  pubblici
registri,  possono  essere  affidati  dal   tribunale   in   custodia
giudiziale agli organi di  polizia  che  ne  facciano  richiesta  per
l'impiego nelle attivita' istituzionali o  per  esigenze  di  polizia
giudizi aria, ovvero possono essere affidati  all'Agenzia,  ad  altri
organi  dello  Stato,  ad  enti  pubblici  non   economici   e   enti
territoriali per finalita' di giustizia, di protezione  civile  o  di
tutela ambientale. 
     5-ter. Il tribunale, se non  deve  provvedere  alla  revoca  del
sequestro   ed   alle   conseguenti   restituzioni,   su    richiesta
dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni
dal deposito della relazione di cui all'articolo 36,  puo'  destinare
alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli  stessi  non
possono essere amministrati senza pericolo  di  deterioramento  o  di
rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a  sequestro  sono
privi di valore, improduttivi, oggettivamente  inutilizzabili  e  non
alienabili, il tribunale  puo'  procedere  alla  loro  distruzione  o
demolizione. 
     5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui  al
comma 5-ter affluiscono, al netto delle  spese  sostenute,  al  Fondo
unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo  di  entrata
del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalita'
di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre  2008,
n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura
del 50 per  cento  secondo  le  destinazioni  previste  dal  predetto
articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per  cento  allo  stato  di
previsione della spesa del Ministero  dell'interno  per  le  esigenze
dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalita' sociali e
produttive. 
     5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni
di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei
proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione  alla  vendita
dei  medesimi  beni,  oltre  agli  interessi  maturati  sui  medesimi
proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto  ministeriale
30 luglio 2009, n. 127.»; 
    c) all'articolo 48: 
      1) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 
      2) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
      «12. I  beni  mobili,  anche  iscritti  in  pubblici  registri,
possono essere utilizzati dall'Agenzia  per  l'impiego  in  attivita'
istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti
territoriali o  ad  associazioni  di  volontariato  che  operano  nel
sociale.»; 
    d) all'articolo 51: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Regime-fiscale  e
degli oneri economici)»; 
      2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte,  tasse  e  tributi
durante la vigenza  dei  provvedimenti  di  sequestro  e  confisca  e
comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se  la  confisca
e'  revocata,  l'amministratore  giudiziario  ne  da'   comunicazione
all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono
alla liquidazione delle imposte,  tasse  e  tributi,  dovuti  per  il
periodo  di  durata  dell'amministrazione  giudiziaria,  in  capo  al
soggetto cui i beni sono stati restituiti. 
      3-ter.  Qualora  sussista  un  interesse  di  natura  generale,
l'Agenzia puo' richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria,
consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate
sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.»; 
    e) all'articolo 110, comma 2: 
      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) ausilio dell'autorita' giudiziaria  nell'amministrazione  e
custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i
delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale  e  12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.   306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e
successive modificazioni, e  amministrazione  dei  predetti.  beni  a
decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare»; 
      2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito
ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli  51,  comma
3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni»; 
    f) all'articolo 111: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Il  Consiglio  direttivo  e'  presieduto   dal   Direttore
dell'Agenzia ed e' composto: 
       a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; 
       b)  da  un  magistrato  designato  dal  Procuratore  nazionale
antimafia; 
       c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali
e patrimoniali designati, di concerto, dal  Ministro  dell'interno  e
dal Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
      2) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per
la partecipazione alle sedute degli organi non  spettano  gettoni  di
presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»; 
    g) all'articolo 113: 
      1) al comma  2,  dopo  le  parole:  «apposita  convenzione»  la
parola: «non» e' sostituita dalla seguente: «anche»; 
      2) al comma  3,  dopo  le  parole:  «apposite  convenzioni»  la
parola: «non» e' sostituita dalla seguente: «anche»; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e  alla  liquidazione
delle  aziende  e  degli  altri  beni   definitivamente   confiscati,
l'Agenzia puo' conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa'  a
totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e  la
societa' incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione  che
definisce le modalita'. di  svolgimento  dell'attivita'  affidata  ed
ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»; 
    h) dopo l'articolo 113 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 113-bis. - (Disposizioni volte a garantire  la  funzionalita'
dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata
in trenta unita' complessive, ripartite tra  le  diverse  qualifiche,
dirigenziali  e  non,  secondo  contingenti  da   definire   con   il
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1. 
  2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia e' autorizzata
ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro
il limite  massimo  di  cento  unita',  appartenente  alle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici economici
ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e  non.  L'aliquota
di personale militare di cui al periodo precedente non puo'  eccedere
il limite massimo di quindici unita', di cui tre ufficiali  di  grado
non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali.  Tale
personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia  che
puo' essere collocato  fuori  ruolo,  viene  posto  in  posizione  di
comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale
in  materia  di  mobilita'  e  nel  rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e  il
trattamento  economico  fisso,  continuativo  e  accessorio,  secondo
quanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con  oneri  a  carico
dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso  da  parte
dell'Agenzia  all'amministrazione  di  appartenenza  dei  soli  oneri
relativi al trattamento accessorio. 
  4.  Fino  al  31  dicembre  2013,  le  assegnazioni  temporanee  di
personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite  temporale
stabilito  dall'articolo  30,  comma  2-sexies,  del  citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei  limiti
della dotazione organica di cui al comma  1  e  delle  disponibilita'
finanziarie esistenti, e' autorizzato a stipulare contratti  a  tempo
determinato,  al   fine   di   assicurare   la   piena   operativita'
dell'Agenzia». 
    i) all'articolo 117: 
      1) il comma 2 e' soppresso; 
      2) al comma 3,  secondo  periodo,  le  parole:  «del  comma  1,
lettere a) e  b)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo
113-bis, commi 1, 2 e 3»; 
    l) all'articolo 118, comma 1: 
      1) le parole: «e  pari  a  4,2  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni
di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013»; 
      2) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «nonche'  per
ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013  mediante
corrispondente  riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350». 
  190. All'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
356, e successive modificazioni, il comma  4-bis  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «4-bis.  Le  disposizioni   in   materia   di   amministrazione   e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste  dal  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni,  si
applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4
del presente  articolo,  nonche'  agli  altri  casi  di  sequestro  e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali
casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria  nell'amministrazione
e  nella  custodia  dei  beni  sequestrati,  sino  al   provvedimento
conclusivo  dell'udienza  preliminare  e,  successivamente   a   tale
provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita'
previste dal citato decreto legislativo  n.  159  del  2011.  Restano
comunque  salvi  i  diritti  della  persona  offesa  dal  reato  alle
restituzioni e al risarcimento del danno.». 
  191. Il personale proveniente dalle  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, nonche' dagli enti pubblici economici in servizio, alla  data
di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata in posizione di comando,  di
distacco o di fuori ruolo, puo', entro la data del 30 settembre 2013,
presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima  Agenzia
secondo le modalita' stabilite dal regolamento  di  cui  all'articolo
113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e
nell'ambito della dotazione organica  di  cui  all'articolo  113-bis,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159  del  2011.  Restano
fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda  di
inquadramento anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  192. Le disposizioni di cui all'articolo  2  del  decreto  legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  non  trovano  applicazione   nei   confronti
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. 
  193. Con uno o piu' regolamenti, adottati  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in  vigore
della presente legge, sono adeguati i regolamenti  emanati  ai  sensi
dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, alle previsioni recate dai commi da 189 a 192. 
  194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente  legge,  sui
beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali
non si  applica  la  disciplina  dettata  dal  libro  1  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere  iniziate  o
proseguite, a pena di nullita', azioni esecutive. 
  195. La disposizione di cui al comma 194  non  si  applica  quando,
alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene e' stato
gia' trasferito o  aggiudicato,  anche  in  via  provvisoria,  ovvero
quando e' costituito da una quota indivisa gia' pignorata. 
  196. Nei processi di esecuzione forzata di  cui  al  comma  195  si
applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il  limite
di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue  sono  versate
al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204. 
  197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi  iscritti
o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca
sono estinti di diritto. 
  198. I creditori muniti di ipoteca iscritta  sui  beni  di  cui  al
comma  194  anteriormente  alla   trascrizione   del   sequestro   di
prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalita' di cui ai
commi da 194 a 206. Allo stesso modo  sono  soddisfatti  i  creditori
che: 
    a) prima della trascrizione del sequestro  di  prevenzione  hanno
trascritto un pignoramento sul bene; 
    b) alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui  alla
lettera a). 
  199. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,
i titolari dei crediti  di  cui  al  comma  198  devono,  a  pena  di
decadenza proporre  domanda  di  ammissione  del  credito,  ai  sensi
dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159,  al  giudice  dell'esecuzione  presso  il  tribunale  che  ha
disposto la confisca. 
  200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito
nonche' la sussistenza delle condizioni di cui  all'articolo  52  del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  lo  ammette   al
pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale  per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata. Si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice  di  proceduta
penale. La proposizione dell'impugnazione non  sospende  gli  effetti
dell'ordinanza  di  accertamento.  Il  decreto  con  cui  sia   stata
rigettata definitivamente la richiesta proposta ai  sensi  del  comma
precedente e'  comunicato,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia.