501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012. 502. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2017». 503. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019». 504. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012». 505. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse. 506. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata: a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento». 507. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno e' corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale e' ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.». 508. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attivita' commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta e' applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed e' versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte e' versata, a partire dal 2014, in quattro rate. annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta puo' essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva. 509. Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della. tariffa. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole «e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200» sono inserite le seguenti: «, nonche', a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica.» 510. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra' definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attivita' di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, converito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni». 511. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonche' tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni. 512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma. 513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma. 514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 513. 515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attivita' commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo e' determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo e' di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non puo' essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 517. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento. 518. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»; b) al comma 15-bis: 1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse; 2) i periodi secondo e sesto sono soppressi; c) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente: «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»; d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»; e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»; f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse; g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»; h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse. 519. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformita' al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificati dal comma 518 del presente articolo. 520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo e' sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli»; b) all'articolo 36, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita' esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma». 521. Le disposizioni di cui al comma 520 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. 522. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»; 2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»; 3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»; b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500». 523. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015. 524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) e' aggiunta la seguente: «i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»; b) all'articolo 78, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).». 525. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonche' per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle societa' del Gruppo Equitalia. Tali attivita' sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attivita' normalmente svolte dalle stesse societa'»; b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: «10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attivita' contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione. 10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie gia' attivate mantengono validita' e grado». 526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014». 527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere. 528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attivita' di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalita' stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527. 529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilita' amministrativo e contabile. 530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: « 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015». 531. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 e' istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il Comitato e' composto da un magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle societa' del Gruppo Equitalia. 532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalita' di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle rispettive cariche. 533. Il Comitato elabora annualmente criteri: a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacita' operativa degli agenti della riscossione e dell'economicita' della stessa azione; b) di controllo dell'attivita' svolta sulla base delle indicazioni impartite. 534. I criteri sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo a quello in cui sono stati approvati. 535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2013. 536. Nel comma 6 dell'articolo 23-quinques del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «la direzione della giustizia tributaria e» sono soppresse; b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «e' trasferita»; c) le parole «gli attuali titolari» sono sostituite dalle seguenti «l'attuale titolare»; d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad esercitare» sono sostituite dalla seguente «esercita»; e) le parole «coordinamento della» sono soppresse. 537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. 538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita' del credito sotteso. 539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneita' di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attivita' di recupero del credito iscritto a ruolo. 540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. 541. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. 542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo. 543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. 544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. 545. La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' abrogata. 546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537 a 544 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 547. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «demaniali marittimi» sono inserite le seguenti: «, lacuali e fluviali»; dopo le parole: «turistico ricreative» sono inserite le seguenti «e sportive, nonche' quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto». 548. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualita' di commissari delegati con i poteri e le modalita' di cui al decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 549. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013» e le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014». 550. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 553. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 554. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 555. Al comma 7 dell'articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole «a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2014». 556. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, del 7 gennaio 2010. 3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non e' dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprieta' dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo. 3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo' esentare dalla tassa per l'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione». 557. In relazione alle ulteriori attivita' conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' integrata di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013. 558. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e' ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, le parole «35» sono sostituite dalle parole «25». 560. I commissari delegati per la gestione, di contesti emergenziali, i commissari del, Governo cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e al decreto legislativo 31 marzo 1998,, n. 112, nonche' i commissari straordinari. regionali, assicurano, sui siti istituzionali delle rispettive strutture o, in mancanza,. sui siti istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al commissariamento, la tempestiva pubblicazione degli atti e dei documenti relativi alle deliberazioni assunte, nonche' la situazione aggiornata dei rapporti contrattuali, delle risorse stanziate, di quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli interventi adottati nell'esercizio delle loro funzioni. 561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino