art. 1 (commi 201-300)
  201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma
199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata individua
beni dal valore  di  mercato  complessivo  non  inferiore  al  doppio
dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione  degli
stessi con le modalita' di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi
7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  I  beni
residui possono essere destinati,  assegnati  o  venduti  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto  legislativo
n. 159 del 2011. 
  202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 e'  versato
al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo
necessario alle operazioni di pagamento dei crediti. 
  203. Terminate  le  operazioni  di  cui  al  comma  202,  l'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  per  ciascun
bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua  i  creditori
con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il  relativo  piano  di
pagamento  e  lo  comunica  ai  creditori  interessati  con   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica
certificata. La medesima Agenzia  procede  ai  pagamenti  nell'ordine
indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, ponendo le  somme  a  carico  della  gestione
separata di cui al  comma  202.  Ciascun  piano  non  puo'  prevedere
pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per  cento
del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione  dello
stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente  comma,
possono  proporre  opposizione  contro  il  piano  di  pagamento   al
tribunale del luogo che ha disposto la  confisca.  Si  applicano,  in
quanto compatibili,  gli  articoli  737  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica.
Contro il decreto del tribunale non e' ammesso reclamo. 
  204. Le  somme  della  gestione  separata  che  residuano  dopo  le
operazioni di pagamento dei  crediti,  affluiscono,  al  netto  delle
spese  sostenute,  al  Fondo  unico  giustizia  per  essere   versati
all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e
riassegnati nei limiti e con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,
comma 7, del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,  convertito
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
  205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data  successiva
all'entrata in vigore della presente legge,  il  termine  di  cui  al
comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene  definitiva;
l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei  beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata provvede  alle
operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi  dalla
scadenza del predetto termine. 
  206. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione
dei beni sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,
entro dieci giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai
creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica  certificata,
ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito  nel
proprio sito internet: 
    a)  che  possono,  a  pena  di  decadenza,  proporre  domanda  di
ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205; 
    b) la data di  scadenza  del  termine  entro  cui  devono  essere
presentate le domande di cui alla lettera a); 
    c) ogni utile informazione per agevolare la  presentazione  della
domanda. 
  207. In via  straordinaria,  per  l'anno  2013,  agli  enti  locali
assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le  finalita'  di
cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984,  n.  798,  che  non
hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno  a  causa
della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012,
a seguito di apposita attestazione con procedura di cui  all'articolo
31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la
sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del  decreto
legislativo 6 settembre 2011,  n.  149,  per  mancato  raggiungimento
dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del
predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato  ad  una  riduzione  del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in  misura
pari alla  differenza  tra  il  risultato  registrato  e  l'obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo non  superiore
al  5  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate   nell'ultimo
consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti  locali
sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme
residue. 
  208. Per il finanziamento di studi, progetti,  attivita'  e  lavori
preliminari nonche' lavori definitivi della nuova  linea  ferroviaria
Torino-Lione e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno
2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di  euro
per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli  anni  dal  2016  al
2029. 
  209. Il Ministro dell'interno, ai  fini  della  determinazione  del
programma per il completamento del  Sistema  digitale  Radiomobile  e
standard Te.T.Ra. per le Forze di  Polizia  a  copertura  dell'intero
territorio  nazionale,  nel  quadro   del   coordinamento   e   della
pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge lo  aprile  1981,
n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e  della  sicurezza
pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge,  predispone  un
programma straordinario di interventi per il completamento della rete
nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per  le  comunicazioni  sicure
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,  del  Corpo  della
guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale
dello Stato. Per l'attuazione del programma,  l'Amministrazione  puo'
assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni  pluriennali,
corrispondenti alle rate di  ammortamento  dei  mutui  contratti  dai
fornitori. Per le finalita' di cui al presente comma  e'  autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni  di  euro
per l'anno 2014. 
  210. Presso il Ministero dell'interno, e' istituita la  Commissione
per la pianificazione ed il coordinamento della  fase  esecutiva  del
programma, cui e' affidato  il  compito  di  formulare  pareri  sullo
schema del programma di cui al comma 209,  sul  suo  coordinamento  e
integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su
ciascuna fornitura o  progetto.  La  Commissione  e'  presieduta  dal
Direttore centrale dei servizi  tecnico-logistici  e  della  gestione
patrimoniale  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  ed   e'
composta: dal  Direttore  dell'ufficio  per  il  coordinamento  e  la
pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981,  n.
121;  da  un  rappresentante  della   Polizia   di   Stato;   da   un
rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da  un
rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;  da  un
rappresentante del Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria;
da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente
della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono
espletate da un  funzionario  designato  dal  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i  componenti  della
Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza  che
cio' comporti  oneri  per  la  finanza  pubblica,  puo'  decidere  di
chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello
Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti  e  le
convenzioni inerenti all'attuazione del programma  di  cui  al  comma
209, sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il  parere  della
commissione di cui al presente comma. 
  211.  Il  soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo  61-bis,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve  provvedere  al  completamento
della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito  dell'Agenda
Digitale Italiana, e alla relativa  gestione  come  sistema  di  rete
infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali,
autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprieta' o
in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e  piastre  logistiche.
Al fine di garantire il piu' efficace coordinamento e  l'integrazione
tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme  ITS  locali,
le Autorita' portuali possono acquisire una partecipazione diretta al
capitale del soggetto attuatore di cui al  presente  comma.  In  ogni
caso, la maggioranza del  capitale  sociale  del  soggetto  attuatore
dovra'  essere  detenuta  da   Interporti   e   Autorita'   portuali.
Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma  per
la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e' inserita nel
programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge  n.  443
del 2001. 
  212.  Per  la  realizzazione  dell'asse  autostradale  «Pedemontana
Piemontese» e' assegnato alla regione Piemonte, per l'anno  2015,  un
contributo di 80 milioni di euro. 
  213. Al Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  e'  assegnata  una
dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di  euro  per  l'anno
2013  da  destinare  all'attuazione  delle  misure  urgenti  per   la
ridefinizione dei rapporti contrattuali con la  societa'  Stretto  di
Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di
euro sono destinate alla medesima finalita' a  valere  sulle  risorse
rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  214. In considerazione  dell'eccezionale  rilevanza  degli  impegni
internazionali assunti dalla Repubblica Italiana  nei  confronti  del
BIE per la  realizzazione  dell'evento  Expo  2015,  in  luogo  della
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  14  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere
dall'anno 2013,  idonea  compensazione  nell'ambito  delle  dotazioni
finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del  proprio  stato
di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
  215. Al fine dello svolgimento delle attivita' di competenza  della
Societa' Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato  1
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  ottobre
2008, la  medesima  societa'  si  puo'  avvalere  del  Commissario  e
relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui
all'articolo 3, comma 25, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
mediante apposita convenzione che  preveda  il  mero  rimborso  delle
relative spese a carico della Societa' e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. 
  216. La Societa' Expo 2015 e' autorizzata ad utilizzare le economie
di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la  Societa'  e'
soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero
presentarsi nella  realizzazione  delle  stesse  opere,  al  fine  di
accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo
di spesa di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008. 
  217. E' istituito, entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi  e  statistici,  il  Sistema  telematico  centrale  della
nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale
contenente   informazioni   di    carattere    tecnico,    giuridico,
amministrativo  e  di  conservatoria  riguardanti  le   navi   e   le
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)  e
c) del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171  -  Codice  della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a  norma
dell'articolo 6 della  legge  8  luglio  2003,  n.  173,  nonche'  lo
sportello telematico del diportista. 
  218.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici, e' titolare del sistema di  cui  al  comma  217  e  del
relativo trattamento dei dati. 
  219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  stabilite  le
modalita'  per  l'attuazione  del  Sistema  di  cui  al  comma   217,
comprensivamente del trasferimento dei  dati  dai  registri  cartacei
all'archivio  telematico  a  cura  degli  uffici  marittimi  e  della
motorizzazione  civile,  della  conservazione  della  documentazione,
dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unita'. iscritte,  delle
modalita' per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode,  dei
tempi di attuazione delle nuove procedure, nonche'  delle  necessarie
modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c)
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della  nautica
da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva  2003/44/CE,  a   norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003,  n.  173,  in  materia  di
registri e licenza di  navigazione  e  delle  correlate  disposizioni
amministrative. 
  220. Nell'ambito del Sistema di cui  al  comma  217,  e'  parimenti
istituito lo sportello  telematico  del  diportista,  allo  scopo  di
semplificare il  regime  amministrativo  concernente  l'iscrizione  e
l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e  delle  navi  da
diporto.  Il  regolamento  di  cui  al  comma   219   disciplina   il
funzionamento  dello  sportello,  con   particolare   riguardo   alle
modalita' di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di
navigazione  e  alla  attribuzione  delle  sigle  di  individuazione,
nonche'  alle  procedure  di  trasmissione  dei   dati   all'archivio
telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le  modalita'
di  partecipazione  alle  attivita'   di   servizio   nei   confronti
dell'utenza da  parte  di  associazioni  nazionali  dei  costruttori,
importatori e distributori di unita' da diporto le  quali  forniscono
anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi  dati  tecnici
al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema
di cui al comma 217, nonche' dei soggetti  autorizzati  all'attivita'
di consulenza per la circolazione dei mezzi  di  trasporto  ai  sensi
della  legge  8  agosto  1991,  n.  264.  Le  tariffe  a  titolo   di
corrispettivo,   stabilite   con   decreto   del   Ministero    delle
infrastrutture.  e  dei  trasporti  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze affluiscono  su  apposito  capitolo  di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico
capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  221. Fino all'integrale  attuazione  delle  nuove  procedure  quali
risultanti  dal  regolamento  di  cui  al  comma  219,  continua   ad
applicarsi la normativa vigente. 
  222. Dall'attuazione dei commi da 217 a  221  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  223. Al decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
    a) all'articolo 8, il comma 9-quater e' soppresso; 
    b) all'articolo 34, il comma 40 e' soppresso. 
  224. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione
assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6
marzo 2009, l'importo di 35  milioni  e'  utilizzato  dalla  medesima
regione per le finalita' di cui al comma 225, anche per  l'attuazione
dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo  12,  del
decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. 
  225. Per le finalita' di cui all'articolo 4-bis  del  decreto-legge
24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni,  anche  al  fine  di
definire i contenziosi in  atto,  ai  comuni  di  cui  alla  medesima
disposizione e' attribuito un contributo di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2013. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata  in
vigore della presente legge, il contributo di cui al  presente  comma
e' ripartito tra  i  comuni  interessati  nel  rispetto  delle  quote
percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 2 agosto 2007. 
  226. Per l'attuazione  di  accordi  internazionali  in  materia  di
politiche per l'ambiente marino di  cui  al  decreto  legislativo  13
ottobre 2010, n. 190, e' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro
per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  227. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo  sviluppo  della
filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno
2013. 
  228. Il Fondo di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  10  ottobre
2012, n. 174, e' incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013. 
  229. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse  del  Fondo  sociale
per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma  1,  del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al  finanziamento  degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di  30
milioni  di  euro   finalizzata   al   riconoscimento   della   cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. 
  230. All'articolo 1 del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito con modificazioni dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
  «9-bis.  Al  fine  di  agevolare  la  rimozione   degli   squilibri
finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato,  il  piano
di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma  22,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  approvato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo  di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo
di rotazione per la concessione  di  anticipazioni  alle  regioni  in
situazione  di  squilibrio  finanziario»,  finalizzato  a   concedere
anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei  disavanzi  e
dei debiti fuori bilancio  accertati,  nonche'  per  il  concorso  al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del  citato  piano  di
stabilizzazione finanziaria. 
  9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per gli affari regionali, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, da emanare  entro  il  termine  del  31
marzo  2013  sono  individuati  i  criteri  per   la   determinazione
dell'importo  massimo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma   9-bis
attribuibile  a  ciascuna  regione,  nonche'  le  modalita'  per   la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo  massimo
di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a  quello  in  cui  viene
erogata   l'anticipazione.   I   criteri   per   la    determinazione
dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti  nei
limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante  e  della
disponibilita' annua del Fondo. 
  9-quater. Alla copertura degli  oneri  derivanti  per  l'anno  2013
dalle disposizioni di cui ai commi  9-bis  e  9-ter,  si  provvede  a
valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo  4,
comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis e' altresi' alimentato  dalle
somme del Fondo rimborsate dalle regioni. 
  9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in  presenza  di
eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa  un'anticipazione
a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire
secondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. 
  9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al  comma
9-bis, per le regioni che abbiano gia' adottato il piano  stesso,  e'
completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati
nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.  Per  le  restanti
regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque
anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria.
Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo  1
del  decreto-legge  10  ottobre  2012,   n.   174,   convertito   con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213». 
  231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ferme restando le salvaguardie di cui ai  decreti  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 1°  giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5  ottobre  2012,  si
applicano, ai sensi dei commi da 232 a  234  del  presente  articolo,
anche  ai  seguenti  lavoratori  che  maturano  i  requisiti  per  il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
    a) ai lavoratori cessati dal  rapporto  di  lavoro  entro  il  30
settembre 2012 e collocati in  mobilita'  ordinaria  o  in  deroga  a
seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro  il
31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato  i  requisiti  utili  al
trattamento   pensionistico   entro   il   periodo    di    fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero  durante  il  periodo  di
godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro
il 31 dicembre 2014; 
    b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della
contribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge   n.   214   del   2011,   ancorche'   abbiano   svolto,
successivamente alla medesima data del  4  dicembre  2011,  qualsiasi
attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a  tempo
indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione  volontaria,  a
condizione che: 
      1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre
2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500; 
      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
    c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il
30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile
ovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative
a livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorche'  abbiano
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non  riconducibile  a
rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizione
che: 
      1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30  giugno
2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500; 
      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
    d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della
contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilita'
ordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  della
relativa indennita', devono  attendere  il  termine  della  fruizione
della  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  a
condizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 
  232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge,  sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 231 del  presente  articolo  sulla  base
delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e  all'articolo
22  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti  giorni
dalla data di assegnazione del relativo schema. 
  233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono  avvalersi
dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima
della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sulla base: 
    a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga,
della data di cessazione del rapporto di lavoro; 
    b) della data di cessazione del  rapporto  di  lavoro  precedente
l'autorizzazione ai versamenti volontari; 
    c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione  di
accordi di cui alla lettera c) del comma 231. 
  234. Il beneficio di cui al comma 231 e'  riconosciuto  nel  limite
massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro
per l'anno 2014, di 135 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  di  107
milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28  milioni  di  euro
per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
  235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie  di
lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter,
del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  e  22  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il  Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali,  un  apposito  fondo  con  una
dotazione di 36 milioni di euro per  l'anno  2013.  Le  modalita'  di
utilizzo  del  fondo  sono  stabilite  con  decreto  di  natura   non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze.   Nel   predetto   fondo
confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la  procedura
di  cui  al  presente  comma.  Qualora  in   sede   di   monitoraggio
dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  171
del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di
cui agli articoli 24, commi 14 e 15,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,  6,  comma  2-ter,  del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  e  22  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di  cui
al comma 232 del presente articolo, vengano  accertate  a  consuntivo
eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto  agli  oneri
programmati a legislazione  vigente  per  l'attuazione  dei  predetti
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari,  ai
sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge  n.  201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma  234  del
presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro  per  l'anno
2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di  euro
per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per  l'anno  2016,  a  2.256
milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro  per  l'anno
2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45  milioni  di  euro
per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il  fondo
di cui al primo periodo  del  presente  comma.  L'accertamento  delle
eventuali economie e' effettuato annualmente con il  procedimento  di
cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
e' disposta la conseguente integrazione del fondo  di  cui  al  primo
periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. 
  236. Per l'anno 2014 la rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'articolo  34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  non  e'  riconosciuta
con riferimento alle fasce di importo dei  trattamenti  pensionistici
superiori a  sei  volte  il  trattamento  minimo  dell'INPS.  Per  le
medesime  finalita'  non  e'  riconosciuta,  per  l'anno   2014,   la
rivalutazione automatica, ove prevista,  dei  vitalizi  percepiti  da
coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive  regionali  e
nazionali,   secondo   le    modalita'    stabilite    nell'esercizio
dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro  il
30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti  dall'INPS,
provvede a monitorare gli esiti  dell'attuazione,  anche  in  termini
finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235.  Qualora
l'esito di tale monitoraggio  riveli  la  disponibilita'  di  risorse
continuative a decorrere dall'anno 2014, entro  i  successivi  trenta
giorni, con decreto di natura non regolamentare  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e' disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica
con riferimento alle fasce di importo di cui al primo  periodo  nella
misura prevista prima della data di entrata in vigore della  presente
legge ovvero in misura ridotta. 
  237. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  il  Governo  verifica  la   situazione   dei
lavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare  idonee  misure
di tutela, ivi compresi gli  strumenti  delle  politiche  attive  del
lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235. 
  238. Per gli iscritti alla cassa pensione per  i  dipendenti  degli
enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni  ai  sanitari  (CPS),
alla Cassa per le  pensioni  agli  insegnanti  d'asilo  e  di  scuole
elementari parificate  (CPI)  e  alla  cassa  per  le  pensioni  agli
ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG)  per
i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di
lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse  senza
il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per
il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa
nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia  e  i  superstiti,  mediante  versamento   dei   contributi
determinati secondo le norme della predetta assicurazione.  L'importo
di tali contributi e' portato in detrazione, fino a  concorrenza  del
suo  ammontare,  dell'eventuale  trattamento  in  luogo  di  pensione
spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale  facolta'  non  da'
comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di  pensione.
Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n.
1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274. 
  239.  Ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in   materia   di
totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo
2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi  assicurativi
di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni,
i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione  obbligatoria
per invalidita', vecchiaia e superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,
autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  alle  forme
sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano gia'  titolari
di trattamento pensionistico  presso  una  delle  predette  gestioni,
hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti  al
fine del conseguimento di un'unica pensione,  qualora  non  siano  in
possesso dei requisiti per il diritto al  trattamento  pensionistico.
La predetta facolta' puo' essere  esercitata  esclusivamente  per  la
liquidazione  del  trattamento  pensionistico  di  vecchiaia  con   i
requisiti  anagrafici  previsti  dall'articolo  24,  comma  6  e   il
requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  nonche'  dei  trattamenti  per
inabilita' e ai superstiti  di  assicurato  deceduto  prima  di  aver
acquisito il diritto a pensione. 
  240. Per i soggetti iscritti a due o piu'  forme  di  assicurazione
obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti  dei  lavoratori
dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  e  alle
forme sostitutive ed esclusive  della  medesima,  il  trattamento  di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.  222,
e' liquidato tenendo conto  di  tutta  la  contribuzione  disponibile
nelle gestioni interessate, ancorche' tali soggetti abbiano  maturato
i requisiti contributivi per la pensione  di  inabilita'  in  una  di
dette gestioni. 
  241.  Il  diritto  al  trattamento  di  pensione  di  vecchiaia  e'
conseguito in presenza dei requisiti anagrafici  e  di  contribuzione
piu' elevati tra  quelli  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  che
disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facolta'  di
cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi  da  quelli  di
eta' e anzianita' contributiva, previsti dalla gestione previdenziale
alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. 
  242. Il diritto alla pensione di inabilita'  ed  ai  superstiti  e'
conseguito in conformita' con quanto disposto dal comma  2,  articolo
2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. 
  243. La facolta' di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti  e
per intero i periodi assicurativi accreditati presso le  gestioni  di
cui al medesimo comma 239. 
  244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del  comma
239, si  fa  rinvio  alle  disposizioni  di  cui  al  citato  decreto
legislativo n. 42 del 2006. 
  245. Le gestioni interessate, ciascuna  per  la  parte  di  propria
competenza, determinano il  trattamento  pro  quota  in  rapporto  ai
rispettivi periodi di  iscrizione  maturati,  secondo  le  regole  di
calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive
retribuzioni di riferimento. 
  246. Per la determinazione dell'anzianita'  contributiva  rilevante
ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo  della  pensione  si
tiene  conto  di  tutti  i  periodi  assicurativi  non   coincidenti,
accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 24, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio  2012,
con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da
tale data, la quota di pensione corrispondente a tali  anzianita'  e'
calcolata secondo il sistema contributivo. 
  247. Per i casi di esercizio della facolta'  di  ricongiunzione  di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da  parte
dei soggetti, titolari di piu' periodi assicurativi,  che  consentono
l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239  nonche'
per i soggetti di  cui  al  comma  238,  la  cui  domanda  sia  stata
presentata a decorrere dal 1° luglio  2010  e  non  abbia  gia'  dato
titolo  alla   liquidazione   del   trattamento   pensionistico,   e'
consentito,  su  richiesta  degli  interessati,  il  recesso   e   la
restituzione di quanto gia' versato. Il recesso  di  cui  al  periodo
precedente non puo', comunque, essere esercitato oltre il termine  di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  248.  I  soggetti  titolari  di  piu'  periodi   assicurativi   che
consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto  al  comma
239 nonche' i soggetti di cui al comma 238,  che  abbiano  presentato
domanda  di  pensione  in  totalizzazione  ai   sensi   del   decreto
legislativo 2 febbraio  2006,  n.  42,  anteriormente  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  articolo  e  il  cui  procedimento
amministrativo  non  sia  stato  ancora  concluso,  possono,   previa
rinuncia alla domanda  in  totalizzazione,  accedere  al  trattamento
pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238. 
  249.  Conseguentemente,  il  Fondo  di   cui   all'ultimo   periodo
dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e'
ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per
l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni  di  euro
per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017,  94  milioni  di
curo per l'anno 2018, 106  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  121
milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno  2021
e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 
  250. All'articolo 2  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 11, lettera a) le parole: «nel medesimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»; 
    b) al comma 11, lettera b), le  parole:  «nel  medesimo  periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»; 
    c) al comma 21, le parole: «, detratti i  periodi  di  indennita'
eventualmente fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti:  «;
ai fini della durata non sono computati i  periodi  contributivi  che
hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione»; 
    d) al comma 22, la parola: «15» e' soppressa; 
    e) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: 
  «24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale  per
l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente  legge
ed in quanto applicabili, le  nomine  gia'  operanti  in  materia  di
indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola»; 
    f) il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
  «31. Nei casi di interruzione di un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato per le causali  che,  indipendentemente  dal  requisito
contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal
1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una  somma
pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI  per  ogni  dodici
mesi di anzianita' aziendale  negli  ultimi  tre  anni.  Nel  computo
dell'anzianita' aziendale sono  compresi  i  periodi  di  lavoro  con
contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto  e'
proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque  si  e'  dato
luogo alla restituzione di cui al comma 30»; 
    g) al comma 39, le parole:  «1°  gennaio  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2014»; 
    h) all'articolo 2, comma 71, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;». 
  251. All'articolo 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge»; 
    b) il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
  «31. I fondi di cui  al  comma  4  assicurano,  in  relazione  alle
causali previste dalla normativa in  materia  di  cassa  integrazione
ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario  di
importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima
sia non inferiore a un ottavo delle ore  complessivamente  lavorabili
da computare in un biennio mobile,  e  comunque  non  superiore  alle
durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e  quarto
della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento  ai  limiti
all'utilizzo  in  via  continuativa  dell'istituto  dell'integrazione
salariale»; 
    c) al comma  32,  lettera  a),  le  parole:  «rispetto  a  quanto
garantito dall'ASpI» sono sostituite dalle seguenti:  «rispetto  alle
prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto  di
lavoro ovvero prestazioni integrative,  in  termini  di  importo,  in
relazione alle integrazioni salariali». 
  252. All'articolo 4 della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  dopo  il
comma 12 e' aggiunto il seguente: 
  «12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento
in termini quantitativi e qualitativi  dell'occupazione  giovanile  e
delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  del  5  ottobre  2012,  pubblicato  sulla   Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto  confermato
in ogni sua disposizione». 
  253. La  riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di  azione  e  coesione  puo'
prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga  nelle
Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni  innovative
e sperimentali di tutela  dell'occupazione.  In  tal  caso  il  Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione  di  cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della
legge 19luglio 1993, n. 236, e' incrementato, per l'anno 2013,  della
parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni  da
cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali  in  deroga.  La
parte di risorse relative alle misure di politica attiva  e'  gestita
dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica. 
  254. In considerazione del perdurare della  crisi  occupazionale  e
della prioritaria esigenza di assicurare  adeguate  risorse  per  gli
interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela  del  reddito
dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni
centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 2, comma  65,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di euro 200 milioni per l'anno 2013.  Conseguentemente,  si  provvede
nei  seguenti  termini:  il   Fondo   di   cui   all'ultimo   periodo
dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e'
ridotto di 118 milioni di  euro  per  l'anno  2013;  e'  disposto  il
versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per
essere  riassegnato  al  Fondo  sociale  per   l'occupazione   e   la
formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro  per  l'anno  2013
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione  delle  somme
destinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali
per la formazione di cui all'articolo 118  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388. 
  255.  Entro  il  30   aprile   2013,   qualora   dal   monitoraggio
dell'andamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  e   delle
relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni  e  dalle
province autonome emerga non sufficiente la provvista  finanziaria  a
tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
convoca le organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale
per   individuare   ulteriori   interventi.   Sentite   le   predette
organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, con decreto di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, puo' disporre, in  via  eccezionale,  che  le  risorse
derivanti  dal  50  per  cento  dell'aumento  contributivo   di   cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il  periodo
dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano  versate  dall'INPS  al
bilancio dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al  Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione  di  cui  all'articolo  18,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  ai  fini  del
finanziamento  degli  ammortizzatori.  sociali  in  deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.  92.
Con il medesimo decreto sono stabilite  le  necessarie  modalita'  di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al  fine
di  garantire  la  neutralita'  finanziaria  sui  saldi  di   finanza
pubblica. 
  256. L'intervento di cui al comma 6  dell'articolo  1  del  decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, e' prorogato per l'anno 2013 nel  limite
di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma e'  posto
a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. 
  257. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo  le  parole:  «l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite  le  seguenti:  «la
Consulta nazionale per il servizio  civile,  istituita  dall'articolo
10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,». 
  258. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra,
del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli  aventi  diritto  non  hanno
percepito somme a titolo di risarcimento del danno,  e'  riconosciuto
un indennizzo complessivo,  esente  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, dell'importo di 118.000 euro,  corrisposto,  secondo
le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in
materia di successione legittima. Per le finalita' del presente comma
e' autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013. 
  259.  Per   l'anno   2013,   le   risorse   finanziarie   assegnate
all'Autorita' Garante nazionale per l'infanzia  e  l'adolescenza,  di
cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di
euro. 
  260. Al fine di consentire alla  regione  Campania  l'accesso  alle
risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge
15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 159 milioni  di  euro
per l'anno 2013. Il predetto importo  e'  erogato  direttamente  alla
regione. 
  261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli  di  ordinata
gestione  e  piena  funzionalita'  della  flotta  aerea   antincendio
trasferita dal Dipartimento della protezione civile  al  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile  ai
sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000,  n.
353, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero  dell'interno
con una dotazione di 40 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2013. E' disposto, inoltre, un  finanziamento  in  favore  del  Corpo
forestale dello Stato per le  spese  di  funzionamento  della  flotta
aerea pesante destinata alla  lotta  agli  incendi  boschivi  per  un
importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013. 
  262.  I  proventi  derivanti  dalla  prestazione   di   servizi   e
svolgimento di attivita', gia' in capo all'Agenzia  per  lo  sviluppo
del settore ippico e di  competenza  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali a seguito  della  soppressione  della
predetta Agenzia  disposta  dall'articolo  23-quater,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di  previsione
della spesa del predetto Ministero. 
  263. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della  legge
22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 223  milioni  di
euro per l'anno 2013.  Per  l'anno  2013  le  somme  attribuite  alle
regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate
ai fini del conseguimento  degli  obiettivi  previsti  dal  patto  di
stabilita' interno. 
  264. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,  comma
1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e'  ridotta  di
631.662.000 euro per l'anno 2013. 
  265.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di  un  milione  di
euro, per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 552, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata la spesa di 110  milioni  di
euro per l'anno 2013. 
  266. Al fine di favorire l'avvio e la  prosecuzione  di  iniziative
imprenditoriali  finalizzate  allo  sviluppo  dell'offerta  turistica
nella  regione  Basilicata  attraverso   il   potenziamento   ed   il
miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva e delle  relative
attivita' integrative nonche' dei servizi di supporto alla  fruizione
del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno  o
piu' progetti d'investimento, sono concesse, nei  limiti  e  mediante
l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al   comma   268,   agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti  privati  cosi'  effettuati
nella citata Regione e per la realizzazione  di  interventi  ad  essi
complementari e funzionali. 
  267. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni  di
cui al comma 266 si applica, per quanto  compatibile,  l'articolo  43
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  ed  i  relativi
provvedimenti attuativi gia' adottati. 
  268. Per il finanziamento delle  agevolazioni  e  degli  interventi
complementari e funzionali di cui al  comma  266,  il  fondo  di  cui
all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto  2008  n.  133,  e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013  e  10  milioni  di
euro per l'anno 2014. 
  269. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «. Sono attribuite all'Ente risi»  sono
sostituite dalla seguente: «e»; 
    b) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, al CRA  e  all'Ente
risi» sono sostituite dalle seguenti: «al CRA»; 
    c) il comma 5 e' abrogato. 
  270. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito  un  fondo  per  il  finanziamento  di  esigenze
indifferibili con una dotazione di 16  milioni  di  euro  per  l'anno
2013, da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco
n.  3  allegato  alla  presente  legge,  con  un  unico  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da   pubblicare   nella   Gazzetta
Ufficiale,  adottato  previo  conforme   parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere  finanziario,  che
si esprimono entro  venti  giorni  dalla  data  di  trasmissione  del
relativo  schema.  Decorso  tale  termine,  il  decreto  puo'  essere
comunque adottato. 
  271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche  sociali,
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013. 
  272. Per  gli  interventi  di  pertinenza  del  Fondo  per  le  non
autosufficienze di cui all'articolo 1, comma  1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a  sostegno  delle  persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa  di
275 milioni di euro per l'anno 2013. 
  273. Il Fondo integrativo statale per la concessione  di  borse  di
studio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di  50
milioni di euro per l'anno 2013. 
  274. Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 100 milioni di euro. 
  275. E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5  milioni  in
favore  dei  policlinici   universitari   gestiti   direttamente   da
universita' non statali ai sensi dell'articolo  33,  comma  32  della
legge 12 novembre 2011, n. 183. E' altresi' rifinanziata, per  l'anno
2013, per l'importo di 12,5  milioni  di  euro,  l'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 33 dell'articolo 33  della  legge  n.  183  del
2011. Per l'anno 2013, e' concesso un contributo di euro 5 milioni  a
favore della Fondazione Gerolamo Gaslini - ente di  diritto  pubblico
per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia. 
  276.  Per  il  finanziamento  delle  attivita'  istituzionali   del
Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1,  della
legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro. 
  277. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata  di  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno
2015, di 35 milioni per l'anno  2016,  e  di  2  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2017. 
  278. E' concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della
Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione  di  interventi
di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica  a
decorrere dal 2013. 
  279. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  47,  secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 85,5 milioni per  l'anno
2013 e 14 milioni per l'anno 2014. 
  280. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 e' ulteriormente
incrementata delle disponibilita' residue per  l'anno  2012  relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  47,  secondo  comma,
della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle  disponibilita'
di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di  euro,  e'
destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare  i
danni conseguenti  agli  eccezionali  eventi  alluvionali  che  hanno
colpito  il  territorio  della  Provincia  di  Teramo  di  cui   alla
dichiarazione dello stato di emergenza del decreto  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, prorogato  con  decreto
della Presidenza del Consiglio dei ministri  del  18  aprile  2012  e
successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza  n.
0005 del Capo Dipartimento della  Protezione  Civile  del  10  giugno
2012. Il presente comma entra in vigore dalla data  di  pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  281. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n.
394, come determinata  dalla  tabella  C  della  presente  legge,  e'
integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013. 
  282. All'articolo 2, comma 16-ter, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, cosi' come modificato dall'articolo 6,  comma  2-decies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le  parole  «Fino
al 31 dicembre 2012» sono sostituite da «Fino al 31 dicembre 2015» ed
e' aggiunta in fine la parola «annui». 
  283. Le spese sostenute per la realizzazione  del  Museo  nazionale
della Shoah non  sono  computate  ai  fini  del  conseguimento  degli
obiettivi previsti dal patto di stabilita' interno nella misura di  3
milioni di euro per l'anno 2013. 
  284. E' concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno  2013,  a
favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT). 
  285. E' istituito un credito d'imposta a favore  dei  soggetti  che
erogano borse di studio in favore degli studenti delle universita' di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalita' previste  nei  commi
286 e 287. 
  286.  Con  successivo   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono   definiti   i   criteri   per
l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 287. 
  287. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite
di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio  per
la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle  leggi  30
marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315. 
  288. Per ciascuno degli anni 2013,  2014  e  2015  e'  concesso  un
contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore  della
Fondazione EBRI (European Brain Research Institute). 
  289.  Al  fine  di   concorrere   ad   assicurare   la   stabilita'
dell'equilibrio finanziario nel  comune  dell'Aquila  e  negli  altri
comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario  delegato  n.  3
del  16  aprile  2009  e  n.  11  del  17  luglio  2009,   pubblicati
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile  2009  e
n. 173 del 28 luglio 2009, nonche' per garantire la  continuita'  del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  e'  assegnato  un
contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla  base  dei
maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite  derivanti
dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di  euro  per
il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di
5 milioni di euro per  la  provincia  dell'Aquila.  Il  CIPE,  previa
verifica di eventuali situazioni pendenti ed  obblighi  giuridici  in
corso nonche' delle disponibilita' finanziarie esistenti,  revoca  il
finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del  2001,
assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune dell' Aquila, e  destina
le  predette  residue  disponibilita'  allo  stesso  Comune  per   il
finanziamento  di  interventi  finalizzati  al  miglioramento   delle
condizioni di mobilita' urbana. 
  290.  L'autorizzazione  di  spesa  relativa   al   Fondo   di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,  e'
incrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8  milioni  nel
2014 e di 50 milioni nel 2015, per  realizzare  interventi  in  conto
capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali  verificatisi
dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in  Liguria  e  in  Toscana,  dagli
eventi alluvionali verificatisi dal 31, ottobre al 2 novembre 2010 in
Veneto, dalle eccezionali avversita'  atmosferiche  verificatesi  nei
mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno  22  novembre  2011  nel
territorio della  provincia  di  Messina,  dagli  eventi  alluvionali
verificatisi  nel  marzo  2011  nelle   Marche,   dalle   eccezionali
precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle  Marche  e
nell'Emilia-Romagna, nonche' dal sisma  verificatosi  il  26  ottobre
2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi
in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria
nel novembre 2012. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono
ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo. 
  291. La dotazione del Fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di
euro per l'anno 2013. 
  292. Le dotazioni finanziarie della missione  di  spesa  «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di
euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014  e  di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  293. L'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  1
milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2013. 
  294. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  16
marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015. 
  295. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  21
marzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 
  296.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione   di   iniziative
nell'ambito della celebrazione del secondo centenario  della  nascita
di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012,  n.  206,  per
l'anno 2013 e' concesso un contributo straordinario  alla  Fondazione
Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1  milione  di  euro.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile
1985, n. 163,  relativa  al  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  come
rideterminata dalla  Tabella  C  allegata  alla  presente  legge,  e'
ridotta di 2,3 milioni per l'anno 2013. 
  297. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio  1987,
n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge,
e' incrementata di 45 milioni  di  euro  per  l'anno  2013.  Per  gli
interventi e  gli  incentivi  a  sostegno  dell'emittenza  televisiva
locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013. 
  298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo, con uno stanziamento di  130.000  euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2013,  finalizzato  a  consentire  il
trasferimento alla Regione autonoma  del  Friuli-Venezia  Giulia  del
bene denominato «Castello di Udine». 
  299. All'articolo 2 del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti  dai
seguenti: «A partire dall'anno  2013,  il  Documento  di  economia  e
finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle
maggiori entrate strutturali ed  effettivamente  incassate  derivanti
dall'attivita' di contrasto  dell'evasione  fiscale.  Dette  maggiori
risorse,   al   netto   di   quelle   necessarie   al    mantenimento
dell'equilibrio di bilancio e alla  riduzione  del  rapporto  tra  il
debito e il prodotto interno lordo, nonche'  di  quelle  derivanti  a
legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta  dalle
regioni,  dalle  province  e  dai  comuni,  unitamente  alle  risorse
derivanti dalla riduzione delle spese  fiscali,  confluiscono  in  un
Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e  sono
finalizzate  al  contenimento  degli  oneri  fiscali  gravanti  sulle
famiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione  e  di
impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»; 
    b) dopo il comma 36 e' inserito il seguente: 
  «36.1.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   presenta
annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento  di
economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti  in  materia
di misure di contrasto dell'evasione  fiscale.  Il  rapporto  indica,
altresi', le strategie per il  contrasto  dell'evasione  fiscale,  le
aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove
possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla  maggiore
propensione all'adempimento da parte dei contribuenti». 
  300. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' abrogato.