art. 1 (commi 401-500)
  401. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.  Le   amministrazioni   pubbliche,   nel   rispetto   della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del  limite  massimo
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa vigente in  materia  di  assunzioni  ovvero  di
contenimento della spesa di personale, secondo  i  rispettivi  regimi
limitativi fissati dai  documenti  di  finanza  pubblica  e,  per  le
amministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di
cui al comma 4, possono avviare procedure  di  reclutamento  mediante
concorso pubblico: 
    a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento  di
quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di  rapporto  di   lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di  pubblicazione  dei
bandi, hanno maturato almeno tre anni  di  servizio  alle  dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando; 
    b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con  apposito
punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale  di  cui
alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione  del  bando,
hanno  maturato  almeno  tre  anni  di  contratto  di  collaborazione
coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. 
  3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, entro il 31 gennaio  2013,  sono  dettati  modalita'  e  criteri
applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva  dei  posti
di cui alla lettera a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad  altre
categorie riservatarie. Le disposizioni  normative  del  comma  3-bis
costituiscono principi generali a cui  devono  conformarsi  tutte  le
amministrazioni pubbliche». 
  402.  Nelle  more  del  completamento  del  processo  di   riordino
conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n.  214,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  dell'azione
amministrativa e  gestionale,  nonche'  il  rispetto  dei  prescritti
adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il  termine
di scadenza dei  consigli  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e  dell'Istituto  nazionale
per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e'
prorogato al 30 aprile 2013. 
  403.  Gli  obiettivi  di  risparmio  rivenienti  dalle  misure   di
razionalizzazione  organizzativa  dell'INPS  e  dell'INAIL   di   cui
all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.  183  sono
incrementati di 150.000 euro per  l'anno  2013.  Tali  disponibilita'
sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga
dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del
comma 402. 
  404. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29  dicembre  2011,
n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,
n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «nell'anno 2009 e nell'anno  2010»  sono  sostituite
dalle seguenti «negli anni 2009, 2010 e 2011»; 
    b) le parole «commi  9-bis,  13,  e  14»  sono  sostituite  dalle
seguenti «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14». 
  405.  E'  prorogata,  per   l'anno   2013,   l'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per
l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al  comma
16 del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013  nella  misura
del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due
periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  rifinanziato
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  406.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma   10-ter,   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' prorogato al 28 febbraio 2013. 
  407. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: «entro il 31 dicembre  2011»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 marzo 2013» e le parole: «, di concerto con il
Ministro della salute,» sono soppresse. 
  408. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, le parole «per due esercizi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per cinque esercizi». 
  409. E' prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive  e  le  Discipline  sportive  associate  iscritte  al  CONI,
comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. 
  410. Il termine di cui all'articolo 5, comma  2,  secondo  periodo,
del  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e' prorogato al  30
giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal  fine,  con
le procedure di cui all'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  20
giugno 2012, n. 79,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013
e' assegnata all'apposito programma dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell' interno. 
  411. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le  parole:  «dal
2013» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2014» e al secondo periodo
le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»; 
    b)  all'articolo  2214,  comma  1,  le  parole:  «al  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 2013». 
  412.  E'  prorogato  al  31  dicembre  2013  il  termine   previsto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. 
  413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con  i  quali
sono  disposte  le  assegnazioni  temporanee.   del   personale   tra
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo  30,  comma  2-sexies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa
tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato. 
  414. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per  gli  enti  pubblici,  il
provvedimento di comando,  di  cui  all'articolo  56,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  e'
adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo  assenso
dell'interessato. 
  415. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il  decreto  di  collocamento
fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  luglio
1962, n. 1114, e' adottato, previa  autorizzazione  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,
dall'amministrazione interessata, d'intesa  con  il  Ministero  degli
affari esteri,  e  comunicato  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
  416. All'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatta salva la facolta'
di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo  non
superiore a sei mesi». 
  417. Fino e  non  oltre  il  30  giugno  2013,  per  le  ultimative
emergenziali esigenze di personale del Comune  dell'Aquila,  connesse
in particolare al settore politiche sociali e al settore  urbanistico
per le azioni a sostegno del recupero del  patrimonio  immobiliare  e
della identita' sociale e culturale cittadina, e' autorizzata,  anche
in deroga alle  vigenti  normative  limitative  delle  assunzioni  in
materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a
tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza
la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui  fondi  di
cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di  aprile  2009  e  ulteriori
interventi   urgenti   di   protezione   civile»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  418. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al  secondo  periodo
e' prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto  periodo
e' prorogato al 30 giugno 2013. 
  419. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2013». 
  420. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11  e  15  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  differiti  al  31  marzo
2013. 
  421. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del  decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,  comprese  anche
le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di  cui  all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' prorogato al 31
marzo 2013. 
  422: All'articolo 17 -decies, comma 2, della legge 7  agosto  2012,
n. 134, le parole: «tra il 1° gennaio 2013 e  il  31  dicembre  2015»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  partire  dal  trentesimo  giorno
successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  17
-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015». 
  423. Per le societa' che gestiscono servizi di  interesse  generale
su tutto il territorio nazionale,  il  termine  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135  e'  prorogato
all'anno 2014. 
  424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la
funzionalita'  organizzativa  e  amministrativa  degli   Enti   parco
nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze  dei
mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel  2013,
qualora non risultino tra loro  coincidenti,  sono  prorogate  al  31
dicembre 2013. 
  425. Il termine di entrata  in  esercizio  degli  impianti  di  cui
all'articolo 1, comma 4,  lettera  c),  del  decreto  ministeriale  5
luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5  del  medesimo
articolo  1,  e'  prorogato,  esclusivamente  per  gli  impianti   da
realizzare su  edifici  pubblici  e  su  aree  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta,  al
31 marzo 2013, ovvero per gli  impianti  della  medesima  fattispecie
sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013.  Per
tali  ultimi  impianti,  qualora  l'autorizzazione   sia   rilasciata
successivamente al 31 marzo 2013, al fine  di  consentire  l'allaccio
alla rete dei  medesimi,  il  termine  di  entrata  in  esercizio  e'
prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013. 
  426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012
e   successive   modificazioni   e   all'articolo   67-septies    del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonche'
alle  Province  dei  predetti   Comuni,   trasferiti   al   Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  non  ancora
effettuato alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  e'
differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'anno
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il  presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
sulla Gazzetta Ufficiale. 
  427 All'articolo 43, comma 12, del decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le  parole:
«prima del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:  «prima
del 31 dicembre 2013». 
  428. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Al fine di distribuire il  concorso  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica tra gli enti  del  singolo  livello  di
governo,  le  province  ed  i  comuni,  con  decreto   del   Ministro
dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
e  le  regioni  a  statuto  ordinario,  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro  per  gli
affari regionali, di intesa con  la  Conferenza  Stato-regioni,  sono
ripartiti in due classi, sulla base della valutazione  ponderata  dei
seguenti parametri di virtuosita': 
    a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria  considerazione  della
convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; 
    b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
    c)  a  decorrere  dall'anno  2014,  incidenza  della  spesa   del
personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al  numero  dei
dipendenti in rapporto  alla  popolazione  residente,  alle  funzioni
svolte anche attraverso esternalizzazioni  nonche'  all'ampiezza  del
territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo
valore all'inizio  della  legislatura  o  consiliatura  e  delle  sue
variazioni nel corso delle stesse; 
    d) autonomia finanziaria; 
    e) equilibrio di parte corrente; 
    f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei  costi  dei
servizi a domanda individuale per gli enti locali; 
    g)  a  decorrere  dall'anno  2014,  rapporto  tra  gli   introiti
derivanti  dall'effettiva  partecipazione  all'azione  di   contrasto
all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; 
    h) a decorrere dall'anno  2014,  effettiva  partecipazione  degli
enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; 
    i)  rapporto  tra  le  entrate  di  parte  corrente  riscosse   e
accertate; 
      1) a decorrere dall'anno 2014,  operazione  di  dismissione  di
partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente. 
  Al fine di tener conto della realta' socioeconomica, i parametri di
virtuosita' sono corretti con i seguenti due  indicatori:  il  valore
delle rendite catastali e  il  numero  di  occupati.  Al  fine  della
definizione della virtuosita' non sono considerati parametri  diversi
da quelli elencati nel presente comma». 
  429. All'articolo 20  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  i
primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:  «Gli  enti
locali che, in  esito  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  risultano
collocati nella  classe  virtuosa,  fermo  restando  l'obiettivo  del
comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni  che,
in esito a quanto previsto dal comma  2,  risultano  collocate  nella
classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto,  migliorano
i propri obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'importo  di
cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183.»
e dopo il comma 3 inserire il seguente comma: 
  «3-bis. Gli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  del  2013
degli enti che partecipano alla sperimentazione di  cui  all'articolo
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati  di
20 milioni di euro, sulla base  di  specifico  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata». 
  430. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma
5 e' abrogato. 
  431. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
183, e' sostituito dal seguente: 
  «6. Le province ed  i  comuni  che,  in  esito  a  quanto  previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 ,  n.  111,
risultano  collocati  nella  classe  non   virtuosa,   applicano   le
percentuali di cui al comma 2  come  rideterminate  con  decreto  del
Ministro  dell'interno  da  emanare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  in  attuazione  dell'articolo  20,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali  di
cui al periodo precedente non possono essere superiori: 
    a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per
cento per gli anni dal 2013 al 2016; 
    b) per i comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  a
16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per  gli  anni  dal
2013 al 2016; 
    c) per i comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento  per  gli
anni dal 2014 al 2016». 
  432. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
183: 
    a)  dopo  le  parole  «registrata  negli  anni  2006-2008,»  sono
inserite  le  parole  «per  l'anno  2012  e  registrata  negli   anni
2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,»; 
    b) alla lettera a) sostituire le parole:  «19,7  per  cento»  con
«18,8 per cento»; 
    c) alla lettera b) sostituire le parole: «15, 4 per cento» con le
parole: «14,8 per cento»; 
    d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) per i  comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013  e
a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016». 
  433. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
183: 
    a) al primo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»; 
    b) le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 novembre 2013»; 
    c) all'ultimo periodo le parole «per l'anno 2012 le  disposizioni
di cui ai commi da 138 a 143» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per
gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142». 
  434. All'articolo 1, comma 138, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «Nell'anno  2013
le regioni, escluse la regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti  locali
del proprio territorio  a  peggiorare  il  loro  saldo  programmatico
attraverso  un  aumento  dei   pagamenti   in   conto   capitale   e,
contestualmente,  procedono  a  rideterminare  i   propri   obiettivi
programmatici  in  termini  di  competenza   eurocompatibile   e   di
competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.». 
  435. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' soppresso. 
  436. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183 e' soppresso. 
  437. All'articolo 4-ter del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito con modificazioni, dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44,
apportare le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le  parole  «20  settembre»
con le seguenti «15 luglio»; 
    b) al comma 5 sostituire le parole «5 ottobre»  con  le  seguenti
«10 settembre». 
  438. All'articolo 1, comma 122, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220 sostituire le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» con
le seguenti: «nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni.
della  Regione  Siciliana  e  della  Sardegna,  in  caso  di  mancato
raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno». 
  439. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' sostituito dal seguente: 
  «26. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno,
l'ente   locale   inadempiente,   nell'anno   successivo   a   quello
dell'inadempienza: 
    a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza
tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
predeterminato. Gli enti  locali  della  Regione  siciliana  e  della
regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione  dei  trasferimenti
erariali  nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme  residue.  La  sanzione
non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente; 
    b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore
all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti  impegni  effettuati
nell'ultimo triennio; 
    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
creditizie o finanziarie per  il  finanziamento  degli  investimenti,
devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione; 
    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di
stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si
configurino come elusivi della presente disposizione; 
    e) e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i
gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo  unico
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive
modificazioni,  con  una  riduzione  del  30   per   cento   rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.». 
  440. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma
27 e' soppresso. 
  441. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  2003,  n.
350 e' abrogato. 
  442. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.
311 e' abrogato. 
  443. In applicazione del secondo periodo del comma 6  dell'articolo
162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267,  i  proventi  da
alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati
esclusivamente alla copertura di spese  di  investimento  ovvero,  in
assenza di queste o per la parte  eccedente,  per  la  riduzione  del
debito. 
  444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267,  sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole:   «con
riferimento a squilibri di parte capitale. Per  il  ripristino  degli
equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,  comma  169,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le  tariffe  e
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro  la  data
di cui al comma 2». 
  445. All'articolo 31, comma 20, della legge 12  novembre  2011,  n.
183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:  «Nel  caso
in cui la certificazione, sebbene in  ritardo,  sia  trasmessa  entro
sessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione  del  conto
consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno,  si
applicano le sole disposizioni di cui al comma 26,  lettera  d),  del
presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito  per
l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di  mancata
trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della  certificazione,  il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo  collegiale  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di   organo
monocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede   ad
assicurare  l'assolvimento  dell'adempimento  e  a   trasmettere   la
predetta certificazione entro i  successivi  trenta  giorni,  con  la
sottoscrizione di tutti  i  soggetti  previsti.  Sino  alla  data  di
trasmissione da parte  del  commissario  ad  acta  le  erogazioni  di
risorse o trasferimenti da  parte  del  Ministero  dell'interno  sono
sospese e, a tal fine,  il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto
Ministero». 
  446. All'articolo 31, dopo il comma 20,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183 inserire il seguente: 
  «20-bis.  Decorsi  sessanta  giorni  dal  termine   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunque
tenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della
precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno». 
  447. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che
hanno avviato nel  2012  procedure  di  privatizzazione  di  societa'
partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28  febbraio
2013 e che non hanno raggiunto  l'obiettivo  a  causa  della  mancata
riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di  apposita  attestazione
con procedura di cui  all'articolo  31,  comma  20,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al  comma  2,  lettera  a),
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per
mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  2012,   si   intende   cosi'
ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del  fondo  sperimentale
di  riequilibrio  o  del  fondo  perequativo  in  misura  pari   alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
  448. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  nel  rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 449 a  472,  che  costituiscono
principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
  449. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di  competenza
eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario,  non  puo'  essere
superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090
milioni, e, per ciascuno degli  anni  2015  e  2016,  all'importo  di
20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo  di  ciascuna  regione  in
termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal  2013  al
2016, e' determinato dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
recepito con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
entro il 31 gennaio di ciascun anno e puo' assorbire quanto  previsto
dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In
caso di mancata  deliberazione  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'
comunque emanato entro il 15 febbraio  2013,  ripartendo  l'obiettivo
complessivo in proporzione  all'incidenza  della  spesa  espressa  in
termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione,  calcolata
sulla  base  dei  dati,  relativi  al  2011,   trasmessi   ai   sensi
dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25  settembre  2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,
n. 166, e, ove necessario, sulla base  delle  informazioni  trasmesse
dalle Regioni attraverso il  monitoraggio  del  patto  di  stabilita'
interno del 2011. 
  450. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di  competenza
finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non  puo'  essere
superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di
competenza  euro-compatibile  determinato   per   il   corrispondente
esercizio ai sensi del comma 449. 
  451. Il complesso delle spese finali di competenza  eurocompatibile
di cui al comma 449 e' determinato dalla somma: 
    a) degli impegni di parte corrente al netto  dei  trasferimenti,.
delle spese per imposte e tasse e per gli  oneri  straordinari  della
gestione corrente; 
    b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e  tasse
e per gli oneri straordinari della gestione corrente; 
    c)  dei  pagamenti  in  conto  capitale  escluse  le  spese   per
concessione di crediti, per l'acquisto di titoli,  di  partecipazioni
azionarie e per conferimenti. 
  452. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre  2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le lettere f) e n) sono abrogate; 
    b) alla fine della lettera  l),  aggiungere  le  seguenti  parole
«entro il limite di 1600 milioni»; 
    c) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente: 
    «n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere  sulle
somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo  1
della legge di stabilita'». Le disposizioni di cui  all'articolo  32,
comma 4, della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  si  applicano  al
complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450. 
  453. Sono abrogate le disposizioni che  individuano  esclusioni  di
spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle  regioni
a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del  comma
452. 
  454. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica,  le  regioni  a  statuto  speciale,  escluse   la   regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
concordano, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
ciascuno degli anni dal 2013  al  2016,  l'obiettivo  in  termini  di
competenza finanziaria e di competenza  eurocompatibile,  determinato
riducendo il complesso delle spese finali in  termini  di  competenza
eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011: 
    a) degli importi indicati  per  il  2013  nella  tabella  di  cui
all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
    b)  del  contributo  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  22  dicembre
2011, n. 214, come  rideterminato  dall'articolo  35,  comma  4,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4,  comma  11,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
    c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, relativi al 2013, 2014,  2015  e  2016,  emanato  in
attuazione dell'articolo 16, comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135; 
    d) degli ulteriori contributi disposti a carico  delle  autonomie
speciali. 
  Il  complesso  delle  spese  finali  in   termini   di   competenza
finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al  presente  comma
non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al  2016,
all'obiettivo  di  competenza  eurocompatibile  determinato  per   il
corrispondente esercizio ai sensi del presente  comma.  A  tal  fine,
entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette  la
proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. 
  455. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016,  il  saldo
programmatico calcolato in termini di competenza  mista,  determinato
aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011: 
    a) degli importi indicati  per  il  2013  nella  tabella  di  cui
all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
    b)  del  contributo  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  22  dicembre
2011, n. 214, come  rideterminato  dall'articolo  35,  comma  4,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4,  comma  11,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
    c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, relativi al  2013,  2014,2015  e  2016,  emanato  in
attuazione dell'articolo 16, comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135; 
    d) degli ulteriori contributi disposti a carico  delle  autonomie
speciali. 
  A tale fine, entro il 31  marzo  di  ciascun  anno,  il  presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia
e delle finanze. 
  456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro  il
31  luglio,  gli   obiettivi   delle   regioni   Sardegna,   Sicilia,
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei
dati  trasmessi,  ai  sensi  dell'articolo  19-bis,  comma   1,   del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,  ridotti  degli
importi  previsti  dal  comma  454.  Gli  obiettivi   della   regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
sono determinati  applicando  agli  obiettivi  definiti  nell'accordo
relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455. 
  457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni  in  materia
di finanza locale definiscono, per gli  enti  locali  dei  rispettivi
territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454  e  455,  le
modalita'  attuative  del  patto  di  stabilita'   interno   mediante
l'esercizio delle competenze alle stesse  attribuite  dai  rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme  di  attuazione  e  fermo
restando l'obiettivo  complessivamente  determinato  in  applicazione
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183.  In  caso  di
mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente
comma, le disposizioni previste in materia  di  patto  di  stabilita'
interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. 
  458. L'attuazione dei commi 454, 455 e  457  avviene  nel  rispetto
degli statuti delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione. 
  459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e  457,  anche  con  misure
finalizzate a produrre un risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,
mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali,  attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  di
specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme  di  attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere  in  modo  permanente  o  comunque  per  annualita'
definite. 
  460. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per  la
finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione  debitoria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando   il   sistema   web
appositamente  previsto  per  il  patto  di  stabilita'  interno,  le
informazioni riguardanti le modalita' di  determinazione  dei  propri
obiettivi e, trimestralmente, entro  trenta  giorni  dalla  fine  del
periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia  la  gestione
di    competenza    finanziaria    sia    quella    di     competenza
eurocompatibile,attraverso i prospetti e con  le  modalita'  definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno,  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le
modalita' definite dal decreto  di  cui  al  comma  460.  La  mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti
il rispetto del patto, si  applicano  le  sole  disposizioni  di  cui
all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149. 
  462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la
Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo  a
quello dell'inadempienza: 
    a) e' tenuta a versare all'entrata del  bilancio  statale,  entro
sessanta giorni dal  termine  stabilito  per  la  trasmissione  della
certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita'  interno,
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i  quali
il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in
termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i  quali
il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in
termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In
caso  di  mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenze
depositate nei conti aperti presso la  tesoreria  statale.  Trascorso
inutilmente il termine perentorio stabilito dalla  normativa  vigente
per  la  trasmissione  della  certificazione   da   parte   dell'ente
territoriale, si procede al blocco di qualsiasi  prelievo  dai  conti
della tesoreria statale sino a quando  la  certificazione  non  viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il  superamento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
considerata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della
percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',
in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,
dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013
la sanzione non si applica nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla corrispondente spesa del  2011  considerata  ai
fini del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della  percentuale  di
manovra prevista per l'anno  di  riferimento,  nonche',  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza
degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio
e gli obiettivi programmatici stessi; 
    b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
sanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
creditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione; 
    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di  stipulare
contratti di servizio che si configurino come elusivi della  presente
disposizione; 
    e) e' tenuta a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i
gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta  con
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2010. 
  463. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  che
si   trovano   nelle   condizioni   indicate   dall'ultimo    periodo
dell'articolo 7, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011,  n.  149,  si  considerano  adempienti  al  patto  di
stabilita' interno se, nell'anno successivo: 
    a) non impegnano spese correnti, al  netto  delle  spese  per  la
sanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
    b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti; 
    c) non procedono ad assunzioni di personale  a  qualsiasi  titolo
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto,
altresi',  divieto  di  stipulare  contratti  di  servizio   che   si
configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine,  il
rappresentante legale e  il  responsabile  del  servizio  finanziario
certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui  alle
lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione  e'
trasmessa, entro i dieci giorni  successivi  al  termine  di  ciascun
trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato.   In   caso   di   mancata
trasmissione  della  certificazione,  le   regioni   si   considerano
inadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di inadempienza
e le sanzioni previste, ivi compresa quella di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio
della certificazione. 
  464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano,
per le quali la  violazione  del  patto  di  stabilita'  interno  sia
accertata  successivamente  all'anno  seguente  a   quello   cui   la
violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a  quello
in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno,  le  sanzioni  di  cui  al  comma  462.  In  tali  casi,  la
comunicazione della violazione del patto e' effettuata  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  entro  30  giorni   dall'accertamento   della
violazione da parte degli uffici dell'ente. 
  465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle
regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  si
configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono
nulli. 
  466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   alla
disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli
adempimenti delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del  patto  di
stabilita' interno. 
  467. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166, le parole: «2009, 2010 e 2011»  sono  sostituite  dalle
parole: «dal 2009 al 2015». Alla fine del  comma  1  e'  aggiunto  il
seguente  periodo  «Dal  2012  i  dati  relativi  alle  entrate  sono
trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria». 
  468. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,
le parole: «30 settembre 2012»  sono  sostituite  dalle  parole:  «31
gennaio  di  ciascun  anno»  e  le  parole  «15  ottobre  2012»  sono
sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno». 
  469. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,
le parole: «30 settembre 2012»  sono  sostituite  dalle  parole:  «31
gennaio di  ciascun  anno»  e  le  parole:  «15  ottobre  2012»  sono
sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno». 
  470. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6,
7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  471. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le parole «18, 19 e 20» sono sostitute  dalle  seguenti:  «18  e
19». 
  472.  Al  comma.  1,  lettera  a),  dell'articolo  7,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  149,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo le  parole  «Per  gli  enti  per  i  quali  il  patto  di
stabilita' interno e' riferito al  livello  della  spesa,  si  assume
quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in  termini
di cassa o di competenza.» sono aggiunte le seguenti «Dal  2013,  per
gli enti per i quali il patto di stabilita' interno  e'  riferito  al
livello della spesa, si assume quale  differenza  il  maggiore  degli
scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o  di
competenza finanziaria»; 
    b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione
non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione   europea   rispetto   alla
corrispondente  spesa  del  2011  considerata  ai  fini  del  calcolo
dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra  prevista  per
l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto
di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli  scostamenti  tra  i
risultati finali  e  gli  obiettivi  del  triennio  e  gli  obiettivi
programmatici stessi.». 
  473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) al primo periodo, le parole «1° luglio 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2013»; 
      2)  al  secondo  periodo,  le  parole  «30  giugno  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»; 
      3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2013». 
  474. Al fine di potenziare le  attivita'  dell'ICE-Agenzia  per  la
promozione e  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,  le
risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia sono incrementate  di
dieci milioni di euro per l'anno 2013. 
  475. All'articolo 110 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
  «c-bis) quelli,  meccanici  ed  elettromeccanici  differenti  dagli
apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili  con  moneta,  con
gettone ovvero con altri strumenti elettronici  di  pagamento  e  che
possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente  dopo  la
conclusione della partita; 
  c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso
al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con  utilizzo  a
tempo o a scopo»; 
    b) dopo il comma 7 -bis sono inseriti i seguenti: 
  «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su
proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che  si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i
quali il  parere  si  intende  acquisito,  sono  definite  le  regole
tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma  7  e  la
regolamentazione  amministrativa  dei  medesimi,   ivi   compresi   i
parametri numerici di apparecchi installabili nei punti  di  offerta,
tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del  gioco
tramite  apparecchi,  nonche'  per  la  determinazione   della   base
imponibile  forfetaria  dell'imposta  sugli  intrattenimenti  di  cui
all'articolo 14-bis,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. 
  7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7  non  sono  utilizzabili
per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,  n.  430;  i
premi ammissibili sono  soltanto  oggetti  di  modico  valore  ovvero
tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui
al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata,
per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in  denaro
o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di
vendita. 
  7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso
dell'anno  2012  come  veicoli  di  manifestazioni  a  premio,   sono
regolarizzabili con modalita' definite con il decreto di cui al comma
7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro  500,  ovvero
di euro 400 nel caso di  comprovato  utilizzo  stagionale,  oltre  al
pagamento  a  titolo  di  imposta  sugli   intrattenimenti   di   cui
all'articolo 14-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni»; 
    c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
  «f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa
apparecchi e congegni di cui  al  presente  articolo  o  comunque  ne
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e
associazioni  di  qualunque  specie  non  muniti   delle   prescritte
autorizzazioni,   ove   previste,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  1.500  a  15.000  euro  per   ciascun
apparecchio; 
  f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o  installa
o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al  pubblico  o
in  circoli  ed  associazioni  di  qualunque  specie  di   apparecchi
videoterminali  non   rispondenti   alle   caratteristiche   e   alle
prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e  nelle  disposizioni
di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro  per
ciascun apparecchio videoterminale». 
  476. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la  tesoreria  statale
sono istituite una o piu' contabilita' speciali intestate all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con  decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuate  le
entrate che affluiscono  sulle  predette  contabilita'  speciali,  la
destinazione delle risorse, nonche' le modalita' di funzionamento. 
  477.  Ferma  la  data  del  1°  dicembre   2012   ai   fini   delle
incorporazioni di cui  all'articolo  23-quater  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, il bilancio di chiusura  dell'Agenzia  del  territorio,
corredato della relazione redatta dall'organo interno  di  controllo,
e' deliberato entro 90 giorni dalla predetta  data  dagli  organi  di
tale Agenzia in carica  anteriormente  alla  medesima  data,  nonche'
trasmesso per  l'approvazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di
esercizio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e'
stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a  tale  bilancio  per
l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37  e
38 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Per la stessa amministrazione
autonoma, fino a tale data restano vigenti le  norme  in  materia  di
controllo  della  Corte   dei   conti   e   quelle   di   regolarita'
amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n.  123  del
30 giugno 2011. 
  478. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013,  e'  abrogato
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre
1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  abrogato  e
le risorse affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Le
disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore  il  giorno
stesso  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
  479. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013  la  misura  del  prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, e'  fissata  in
misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. 
  480. Il comma 1-ter dell'articolo 40  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22
per cento». 
  481. Per la proroga, nel periodo dal  1°  gennaio  al  31  dicembre
2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del
lavoro, e' introdotta una speciale  agevolazione.  L'agevolazione  di
cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo  di  onere
di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di  euro  per
l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  nel
rispetto  dell'onere  massimo  fissato  al  secondo   periodo,   sono
stabilite le modalita'  di  attuazione  del  presente  comma.  Se  il
decreto di cui al terzo periodo non e' emanato entro  il  15  gennaio
2013,  il  Governo,  previa  comunicazione  alle   Camere,   promuove
un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al
presente comma a  politiche  per  l'incremento  della  produttivita',
nonche' al rafforzamento  del  sistema  dei  confidi  per  migliorare
l'accesso  al  credito  delle  piccole  e  medie   imprese,   e   per
incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e  medie
imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. 
  482. Le misure di cui al comma 481 si  applicano  con  le  medesime
modalita' anche per il periodo dal 1° gennaio  2014  al  31  dicembre
2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di  euro.  Il
relativo onere non puo' essere superiore a 600 milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il
termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' fissato al
15 gennaio 2014. 
  483. A decorrere dal 1° gennaio 2013,  all'articolo  12,  comma  1,
lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, le parole: «800 euro  per  ciascun  figlio,
compresi i figli  naturali  riconosciuti,  i  figli  adottivi  e  gli
affidati o affiliati. La detrazione  e'  aumentata  a  900  euro  per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioni
sono aumentate di  un  importo  pari  a  220  euro  per  ogni  figlio
portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro  per
ciascun figlio, compresi  i  figli  naturali  riconosciuti,  i  figli
adottivi o affidati. La detrazione e'  aumentata  a  1.220  euro  per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioni
sono aumentate di  un  importo  pari  a  400  euro  per  ogni  figlio
portatore di handicap». 
  484. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a): 
      1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600  euro»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro»  e  «13.500
euro»; 
      2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200  euro»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e  «21.000
euro»; 
    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
  «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  da
a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza,  i  seguenti
importi: 
    a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; 
    b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.839,91; 
    c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non
euro 180.919,91; 
    d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non
euro 180.999,91; 
  d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)  e
c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a  d)  del
presente comma e' aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di  euro
1.875, di euro 1.250 e di euro 625». 
  485. Le disposizioni dell'articolo 11 del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal  comma  484  del
presente articolo, si applicano a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il
Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, i rapporti  finanziari  con  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  modo  che   sia   garantita
l'invarianza delle risorse  spettanti  a  legislazione  vigente  alle
stesse regioni e province autonome. 
  486. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti:  «,
con la sola esclusione dei certificati penali,». 
  487. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote
di accisa stabilite con la determinazione del direttore  dell'Agenzia
delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789. 
  488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato; 
    b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies)  e'
aggiunto il seguente: 
  «127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21)
e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei  soggetti
indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative  sociali  e  loro
consorzi in esecuzione di contratti di appalto e  di  convenzioni  in
generale». 
  489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, il primo e il secondo periodo sono soppressi. 
  490. Le  disposizioni  dei  commi  488  e  489  si  applicano  alle
operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati  dopo  il  31
dicembre 2013. 
  491. Il  trasferimento  della  proprieta'  di  azioni  e  di  altri
strumenti  finanziari   partecipativi   di   cui   al   sesto   comma
dell'articolo 2346 del codice civile, emessi  da  societa'  residenti
nel territorio dello Stato, nonche'  di  titoli  rappresentativi  dei
predetti strumenti indipendentemente  dalla  residenza  del  soggetto
emittente, e' soggetto ad un'imposta  sulle  transazioni  finanziarie
con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della  transazione.  E'
soggetto  all'imposta  di  cui  al  precedente   periodo   anche   il
trasferimento di proprieta' di azioni che avvenga per  effetto  della
conversione di obbligazioni. L'imposta  non  si  applica  qualora  il
trasferimento della proprieta' avvenga per successione  o  donazione.
Per valore della transazione si intende il  valore  del  saldo  netto
delle  transazioni  regolate  giornalmente   relative   al   medesimo
strumento finanziario e concluse nella stessa giornata  operativa  da
un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.  L'imposta  e'
dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e
dallo  Stato  di  residenza  delle  parti   contraenti.   L'aliquota.
dell'imposta e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che  avvengono
in mercati regolamentati e  sistemi  multilaterali  di  negoziazione.
Sono  escluse  dall'imposta  le  operazioni   di   emissione   e   di
annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,
nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova  emissione  e
le  operazioni  di  acquisizione  temporanea   di   titoli   indicate
nell'articolo 2, punto  10,  del  regolamento  (CE)  1287/2006  della
Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresi' esclusi dall'imposta  i
trasferimenti  di  proprieta'  di   azioni   negoziate   in   mercati
regolamentari o  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  emesse  da
societa' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno
precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' sia
inferiore a 500 milioni di euro. 
  492.  Le  operazioni  su  strumenti  finanziari  derivati  di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  e  successive  modificazioni,  che  abbiano   come   sottostante
prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma  491,
o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumenti
finanziari di cui al medesimo  comma,  e  le  operazioni  sui  valori
mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c)  e  d),  del
medesimo decreto  legislativo,  che  permettano  di  acquisire  o  di
vendere prevalentemente uno o piu' strumenti  finanziari  di  cui  al
comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con
riferimento  prevalentemente  a  uno  o  piu'  strumenti   finanziari
indicati al precedente comma, inclusi warrants,  covered  warrants  e
certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta
in misura  fissa,  determinata  con  riferimento  alla  tipologia  di
strumento e al valore del contratto, secondo la  tabella  3  allegata
alla presente legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo.
di conclusione della transazione e dallo  Stato  di  residenza  delle
parti contraenti. Nel caso in cui  le  operazioni  di  cui  al  primo
periodo  prevedano   come   modalita'   di   regolamento   anche   il
trasferimento  delle  azioni  o  degli  altri  strumenti   finanziari
partecipativi, il trasferimento della proprieta'  di  tali  strumenti
finanziari  che  avviene  al  momento  del  regolamento  e'  soggetto
all'imposta con le modalita' e nella misura previste dal  comma  491.
Per le operazioni che avvengono in mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in  misura  fissa,
ridotta a 1/5, potra' essere determinata con riferimento al valore di
un  contratto  standard  (lotto)  con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore
medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente. 
  493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi
491 e 492, per  mercati  regolamentati  e  sistemi  multilaterali  di
negoziazione si intendono i mercati definiti ai  sensi  dell'articolo
4, paragrafo 1,  punti  14  e  15,  della  direttiva  2004/39/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21  aprile  2004  degli  Stati
membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo
spazio economico europeo, inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta dal soggetto a  favore
del quale avviene il trasferimento; quella di cui  al  comma  492  e'
dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle
operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492  non  si  applica  ai
soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel  caso  di
trasferimento della proprieta' di azioni e  strumenti  finanziari  di
cui al comma 491, nonche' per le operazioni su strumenti  finanziari.
di cui al  comma  492,  l'imposta  e'  versata  dalle  banche,  dalle
societa'  fiduciarie  e  dalle  imprese  di  investimento   abilitate
all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi  e
delle attivita' di investimento, di cui all'articolo 18  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,
nonche'   dagli   altri   soggetti    che    comunque    intervengono
nell'esecuzione  delle  predette   operazioni,   ivi   compresi   gli
intermediari non residenti. Qualora  nell'esecuzione  dell'operazione
intervengano piu' soggetti tra quelli  indicati  nel  terzo  periodo,
l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente
o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli  altri  casi
l'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e  gli  altri
soggetti  non  residenti  che  intervengono  nell'operazione  possono
nominare  un  rappresentante  fiscale  individuato  tra  i   soggetti
indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le
stesse  responsabilita'  del  soggetto   non   residente,   per   gli
adempimenti dovuti in relazione  alle  operazioni  di  cui  ai  commi
precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere  effettuato  entro
il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della
proprieta' di cui al comma 491 o della conclusione  delle  operazioni
di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni  che  hanno
come controparte l'Unione europea,  la  Banca  centrale  europea,  le
banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea  e  le  banche
centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di
altri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali  costituiti
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta
di cui ai commi 491 e 492 non si applica: 
    a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le  operazioni  di
cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attivita' di  supporto  agli
scambi, e limitatamente alla stessa, come definita  dall'articolo  2,
paragrafo 1,  lettera  k),  del  regolamento  (UE)  n.  236/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012; 
    b)  ai  soggetti  che  effettuano,  per  conto  di  una  societa'
emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491  e  492
in vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla medesima
societa' emittente, nel quadro delle  pratiche  di  mercato  ammesse,
accettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione della
direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  28
gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della  Commissione  del  29
aprile 2004; 
    c) agli enti  di  previdenza  obbligatoria,  nonche'  alle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252; 
    d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa' fra le  quali
sussista il rapporto di controllo di  cui  all'articolo  2359,  commi
primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a  seguito  di
operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate  alle  condizioni
indicate nel decreto di cui al comma 500. 
    e) alle transazioni e  alle  operazioni  relative  a  prodotti  e
servizi qualificati come etici o  socialmente  responsabili  a  norma
dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, e della relativa normativa di attuazione. 
  495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono
soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza  relative
agli strumenti finanziari di cui ai commi 491  e  492.  Si  considera
attivita' di negoziazione ad alta frequenza  quella  generata  da  un
algoritmo  informatico  che  determina  in  maniera   automatica   le
decisioni relative all'invio,  alla  modifica  o  alla  cancellazione
degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o
la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della  medesima
specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al  valore
stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque essere superiore a
mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota  dello  0,02  per
cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una
giornata di borsa  superino  la  soglia  numerica  stabilita  con  il
decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non  puo'  in  ogni
caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. 
  496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta dal soggetto per conto
del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai  fini
del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
di cui al comma 494. 
  497. L'imposta di cui ai commi 491,  492  e  495  si  applica  alle
transazioni  concluse  a  decorrere  dal  1°   marzo   2013   per   i
trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma
495 relative ai citati trasferimenti, e a  decorrere  dal  1°  luglio
2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per  quelle  di  cui  al
comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta  di
cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura  dello  0,22
per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma e' fissata  in
misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui  trasferimenti  di
proprieta' di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma  492
e sugli ordini di cui al comma 495  effettuati  fino  alla  fine  del
terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione  del  decreto
di cui al comma 500 e' versata non prima del giorno sedici del  sesto
mese successivo a detta data. 
  498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della  riscossione
dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche' per  il  relativo
contenzioso si applicano le disposizioni in materia  di  imposta  sul
valore aggiunto, in quanto compatibili.  Le  sanzioni  per  omesso  o
ritardato versamento si applicano esclusivamente  nei  confronti  dei
soggetti  tenuti  a  tale  adempimento,  che  rispondono  anche   del
pagamento   dell'imposta.   Detti   soggetti    possono    sospendere
l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano  provvista  per
il versamento dell'imposta. 
  499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile  ai
fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
  500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di  applicazione  dell'imposta  di
cui  ai  commi  da  491  a  498,  compresi  gli  eventuali   obblighi
dichiarativi. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le  modalita'
per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.