art. 1 note (parte 1)

           	
				
 
          Avvertenza: 
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1, comma 1 
          Si riporta il testo del  comma  3  dell'articolo  11  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
          "Art. 11. (omissis) 
          3. La legge di  stabilita'  contiene  esclusivamente  norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
          a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario  e
          del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per
          ciascuno degli anni considerati dal  bilancio  pluriennale,
          comprese le eventuali  regolazioni  contabili  e  debitorie
          pregresse specificamente indicate; 
          b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni  e  degli
          scaglioni,   le   altre   misure   che    incidono    sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
          c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18
          e le corrispondenti tabelle; 
          d) gli  importi,  in  apposita  tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
          e) gli  importi,  in  apposita  tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
          f) gli  importi,  in  apposita  tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
          g) l'importo complessivo  massimo  destinato,  in  ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, ai sensi  dell'articolo
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
          h) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate  alla
          legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
          i) norme che comportano aumenti di entrata o  riduzioni  di
          spesa, restando escluse quelle  a  carattere  ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
          l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari
          delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
          m)  le   norme   eventualmente   necessarie   a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato  dall'articolo  51,  comma  3,  della   presente
          legge." 
 
          Note all'art. 1, comma 2: 
          Si riporta il testo del  comma  3  dell'articolo  37  della
          legge 9 marzo  1989,  n.  88  e  successive  modificazioni,
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro): 
          "Art. 37. (omissis) 
          3. Sono a carico della gestione: 
          a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26  della  legge
          30 aprile 1969, n. 153  ,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ivi comprese quelle erogate  ai  sensi  degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854  ,  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
          b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo  1  della
          legge 12 giugno 1984, n. 222; 
          c) una quota  parte  di  ciascuna  mensilita'  di  pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari a quello previsto per l'anno  1988  dall'articolo  21,
          comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale  somma  e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di  statistica  incrementato  di  un
          punto percentuale; 
          d) gli  oneri  derivanti  dalle  agevolazioni  contributive
          disposte per legge  in  favore  di  particolari  categorie,
          settori  o  territori   ivi   compresi   i   contratti   di
          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n. 1115 , 6  agosto  1975,  n.  427  ,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro  trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato; 
          e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
          f)  l'onere  dei  trattamenti  pensionistici  ai  cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970, n. 622 ,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
          di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n.  75  ,
          delle maggiorazioni di cui agli articoli 1,  2  e  6  della
          legge 15 aprile 1985, n.  140  ,  nonche'  delle  quote  di
          pensione, afferenti ai periodi lavorativi  prestati  presso
          le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono  altresi'  a
          carico della gestione tutti gli oneri relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge." 
          Si riporta il testo del comma  34  dell'articolo  59  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni
          (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): 
          "Art. 59 (omissis) 
          34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato  alle  gestioni
          pensionistiche, di cui all'articolo 37,  comma  3,  lettera
          c), della  legge  9  marzo  1989,  n.  88  ,  e  successive
          modificazioni, come  rideterminato  al  netto  delle  somme
          attribuite  alla  gestione  per  i   coltivatori   diretti,
          mezzadri e coloni, a seguito  dell'integrale  assunzione  a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici liquidati anteriormente al 1°  gennaio  1989,
          e' incrementato della somma  di  lire  6.000  miliardi  con
          effetto dall'anno 1998, a titolo di  concorso  dello  Stato
          all'onere  pensionistico  derivante   dalle   pensioni   di
          invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
          vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Tale  somma  e'
          assegnata  per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo   pensioni
          lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla  gestione
          artigiani e per lire 560 miliardi alla  gestione  esercenti
          attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo  i
          criteri di cui al predetto articolo 37,  comma  3,  lettera
          c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo
          3, comma 2, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  ,  con  il
          procedimento di cui all'articolo 14 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241 , e sulla base degli  elementi  amministrativi
          relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite  le
          percentuali di riparto, fra le  gestioni  interessate,  del
          predetto  importo   al   netto   della   richiamata   somma
          aggiuntiva.  Sono   escluse   da   tale   procedimento   di
          ripartizione le quote dell'importo assegnato alla  gestione
          speciale minatori e all'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
          altresi'  escluse  dal  predetto  procedimento   le   quote
          assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28,  31  e
          34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari  al
          50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
          n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
          dall'anno 1997,  in  misura  proporzionale  al  complessivo
          incremento  dei  trasferimenti  stabiliti  annualmente  con
          legge finanziaria, ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  5,
          della  legge  9   marzo   1989,   n.   88,   e   successive
          modificazioni, e annualmente adeguato  secondo  i  medesimi
          criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
          delle  pensioni  INPS  sono   autorizzate,   ove   occorra,
          anticipazioni di tesoreria  all'Ente  poste  italiane  fino
          alla concorrenza  degli  importi  pagabili  mensilmente  da
          quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse  sono
          da intendersi senza oneri di interessi." 
          Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 della legge
          12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.  Legge  di
          stabilita' 2012): 
          "Art. 2. (omissis) 
          4. E' istituita presso l'Istituto nazionale  di  previdenza
          per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)  la
          «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla
          gestione previdenziale», il cui  finanziamento  e'  assunto
          dallo Stato. Nell'ambito  del  bilancio  dell'INPDAP,  sono
          istituite  apposite  evidenze  contabili,   relative   alla
          gestione di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,
          nonche' alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici
          e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui  al
          primo periodo: 
          a) una quota  parte  di  ciascuna  mensilita'  di  pensione
          erogata dall'INPDAP. Tale somma  e'  annualmente  adeguata,
          con  la  legge  di  stabilita',  in  base  alle  variazioni
          dell'indice nazionale annuo dei prezzi al  consumo  per  le
          famiglie degli operai ed impiegati calcolato  dall'Istituto
          centrale di statistica incrementato di un punto percentuale
          ed e' ripartita tra le evidenze contabili  interessate  con
          il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni; 
          b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a  carico
          dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge." 
 
          Note all'art. 1, comma 3: 
          Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi): 
          "14. Conferenza di servizi. 
          1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di
          vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un   procedimento
          amministrativo, l'amministrazione  procedente  puo'  indire
          una conferenza di servizi. 
          2. La  conferenza  di  servizi  e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
          3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per
          l'esame  contestuale  di  interessi   coinvolti   in   piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
          4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  ad  atti
          di consenso, comunque denominati,  di  competenza  di  piu'
          amministrazioni pubbliche,  la  conferenza  di  servizi  e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
          5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici
          la  conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal  concedente
          ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario
          entro quindici giorni fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
          leggi  regionali  in  materia  di  valutazione  di  impatto
          ambientale (VIA). Quando  la  conferenza  e'  convocata  ad
          istanza  del  concessionario  spetta  in   ogni   caso   al
          concedente il diritto di voto. 
          5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,  la
          conferenza di servizi e'  convocata  e  svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni." 
 
          Note all'art. 1, comma 4: 
          Si riporta il testo dell'articolo  7  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario),   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
          "Art.  7.  Riduzione  della  spesa  della  Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri  In  vigore  dal  15
          agosto 2012 
          1. Ai fini del concorso al raggiungimento  degli  obiettivi
          programmati  di  finanza  pubblica,   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  procede  ad  operare  i  seguenti
          interventi: 
          a) riduzione  delle  spese  di  funzionamento  sul  proprio
          bilancio  autonomo  tali   da   comportare   un   risparmio
          complessivo di 5 milioni di  euro  per  l'anno  2012  e  10
          milioni   di   euro    a    decorrere    dall'anno    2013.
          Conseguentemente,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
          decreto-legislativo n. 303  del  1999,  come  rideterminata
          dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e'
          ridotta di 5 milioni di  euro  per  l'anno  2012  e  di  10
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; 
          b) contenimento delle spese per le strutture di missione  e
          riduzione degli stanziamenti per le politiche  dei  singoli
          Ministri  senza  portafoglio  e  Sottosegretari,   con   un
          risparmio complessivo non inferiore a 20  milioni  di  euro
          per l'anno 2012  e  di  40  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2013. 
          2. Le somme provenienti dalle riduzioni di  spesa  previste
          dal comma  1,  lettera  b)  sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato. 
          3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del  presente  decreto,  sono  soppresse  le
          seguenti  strutture  di  missione   istituite   presso   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
          a) «Segreteria tecnica dell'Unita' per la semplificazione e
          la qualita' della regolazione» di cui all'articolo 1, comma
          22-bis,  del  decreto-legge  18  maggio   2006,   n.   181,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
          n. 233; il Ministro delegato  provvede  al  riordino  della
          predetta  Unita',  integrandola  se   necessario   con   un
          contingente di personale inferiore  di  almeno  il  30  per
          cento  rispetto  a  quello  previsto   per   la   soppressa
          Segreteria tecnica; 
          b) «Progetto Opportunita' delle Regioni in Europa»  di  cui
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  15
          dicembre 2011; 
          c)  «Unita'  per  l'e-government  e  l'innovazione  per  lo
          sviluppo». 
          4. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario,
          i compiti svolti dalle strutture  di  missione  di  cui  al
          comma 3. 
          5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui  al  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
          a)  all'articolo  2190,  comma  1,  le  parole   da   «euro
          6.000.000»  a  «nell'anno  2014»  sono   sostituite   dalle
          seguenti: «euro 5.500.000 nell'anno  2012,  euro  3.800.000
          nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014»; 
          b)  all'articolo  582,  comma  1,  lettera  d),  la   cifra
          «459.330.620,21»    e'    sostituita    dalla     seguente:
          «403.330.620,21». 
          6. Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207
          del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   sono
          rideterminate  le  consistenze  del  personale   ufficiali,
          sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari
          in ferma prefissata dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare e dell'Aeronautica militare in servizio. 
          7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55,  comma
          5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,
          riferita all'anno 2012 e' ridotta di 5,6 milioni di euro. 
          8.  La  dotazione  del  fondo  istituito  nello  stato   di
          previsione della spesa del Ministero della difesa ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 616, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244, e' ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000  a
          decorrere dall'anno 2012. 
          9. La dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  613  del
          codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  ridotta  dell'importo
          di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e  dell'importo  di  euro
          7.900.000 a decorrere dall'anno 2013. 
          10. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
          all'articolo 536, comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole
          «Ministro della difesa» aggiungere le parole  «di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze». 
          11. Gli importi di cui all'articolo  27,  comma  10,  della
          legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 20 milioni  di  euro
          per l'anno 2013  e  di  30  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2014. 
          12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli  obiettivi
          programmati  di  finanza   pubblica,   le   amministrazioni
          centrali dello  Stato  assicurano,  a  decorrere  dall'anno
          2013, una riduzione della spesa in termini di  saldo  netto
          da finanziare ed indebitamento  netto  corrispondente  agli
          importi indicati nell'allegato n. 2. 
          13.  Nelle  more   della   definizione   degli   interventi
          correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  rendere
          indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di  cui
          all'articolo 21, comma 5, lettera b), della  legge  n.  196
          del 2009, delle missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero
          interessato, un ammontare di spesa pari a  quanto  indicato
          nella tabella di cui al medesimo comma 12. 
          14.  I  Ministri  competenti   propongono,   in   sede   di
          predisposizione del disegno di legge di stabilita'  per  il
          triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per
          la realizzazione degli obiettivi di cui  al  comma  12.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti
          finanziari sui saldi  di  finanza  pubblica  derivanti  dai
          suddetti interventi, ai fini del rispetto  degli  obiettivi
          di cui al medesimo comma. 
          15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte  di  cui
          al  comma  14  non  risultino  adeguate  a  conseguire  gli
          obiettivi in termini di indebitamento  netto  assegnati  ai
          sensi del comma  13,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze   riferisce   al   Consiglio   dei   Ministri    e,
          eventualmente, con  la  medesima  legge  di  stabilita'  e'
          disposta  la  corrispondente  riduzione   delle   dotazioni
          finanziarie, iscritte a  legislazione  vigente  nell'ambito
          delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,  comma  5,
          lettera b), della citata  legge  n.  196  del  2009,  delle
          missioni di  spesa  di  ciascun  Ministero  interessato,  a
          valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.
          16.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e  di  400  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2014. 
          17.  Il  fondo  per  interventi  strutturali  di   politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          ridotto di 94 milioni di euro  per  l'anno  2012  e  di  10
          milioni di euro per l'anno 2013. 
          18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,  come
          integrato  dall'articolo  33,  comma  1,  della  legge   12
          novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 39 milioni di euro per
          l'anno 2012. 
          19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge
          27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, e' ridotto di 8,9 milioni di euro per  l'anno
          2012. 
          20.  La  lettera  c),  dell'articolo   2,   comma   5   del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e' soppressa. 
          21.  Il  Fondo  di  cui  all'articolo  2,   comma   1   del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e'  alimentato  per  550
          milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2013  e  2014
          mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste  dal
          presente decreto. 
          21-bis. I termini di prescrizione e  decadenza  sospesi  ai
          sensi  dell'articolo   8,   comma   1,   numero   3),   del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi  all'attivita'
          delle  diverse  articolazioni  dell'Agenzia  delle  entrate
          operanti  con  riguardo  ai  contribuenti   con   domicilio
          fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1,  comma
          1, del medesimo decreto-legge, nei  comuni  individuati  ai
          sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di  sei  mesi  a
          decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in  deroga
          alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge  27
          luglio 2000,  n.  212,  concernente  l'efficacia  temporale
          delle norme tributarie. 
          22. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50
          del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  il  Centro
          Elaborazione  Dati  del  Ministero  dell'interno,  di   cui
          all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,  accede,
          in via telematica, con modalita' disciplinate con  apposita
          convenzione,   al   registro   delle   imprese    istituito
          dall'articolo 8 della legge 23 dicembre  1993,  n.  580,  e
          disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica  7
          dicembre 1995, n. 581, nonche' agli atti, ai  documenti  ed
          alle  informazioni  contenuti  in  registri,  albi,  ruoli,
          elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza
          oneri per lo Stato. 
          23. Lo stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,
          nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e  speciali»
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno 2012, e' ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012,
          di 91.217.000 euro  per  l'anno  2013  e  di  95.645.000  a
          decorrere   dall'anno   2014,   allo   scopo   parzialmente
          utilizzando,   l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'interno. 
          24. E' annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il  15
          luglio 2004 tra il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  il  comune  di  Catanzaro,  la   provincia   di
          Catanzaro e  la  regione  Calabria  avente  ad  oggetto  il
          trasferimento   del   Laboratorio   Tipologico    Nazionale
          nell'ambito del Centro per lo sviluppo  del  settore  delle
          costruzioni di Catanzaro. 
          25. Le risorse giacenti sul  conto  n.  20126  della  Cassa
          depositi   e    prestiti    rivenienti    dall'annullamento
          dell'Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti  a
          5 milioni di euro, sono versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato e restano acquisite all'erario. 
          26. Alla revisione della spesa  nell'ambito  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti si  provvede  altresi'
          con le risorse di seguito indicate: 
          a) al secondo  periodo  dell'articolo  2,  comma  172,  del
          decreto-legge del 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
          24 novembre 2006, n. 286,  dopo  le  parole  «a  titolo  di
          contribuzione degli utenti dei servizi,» sono  aggiunte  le
          seguenti «pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e»; 
          b) mediante la soppressione dei contributi  (agli  enti  ed
          istituzioni nazionali ed internazionali  e  a  privati  per
          attivita' dell'aviazione civile)  di  cui  all'articolo  1,
          comma 40, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  iscritti
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
          26-bis.  Il  commissario   straordinario   dell'Aero   Club
          d'Italia adegua lo statuto ai principi in materia  sportiva
          previsti dal decreto legislativo 23 luglio  1999,  n.  242,
          come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004,  n.
          15, nonche' ai principi desumibili dallo statuto del CONI e
          dalle determinazioni assunte  dal  CONI  medesimo.  Per  il
          raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di  commissario
          straordinario e' prorogato, con poteri  di  amministrazione
          ordinaria e straordinaria, fino alla data  di  insediamento
          degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo
          non superiore ad un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
          27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
          ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  un
          Piano   per   la   dematerializzazione   delle    procedure
          amministrative in  materia  di  istruzione,  universita'  e
          ricerca e dei rapporti con le comunita'  dei  docenti,  del
          personale, studenti e famiglie. 
          28.  A  decorrere  dall'anno   scolastico   2012-2013,   le
          iscrizioni alle istituzioni  scolastiche  statali  di  ogni
          ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono
          esclusivamente in modalita' on line attraverso un  apposito
          applicativo    che    il     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle
          scuole e delle famiglie. 
          29.  A  decorrere   dall'anno   scolastico   2012-2013   le
          istituzioni scolastiche ed educative  redigono  la  pagella
          degli alunni in formato elettronico. 
          30. La pagella elettronica ha la medesima validita'  legale
          del documento  cartaceo  ed  e'  resa  disponibile  per  le
          famiglie sul  web  o  tramite  posta  elettronica  o  altra
          modalita'  digitale.  Resta  comunque  fermo   il   diritto
          dell'interessato di  ottenere  su  richiesta  gratuitamente
          copia   cartacea   del   documento   redatto   in   formato
          elettronico. 
          31.  A  decorrere   dall'anno   scolastico   2012-2013   le
          istituzioni scolastiche e i docenti  adottano  registri  on
          line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie
          in formato elettronico. 
          32. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 27 a  31
          si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
          33. Le istituzioni scolastiche ed  educative  statali  sono
          inserite nella Tabella A allegata  alla  legge  29  ottobre
          1984, n. 720. 
          34. Alla  data  del  12  novembre  2012  i  cassieri  delle
          istituzioni scolastiche ed educative statali  provvedono  a
          versare   tutte   le   disponibilita'   liquide   esigibili
          depositate  presso  i  conti   bancari   sulle   rispettive
          contabilita'  speciali,  sottoconto  infruttifero,   aperte
          presso  la  tesoreria  statale.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35,  comma
          9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
          35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal  codice
          civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti
          commi, i contratti di cassa delle  istituzioni  scolastiche
          ed educative di cui al comma 33  in  essere  alla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  possono  essere
          rinegoziati in via diretta tra le parti  originarie,  ferma
          restando la  durata  inizialmente  prevista  dei  contratti
          stessi. 
          36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34,
          nonche' gli  altri  servizi  acquistati  nell'ambito  delle
          medesime  procedure,  possono   essere   remunerati   anche
          mediante accordi  di  sponsorizzazione,  ai  quali  non  si
          applica il  disposto  di  cui  all'articolo  43,  comma  2,
          secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
          37. All'articolo 1, comma  601,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono  aggiunte
          «nonche' l'autorizzazione di spesa di  cui  alla  legge  18
          dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni  dei
          fondi destinati all'attuazione del piano  programmatico  di
          cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003,  n.
          53, l'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  634  del
          presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio»; 
          b) dopo le parole: «di cui al presente comma» sono inserite
          le seguenti: «nonche' per la  determinazione  delle  misure
          nazionali relative al  sistema  pubblico  di  istruzione  e
          formazione». 
          37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18  dicembre
          1997, n. 440, e il secondo periodo dell'articolo  1,  comma
          634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
          37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) le parole: «le risorse annualmente  stanziate  a  valere
          sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo
          iscritto  nella  legge  18  dicembre  1997,  n.  440»  sono
          sostituite dalle seguenti: «quota  parte  pari  a  euro  14
          milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al  comma  634,
          confluita nei fondi di cui al comma 601»; 
          b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota  parte
          pari a  euro  14  milioni  del  Fondo  per  l'istruzione  e
          formazione tecnica superiore e' destinata  ai  percorsi  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
          gennaio 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86
          dell'11  aprile  2008,  svolti   dagli   istituti   tecnici
          superiori.». 
          38. All'articolo 4, comma 4-septies, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, le  parole  «fatta  eccezione
          per» sono sostituite dalla seguente «compreso» e le  parole
          da «, le cui competenze fisse» sino  alla  fine  del  comma
          sono   soppresse.   Corrispondentemente,    il    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  provvede
          al  monitoraggio  dei  contratti  per  i  supplenti   brevi
          stipulati dai dirigenti scolastici  ed  effettua  controlli
          nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti
          in misura anormalmente alta in  riferimento  al  numero  di
          posti d'organico dell'istituzione scolastica. 
          39.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  le  contabilita'
          speciali  scolastiche  di  cui   all'articolo   5-ter   del
          decreto-legge 28 dicembre 2001,  n.  452,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2002,  n.  16,  non
          sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla stessa data
          sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura
          pari a 100 milioni per ciascuno degli  anni  2013,  2014  e
          2015, la restante parte e' versata  nell'anno  2016.  Dallo
          stesso anno le contabilita'  speciali  sono  soppresse.  Le
          predette somme sono  annualmente  riassegnate  ai  capitoli
          relativi alle spese di funzionamento delle scuole  iscritti
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
          40. In deroga all'articolo 4,  comma  72,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, la  somma  di  euro  30  milioni  e'
          versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012
          a valere sulle contabilita' speciali scolastiche di cui  al
          comma 39 ed e' acquisita all'erario. 
          41. Il contributo dello Stato  alle  spese,  di  competenza
          degli enti locali, di cui all'articolo  3  della  legge  14
          gennaio 1999, n.  4,  e'  assegnato  agli  enti  locali  in
          proporzione al numero di classi che accedono al servizio di
          mensa scolastica, con riferimento all'anno  scolastico  che
          ha termine nell'anno finanziario di riferimento. 
          42.  All'articolo  5  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo  il  comma  1  sono
          inseriti i seguenti: 
          «1-bis. Ai fini del raggiungimento del  limite  di  cui  al
          comma  1,  non  vengono   computati   gli   importi   della
          contribuzione studentesca disposti, ai sensi  del  presente
          comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la
          durata normale dei rispettivi corsi di studio  di  primo  e
          secondo  livello.  I  relativi  incrementi  possono  essere
          disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo
          i   criteri   individuati   con   decreto   del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro il 31 marzo di ogni  anno,  sulla  base  dei
          principi di equita',  progressivita'  e  redistribuzione  e
          tenendo conto degli anni di ritardo  rispetto  alla  durata
          normale  dei  rispettivi  corsi  di  studio,  del   reddito
          familiare ISEE, del numero degli studenti  appartenenti  al
          nucleo familiare iscritti all'universita' e della specifica
          condizione degli studenti lavoratori. 
          1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto  di  cui
          al comma 1-bis non possono superare: 
          a) il  25  per  cento  della  corrispondente  contribuzione
          prevista per  gli  studenti  in  corso,  per  gli  studenti
          iscritti oltre la durata normale dei  rispettivi  corsi  di
          studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla  soglia  di
          euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
          b) il  50  per  cento  della  corrispondente  contribuzione
          prevista per  gli  studenti  in  corso,  per  gli  studenti
          iscritti oltre la durata normale dei  rispettivi  corsi  di
          studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia  di
          euro 90.000 e la soglia di euro 150.000,  come  individuata
          dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge  n.  138
          del 2011; 
          c) il 100  per  cento  della  corrispondente  contribuzione
          prevista per gli studenti in corso, per gli studenti  oltre
          la durata normale dei rispettivi corsi  di  studio  il  cui
          ISEE familiare sia superiore alla soglia di  euro  150.000,
          come individuata  dall'articolo  2,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 138 del 2011. 
          1-quater. Gli incrementi  della  contribuzione  studentesca
          disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in  misura
          non inferiore al 50 per cento del  totale  ad  integrazione
          delle risorse disponibili per le borse  di  studio  di  cui
          all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
          68, e per la parte residua ad altri interventi di  sostegno
          al diritto  allo  studio,  con  particolare  riferimento  a
          servizi abitativi,  servizi  di  ristorazione,  servizi  di
          orientamento  e  tutorato,  attivita'  a  tempo   parziale,
          trasporti,  assistenza  sanitaria,  accesso  alla  cultura,
          servizi  per  la  mobilita'  internazionale   e   materiale
          didattico. 
          1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere
          dall'anno   accademico   2013-2014,   l'incremento    della
          contribuzione per gli studenti  iscritti  entro  la  durata
          normale dei rispettivi corsi di studio di primo  e  secondo
          livello il cui ISEE familiare  sia  non  superiore  a  euro
          40.000 non puo' essere superiore all'indice dei  prezzi  al
          consumo dell'intera collettivita'.». 
          42-bis. Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca promuove  un  processo  di  accorpamento  dei
          consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur  al  fine
          di razionalizzare  la  spesa  per  il  funzionamento  degli
          stessi attraverso la costituzione di un  unico  soggetto  a
          livello nazionale con il compito di  assicurare  l'adeguato
          supporto, in termini di innovazione e offerta  di  servizi,
          alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del
          settore ricerca e del settore  istruzione.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
          42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al
          nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma  9,  terzo  periodo,
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  si  interpreta  nel
          senso che, ai  fini  della  decorrenza  della  proroga  del
          mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello
          statuto e' quello dell'adozione  definitiva  all'esito  dei
          controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo." 
 
          Note all'art. 1, comma 9: 
          Per il testo dell'articolo 13, della legge 30  marzo  2001,
          n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di
          assistenza sociale), come modificati dalla  presente  legge
          si veda nelle note all'art. 1, comma 10. 
          Per il testo dell'articolo 7 del decreto-legge  n.  95  del
          2012 si veda nelle note all'art.1 comma 4 . 
 
          Note all'art. 1, comma 10: 
          Si riporta il testo degli articoli, 2, 3 e 13  della  legge
          30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di
          patronato e di assistenza sociale), come  modificati  dalla
          presente legge: 
          "Art 2. Soggetti promotori. 
          1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e
          di assistenza sociale, su iniziativa singola  o  associata,
          le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori
          che: 
          a) siano costituite ed  operino  in  modo  continuativo  da
          almeno otto anni; 
          b) abbiano sedi proprie in almeno due terzi delle regioni e
          in due terzi delle province del territorio nazionale; 
          c) dimostrino di possedere i  mezzi  finanziari  e  tecnici
          necessari per la costituzione e la gestione degli  istituti
          di patronato e di assistenza sociale; 
          d) perseguano,  secondo  i  rispettivi  statuti,  finalita'
          assistenziali. 
          2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1  non  e'
          necessario per le confederazioni e le associazioni operanti
          nelle province autonome di Trento e di Bolzano 
          "Art. 3. Costituzione e riconoscimento. 
          1.  La  domanda  di  costituzione  e  riconoscimento  degli
          istituti di patronato e di assistenza sociale e' presentata
          al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.  Restano
          altresi' fermi le competenze del  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale in ordine al riconoscimento  della
          personalita'    giuridica    attribuite    da    previgenti
          disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti. 
          2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente
          tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e  organizzative
          per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle  regioni  e
          in  un  terzo  delle  province  del  territorio  nazionale,
          secondo criteri di adeguata  distribuzione  sul  territorio
          nazionale individuati con decreto del ministro del lavoro e
          delle politiche sociali. 
          3. La costituzione degli istituti e' approvata con  decreto
          del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  entro
          novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 
          4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento
          il Ministero del lavoro e della previdenza sociale  accerta
          la realizzazione del progetto di cui al comma 2  e  concede
          il riconoscimento definitivo. 
          5. Gli istituti di patronato e di  assistenza  sociale  che
          abbiano ottenuto il riconoscimento  definitivo  di  cui  al
          comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione  nel  registro  delle
          persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno
          la sede legale e svolgono la loro attivita'. 
          6. Non possono  presentare  domanda  di  riconoscimento  le
          confederazioni  e  le  associazioni  che  nel   quinquennio
          precedente  abbiano  costituito  un   altro   istituto   di
          patronato e  di  assistenza  sociale  il  quale  non  abbia
          ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o
          sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo  16
          della presente legge. 
          7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato
          da  parte  delle  associazioni  operanti   nelle   province
          autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la
          costituzione di  istituti  di  patronato  e  di  assistenza
          sociale a norma dell'articolo 2, comma 2. 
          "Art.13. Finanziamento. 
          1.    Per    il    finanziamento    delle    attivita'    e
          dell'organizzazione  degli  istituti  di  patronato  e   di
          assistenza sociale relative al conseguimento  in  Italia  e
          all'estero delle prestazioni in  materia  di  previdenza  e
          quiescenza  obbligatorie  e  delle  forme  sostitutive   ed
          integrative delle  stesse,  delle  attivita'  di  patronato
          relative al conseguimento delle  prestazioni  di  carattere
          socio-assistenziale,  comprese   quelle   in   materia   di
          emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i  criteri
          di ripartizione stabiliti con  il  regolamento  di  cui  al
          comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota  pari  allo
          0,226 per cento  a  decorrere  dal  2001  sul  gettito  dei
          contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte  le
          gestioni   amministrate   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS),  dall'Istituto  nazionale   di
          previdenza per i dipendenti  dell'amministrazione  pubblica
          (INPDAP),  dall'Istituto  nazionale   per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto  di
          previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo  quanto
          disposto dal comma 2, le somme  stesse  non  possono  avere
          destinazione  diversa  da  quella  indicata  dal   presente
          articolo. 
          2. Il prelevamento di  cui  al  comma  1  e'  destinato  al
          finanziamento degli istituti di patronato e  di  assistenza
          sociale nelle seguenti percentuali: 
          a) 89,90 per cento all'attivita'; 
          b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2  per  cento
          per l'estero; 
          c) 0,10 per cento per il controllo delle  sedi  all'estero,
          finalizzato    alla    verifica    dell'organizzazione    e
          dell'attivita', nonche' a verifiche ispettive straordinarie
          in Italia sull'organizzazione e  sull'attivita'  e  per  la
          specifica formazione del personale ispettivo addetto. 
          3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il  31
          gennaio di ciascun anno,  al  versamento,  nello  stato  di
          previsione   dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato,
          nell'unita' previsionale di  base  6.2.2  «Prelevamenti  da
          conti di  tesoreria;  restituzioni;  rimborsi;  recuperi  e
          concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80
          per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di  cui
          al  comma  1  sul  gettito  dei  contributi   previdenziali
          obbligatori incassati nell'anno  precedente.  Entro  e  non
          oltre  il  30  giugno  di  ciascun   anno,   gli   istituti
          previdenziali stessi provvedono  a  versare,  sulla  stessa
          unita' previsionale di base,  capitolo  3518,  la  restante
          quota. 
          4. A  decorrere  dall'anno  2002,  al  fine  di  assicurare
          tempestivamente agli istituti di patronato e di  assistenza
          sociale le somme occorrenti per il regolare  funzionamento,
          gli   specifici   stanziamenti,   iscritti   nelle   unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono
          determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per
          cento delle somme impegnate, come risultano nelle  medesime
          unita' previsionali di base  nell'ultimo  conto  consuntivo
          approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati,  per
          l'anno di riferimento, con la  legge  di  assestamento  del
          bilancio   dello   Stato,   in   relazione    alle    somme
          effettivamente   affluite    all'entrata,    per    effetto
          dell'applicazione dell'aliquota di cui  al  comma  1,  come
          risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente. 
          5. In ogni caso, e' assicurata agli istituti  di  patronato
          l'erogazione delle  quote  di  rispettiva  competenza,  nei
          limiti dell'80 per cento indicato nel  comma  4,  entro  il
          primo trimestre di ogni anno. 
          6. Le aziende sanitarie locali che decidono  di  avvalersi,
          in regime convenzionale, delle attivita' di patronato e  di
          assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate
          dal Servizio sanitario nazionale, al fine  di  fronteggiare
          il relativo  onere,  sono  tenute  ad  adottare  misure  di
          contenimento  dei  costi  gestionali  per  un   equivalente
          importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi. 
          7.  Con  regolamento  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sentiti gli  istituti  di  patronato  e  di
          assistenza  sociale,  sono  stabilite   le   modalita'   di
          ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla
          base dei seguenti criteri: 
          a) previsione  delle  quote  percentuali  da  destinare  al
          finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero; 
          b) individuazione dell'attivita' e  dell'organizzazione  da
          assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di
          cui ai commi 1 e 2 e per il loro  aggiornamento  periodico,
          definendo,  altresi',  le  modalita'  di  accertamento,  di
          rilevazione e controllo dell'attivita',  dell'estensione  e
          dell'efficienza dei servizi; i criteri per  la  valutazione
          dell'efficienza  delle  sedi,  dell'attivita'  svolta,   in
          relazione  all'ampiezza  dei  servizi,  al   numero   degli
          operatori  ed  al  peso  ponderato  dei  suddetti  elementi
          rilievo prioritario  alla  qualita'  dei  servizi  prestati
          verificata attraverso una relazione annuale  redatta  dagli
          enti pubblici erogatori delle prestazioni  previdenziali  e
          assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati
          dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti
          gli istituti di patronato  e  di  assistenza  sociale  e  i
          predetti enti pubblici; 
          c)   definizione,   per   le   attivita'   svolte   e   per
          l'organizzazione, delle modalita' di documentazione  e  dei
          criteri  di  verifica  anche  di  qualita',  da  parte  del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  nonche'
          delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica
          delle  rilevazioni  effettuate  e  dei   criteri   per   la
          definizione  di  eventuali  discordanze  nella  rilevazione
          delle attivita' e dell'organizzazione; 
          d) previsione  di  un  periodo  transitorio,  comunque  non
          superiore ad un triennio, volto a consentire  una  graduale
          applicazione del nuovo sistema di finanziamento. 
          8. Per il perseguimento delle finalita' loro  proprie,  gli
          istituti di  patronato  e  di  assistenza  sociale  possono
          altresi' ricevere: 
          a) eredita', donazioni, legati e lasciti; 
          b) erogazioni liberali; 
          c) sottoscrizioni volontarie; 
          d) contributi e  anticipazioni  del  soggetto  promotore  e
          delle sue strutture periferiche. 
          9. I maggiori oneri per la finanza  pubblica,  valutati  in
          lire  54  miliardi  a  decorrere   dall'anno   2001,   sono
          compensati      mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto-legge  20  gennaio  1998,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52." 
 
          Note all'art. 1, comma 13: 
          Si riporta il testo dell'articolo 16 della citata legge  n.
          152 del 2001: 
          "Art.16. Commissariamento e scioglimento. 
          1. In caso  di  gravi  irregolarita'  amministrative  o  di
          accertate violazioni del proprio compito istituzionale,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  nomina  un
          commissario per la gestione straordinaria  delle  attivita'
          di cui all'articolo 8. 
          2. L'istituto di  patronato  e  di  assistenza  sociale  e'
          sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui: 
          a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo
          3, comma 2, o non  sia  stato  concesso  il  riconoscimento
          definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o  siano  venuti
          meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3; 
          b) l'istituto presenti  per  due  esercizi  consecutivi  un
          disavanzo  patrimoniale  e  lo  stesso  non  sia  ripianato
          dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo; 
          c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in  grado
          di funzionare." 
 
          Note all'art. 1, comma 14: 
          Il decreto del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche  sociali  10  ottobre  2008,   n.   193   recante
          "Regolamento  per  il  finanziamento  degli   istituti   di
          patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della  legge
          30  marzo  2001,  n.  152"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 dicembre 2008, n. 288. 
 
          Note all'art. 1, comma 15: 
          Si riporta  il  testo  del  comma  7  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti  a
          sostegno dell'occupazione), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: 
          "Art 1. (omissis) 
          7.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato   dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche   i   contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui al presente articolo, su richiesta  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo." 
          Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
          "Art.   18.   Ferma    la    distribuzione    territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
          1. In  considerazione  della  eccezionale  crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
          a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che  e'
          istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
          b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
          b-bis)  al  Fondo  strategico  per  il  Paese  a   sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.(Omissis)" 
 
          Note all'art. 1, comma 17: 
          Per il testo dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese  di  giustizia  (Testo  A),  come  modificato   dalla
          presente legge, si veda nelle note all'art.1 comma 27. 
 
          Note all'art. 1, comma 19: 
          Si riporta il testo dell'articolo 16 del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art.  16  Biglietti  di   cancelleria,   comunicazioni   e
          notificazioni per via telematica 
          In vigore dal 20 ottobre 2012 
          1. All'articolo 136, primo comma, del codice  di  procedura
          civile, le parole: «in carta non bollata»  sono  soppresse.
          2. All'articolo  149-bis,  secondo  comma,  del  codice  di
          procedura civile, dopo le parole: «pubblici  elenchi»  sono
          inserite  le  seguenti:  «o   comunque   accessibili   alle
          pubbliche amministrazioni». 
          3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione  del
          codice di procedura civile e disposizioni transitorie  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando
          viene redatto su supporto cartaceo»; 
          b) al secondo  comma  le  parole:  «Esse  contengono»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; 
          c) al secondo comma le parole: «ed  il  nome  delle  parti»
          sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed  il
          testo integrale del provvedimento comunicato»; 
          d) dopo il terzo comma e'  aggiunto  il  seguente:  «Quando
          viene trasmesso a mezzo posta  elettronica  certificata  il
          biglietto di cancelleria e'  costituito  dal  messaggio  di
          posta  elettronica  certificata,  formato  ed  inviato  nel
          rispetto della normativa, anche regolamentare,  concernente
          la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.». 
          4.  Nei  procedimenti  civili   le   comunicazioni   e   le
          notificazioni a  cura  della  cancelleria  sono  effettuate
          esclusivamente per via telematica  all'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata risultante da  pubblici  elenchi  o
          comunque  accessibili   alle   pubbliche   amministrazioni,
          secondo la normativa, anche regolamentare,  concernente  la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  le
          notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
          articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e  151,  comma  2,  del
          codice di procedura penale. La relazione  di  notificazione
          e' redatta in forma automatica dai sistemi  informatici  in
          dotazione alla cancelleria. 
          5. La  notificazione  o  comunicazione  che  contiene  dati
          sensibili e' effettuata solo per estratto  con  contestuale
          messa  a  disposizione,  sul  sito   internet   individuato
          dall'amministrazione,   dell'atto    integrale    cui    il
          destinatario  accede  mediante   gli   strumenti   di   cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
          6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali
          la legge prevede l'obbligo di munirsi di  un  indirizzo  di
          posta elettronica certificata, che non hanno provveduto  ad
          istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite
          esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le  stesse
          modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del
          messaggio  di  posta  elettronica  certificata  per   cause
          imputabili al destinatario. 
          7. Nei  procedimenti  civili  nei  quali  sta  in  giudizio
          personalmente  la  parte  il   cui   indirizzo   di   posta
          elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la
          stessa  puo'  indicare  l'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata al quale  vuole  ricevere  le  comunicazioni  e
          notificazioni relative al procedimento.  In  tale  caso  le
          comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria,  si
          effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6  e
          8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche
          amministrazioni  che   stanno   in   giudizio   avvalendosi
          direttamente   di   propri   dipendenti   sono   effettuate
          esclusivamente  agli   indirizzi   di   posta   elettronica
          comunicati a norma del comma 12. 
          8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del  comma  4
          per causa non imputabile al destinatario, nei  procedimenti
          civili si applicano l'articolo  136,  terzo  comma,  e  gli
          articoli 137 e seguenti del codice di procedura  civile  e,
          nei procedimenti penali, si applicano gli  articoli  148  e
          seguenti del codice di procedura penale. 
          9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: 
          a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, per le comunicazioni e  le  notificazioni  a  cura
          della cancelleria di cui sono destinatari i difensori,  nei
          procedimenti civili pendenti dinanzi ai  tribunali  e  alle
          corti d'appello che, alla predetta  data  sono  gia'  stati
          individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo
          51, comma 2, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133; 
          b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di
          cui alla lettera a), per  i  procedimenti  civili  pendenti
          dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data
          di entrata in vigore del presente decreto  non  sono  stati
          individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo
          51, comma 2, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133; 
          c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di
          cui ai commi 4 e  7,  dirette  a  destinatari  diversi  dai
          difensori  nei  procedimenti  civili  pendenti  dinanzi  ai
          tribunali ed alle corti di appello; 
          c-bis)  a  decorrere  dal   15   dicembre   2014   per   le
          notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
          articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e  151,  comma  2,  del
          codice di procedura  penale  nei  procedimenti  dinanzi  ai
          tribunali e alle corti di appello; 
          d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a  quello
          della  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per  gli
          uffici giudiziari  diversi  dai  tribunali  e  dalle  corti
          d'appello. 
          10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare,
          sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
          nazionale forense e i consigli dell'ordine  degli  avvocati
          interessati, il Ministro della giustizia, previa  verifica,
          accerta la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione,
          individuando: 
          a) gli uffici giudiziari  diversi  dai  tribunali  e  dalle
          corti  di  appello  nei  quali  trovano   applicazione   le
          disposizioni del presente articolo; 
          b) gli uffici giudiziari  in  cui  le  stesse  disposizioni
          operano   per   le   notificazioni   a   persona    diversa
          dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
          150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. 
          11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati. 
          12. Al fine di favorire le  comunicazioni  e  notificazioni
          per  via  telematica  alle  pubbliche  amministrazioni,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con
          le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma
          1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22  febbraio  2010,  n.  24,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo
          di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto
          dal decreto del Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
          2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere  le
          comunicazioni  e  notificazioni.   L'elenco   formato   dal
          Ministero della giustizia  e'  consultabile  esclusivamente
          dagli  uffici  giudiziari,  dagli   uffici   notificazioni,
          esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. 
          13. In caso di mancata comunicazione entro  il  termine  di
          cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8. 
          14. All'articolo 40  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma  1-bis  e'
          aggiunto, in fine, il seguente: 
          «1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di  dieci
          volte, e' dovuto per gli atti comunicati  o  notificati  in
          cancelleria  nei  casi  in  cui  la  comunicazione   o   la
          notificazione al destinatario non si e' resa possibile  per
          causa a lui imputabile.». 
          15. Per l'adeguamento dei sistemi  informativi  hardware  e
          software  presso  gli  uffici  giudiziari  nonche'  per  la
          manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri  connessi
          alla formazione del personale amministrativo e' autorizzata
          la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno  2012  e  di  euro
          1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. 
          16. Al relativo onere si provvede  con  quota  parte  delle
          maggiori   entrate   derivanti   dall'applicazione    delle
          disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2,  della  legge
          12  novembre  2011,  n.  183,  che  sono   conseguentemente
          iscritte nello  stato  di  previsione  dell'entrata  ed  in
          quello del Ministero della giustizia. 
          17.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
 
          Note all'art. 1, comma 20: 
          Si riporta il testo degli articoli 543 e 547 del codice  di
          procedura civile, libro III, come modificato dalla presente
          legge: 
          "543. Forma del pignoramento. 
          Il pignoramento di crediti del debitore verso  terzi  o  di
          cose del debitore che sono in possesso di terzi, si  esegue
          mediante  atto  notificato  personalmente  al  terzo  e  al
          debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. 
          L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di
          cui all'articolo 492: 
          1. l'indicazione del credito per il quale si  procede,  del
          titolo esecutivo e del precetto; 
          2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme
          dovute e l'intimazione  al  terzo  di  non  disporne  senza
          ordine di giudice; 
          3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di  domicilio
          nel comune in cui ha sede il tribunale  competente  nonche'
          l'indicazione   dell'indirizzo   di    posta    elettronica
          certificata del creditore procedente; 
          4. la citazione  del  terzo  e  del  debitore  a  comparire
          davanti al  giudice  del  luogo  di  residenza  del  terzo,
          affinche'   questi   faccia   la   dichiarazione   di   cui
          all'articolo  547  e  il   debitore   sia   presente   alla
          dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo  a
          comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di  cui
          all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri  casi
          a comunicare la dichiarazione di cui  all'articolo  547  al
          creditore   procedente   entro   dieci   giorni   a   mezzo
          raccomandata  ovvero   a   mezzo   di   posta   elettronica
          certificata. 
          Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve  rispettare
          il termine previsto nell'articolo 501. 
          L'ufficiale   giudiziario,   che    ha    proceduto    alla
          notificazione   dell'atto,   e'   tenuto    a    depositare
          immediatamente l'originale nella cancelleria del  tribunale
          per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488.
          In  tale  fascicolo  debbono  essere  inseriti  il   titolo
          esecutivo e il precetto che il  creditore  pignorante  deve
          depositare in cancelleria  al  momento  della  costituzione
          prevista nell'articolo 314." 
          "547. Dichiarazione del terzo. 
          Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo
          raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa  a
          mezzo  di  posta   elettronica   certificata,   il   terzo,
          personalmente o a  mezzo  di  procuratore  speciale  o  del
          difensore munito di procura speciale, deve  specificare  di
          quali cose o di quali somme  e'  debitore  o  si  trova  in
          possesso e quando  ne  deve  eseguire  il  pagamento  o  la
          consegna. 
          Deve  altresi'  specificare  i  sequestri   precedentemente
          eseguiti presso di lui e le cessioni [c.c.  1264]  che  gli
          sono state notificate o che ha accettato. 
          Il creditore  pignorante  deve  chiamare  nel  processo  il
          sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice." 
 
          Note all'art. 1, comma 22: 
          Si  riporta  il  testo   dell'articolo   96   del   decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259,   e   successive
          modificazioni (Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),
          come modificato dalla presente legge: 
          "96. Prestazioni obbligatorie. 
          1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate  a  fronte
          di richieste di intercettazioni e di informazioni da  parte
          delle competenti autorita'  giudiziarie  sono  obbligatorie
          per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le
          predette autorita' fino all'approvazione del repertorio  di
          cui al comma 2. 
          2. Con decreto del Ministro della giustizia e del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono determinati: 
          a) le prestazioni previste al comma 1,  le  modalita'  e  i
          tempi  di  effettuazione  delle  stesse  e   gli   obblighi
          specifici degli operatori; 
          b) il  ristoro  dei  costi  sostenuti  e  le  modalita'  di
          pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato
          anche in considerazione del numero e della tipologia  delle
          prestazioni    complessivamente    effettuate     nell'anno
          precedente. 
          3. In caso di inosservanza  degli  obblighi  contenuti  nel
          repertorio di cui al comma 2,  si  applica  l'articolo  32,
          commi 2, 3, 4, 5 e 6. 
          4. [Abrogato]. 
          5. Ai fini dell'erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al
          comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro
          le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la
          fornitura e l'interoperabilita' delle  prestazioni  stesse.
          Il Ministero puo'  intervenire  se  necessario  di  propria
          iniziativa  ovvero,  in  mancanza  di   accordo   tra   gli
          operatori, su richiesta di uno di essi." 
 
          Note all'art. 1, comma 23: 
          Per il testo dell'articolo  dell'articolo  96  del  decreto
          legislativo n. 259 del 2003 si veda  nelle  note  all'art.1
          comma 22. 
 
          Note all'art. 1, comma 25: 
          Si riporta il testo dell'articolo 37  del  decreto-legge  6
          luglio  2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione   finanziaria),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
          "Art.  37.  Disposizioni  per  l'efficienza   del   sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie 
          In vigore dal 29 aprile 2012 
          1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei
          rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31
          gennaio di ogni anno redigono un programma per la  gestione
          dei  procedimenti  civili,   amministrativi   e   tributari
          pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario
          determina: 
          a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti
          concretamente raggiungibili nell'anno in corso; 
          b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio,  tenuto  conto
          dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati  individuati
          dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorita'
          nella trattazione dei  procedimenti  pendenti,  individuati
          secondo criteri oggettivi ed  omogenei  che  tengano  conto
          della  durata  della  causa,  anche  con  riferimento  agli
          eventuali  gradi  di  giudizio  precedenti,  nonche'  della
          natura e del valore della stessa. 
          2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione
          vigila il capo dell'ufficio giudiziario,  viene  dato  atto
          dell'avvenuto conseguimento  degli  obiettivi  fissati  per
          l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni  del
          loro eventuale mancato raggiungimento. 
          Ai fini della valutazione  per  la  conferma  dell'incarico
          direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo
          5 aprile 2006, n. 160, i programmi  previsti  dal  comma  1
          sono  comunicati  ai  locali  consigli  dell'ordine   degli
          avvocati e sono  trasmessi  al  Consiglio  superiore  della
          magistratura. 
          3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di  cui
          ai commi 1, e seguenti, il programma  di  cui  al  comma  1
          viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono  indicati
          gli obiettivi di riduzione della  durata  dei  procedimenti
          civili,   amministrativi    e    tributari    concretamente
          raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche  in  assenza
          della determinazione dei carichi di lavoro di cui al  comma
          1, lett. b). 
          4.  In  relazione  alle  concrete  esigenze   organizzative
          dell'ufficio,  i  capi  degli  uffici  giudiziari   possono
          stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico  della
          finanza  pubblica,  con  le   facolta'   universitarie   di
          giurisprudenza, con le scuole di  specializzazione  per  le
          professioni legali  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli  avvocati
          per   consentire   ai   piu'   meritevoli,   su   richiesta
          dell'interessato e previo parere favorevole  del  Consiglio
          giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa   per   quella
          amministrativa  e  del  Consiglio   di   presidenza   della
          giustizia tributaria per quella tributaria, lo  svolgimento
          presso i medesimi uffici  giudiziari  del  primo  anno  del
          corso   di   dottorato   di   ricerca,   del    corso    di
          specializzazione per le professioni legali o della  pratica
          forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
          5. Coloro che sono ammessi  alla  formazione  professionale
          negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati
          che ne fanno richiesta nel compimento delle loro  ordinarie
          attivita', anche con  compiti  di  studio,  e  ad  essi  si
          applica l'articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attivita' previste
          dal presente comma sostituisce  ogni  altra  attivita'  del
          corso   del   dottorato   di   ricerca,   del   corso    di
          specializzazione per le professioni legali o della  pratica
          forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al  termine
          del periodo di formazione il magistrato designato dal  capo
          dell'ufficio    giudiziario    redige     una     relazione
          sull'attivita' e sulla formazione professionale  acquisita,
          che viene trasmessa  agli  enti  di  cui  al  comma  4.  Ai
          soggetti previsti dal presente  comma  non  compete  alcuna
          forma di compenso, di indennita', di rimborso  spese  o  di
          trattamento   previdenziale   da   parte   della   pubblica
          amministrazione.  Il  rapporto  non  costituisce  ad  alcun
          titolo pubblico impiego. E'  in  ogni  caso  consentita  la
          partecipazione alle convenzioni previste  dal  comma  4  di
          terzi finanziatori. 
          6.  Al  testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di  spese  giustizia,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) la rubrica del titolo I della  parte  II  e'  sostituito
          dalla seguente: "Contributo unificato nel processo  civile,
          amministrativo e tributario"; 
          b) all'articolo 9: 
          1) al comma 1, dopo le parole: "volontaria  giurisdizione,"
          sopprimere  la  parola:  "e",  dopo  le  parole:  "processo
          amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel  processo
          tributario"; 
          2) dopo il comma  1,  inserire  il  seguente:  «1-bis.  Nei
          processi  per  controversie  di  previdenza  ed  assistenza
          obbligatorie, nonche' per quelle individuali  di  lavoro  o
          concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che  sono
          titolari di un  reddito  imponibile  ai  fini  dell'imposta
          personale    sul    reddito,     risultante     dall'ultima
          dichiarazione, superiore a  tre  volte  l'importo  previsto
          dall'articolo  76,  sono  soggette,   rispettivamente,   al
          contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura  di
          cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3,  salvo
          che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in  cui
          il contributo e' dovuto nella misura  di  cui  all'articolo
          13, comma 1.»; 
          c) all'articolo  10,  comma  1,  le  parole:  «il  processo
          esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse; 
          d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: «i  processi  di
          cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV  e  V,  del
          codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti:
          «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV
          e V, del codice di procedura civile»; 
          e) all'articolo 10, al  comma  6-bis,  le  parole:  «per  i
          processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; 
          f) all'articolo 13, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita
          dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a
          1.100 euro, nonche' per  i  processi  per  controversie  di
          previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
          dall'articolo 9, comma 1-bis, per  i  procedimenti  di  cui
          all'articolo 711 del codice di procedura civile,  e  per  i
          procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16,  della  legge
          1° dicembre 1970, n. 898;»; 
          g) all'articolo 13, comma 1, la lettera  b)  e'  sostituita
          dalla seguente: «b)  euro  85  per  i  processi  di  valore
          superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi
          di  volontaria  giurisdizione,  nonche'  per   i   processi
          speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e  capo  VI,
          del  codice  di  procedura  civile,  e   per   i   processi
          contenziosi di cui all'articolo 4 della legge  1°  dicembre
          1970, n. 898,»; 
          h) all'articolo 13, comma 1, alla  lettera  c)  le  parole:
          «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; 
          i) all'articolo 13, comma 1, alla  lettera  d)  le  parole:
          «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; 
          l) all'articolo 13, comma 1, alla  lettera  e)  le  parole:
          «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; 
          m) all'articolo 13, comma 1, alla  lettera  f)  le  parole:
          «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; 
          n) all'articolo 13, comma 1, alla  lettera  g)  le  parole:
          «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; 
          o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il  contributo
          dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi
          lo stesso importo e' ridotto della meta'.  Per  i  processi
          esecutivi mobiliari di valore inferiore  a  2.500  euro  il
          contributo dovuto e' pari a euro  37.  Per  i  processi  di
          opposizione agli atti esecutivi  il  contributo  dovuto  e'
          pari a euro 146.»; 
          p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le  parole:  «compreso
          il giudizio  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo  e  di
          opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento»  sono
          inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di
          lavoro o concernenti rapporti di  pubblico  impiego,  salvo
          quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis»; 
          q) all'articolo  13,  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
          "3-bis. Ove il difensore non indichi il  proprio  indirizzo
          di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax
          ai sensi degli articoli 125, primo  comma,  del  codice  di
          procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo
          31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di
          indicare  il  codice  fiscale  nell'atto  introduttivo  del
          giudizio o, per il  processo  tributario,  nel  ricorso  il
          contributo unificato e' aumentato della meta'."; 
          r) all'articolo 13, comma 5, le  parole:  «euro  672»  sono
          sostituite dalle seguenti: «euro 740»; 
          s) all'articolo  13,  il  comma  6-bis  e'  sostituito  dal
          seguente: 
          "6-bis. Il contributo  unificato  per  i  ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
          a) per i ricorsi previsti dagli  articoli  116  e  117  del
          decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. 
          Non e' dovuto  alcun  contributo  per  i  ricorsi  previsti
          dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
          il diniego di accesso alle informazioni di cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
          b) per le controversie  concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego, si applica il comma 3; 
          c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a
          determinate materie previsto dal libro IV,  titolo  V,  del
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre
          disposizioni che richiamino il citato rito,  il  contributo
          dovuto e' di euro 1.800; 
          d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,  lettere
          a) e  b),  del  codice  di  cui  all'allegato  1al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto  e'
          di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o
          inferiore ad euro 200.000; per quelle di  importo  compreso
          tra 200.000 e 1.000.000 euro il  contributo  dovuto  e'  di
          euro  4.000  mentre  per  quelle  di  valore  superiore   a
          1.000.000  euro  e'  pari  ad  euro  6.000.  Se  manca   la
          dichiarazione di cui al comma 3-bis  dell'articolo  14,  il
          contributo dovuto e' di euro 6.000; 
          e) in tutti gli  altri  casi  non  previsti  dalle  lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro  650.  I  predetti  importi
          sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi  il
          proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  il
          proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice
          del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
          luglio 2010, n.  104.  Ai  fini  del  presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; 
          t) all'articolo 13, dopo il comma  6-ter,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
          "6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti
          avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e'
          dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: 
          a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; 
          b) euro 60 per controversie  di  valore  superiore  a  euro
          2.582,28 e fino a euro 5.000; 
          c) euro 120 per controversie di  valore  superiore  a  euro
          5.000 e fino a euro 25.000; 
          d) euro 250 per controversie di  valore  superiore  a  euro
          25.000 e fino a euro 75.000; 
          e) euro 500 per controversie di  valore  superiore  a  euro
          75.000 e fino a euro 200.000; 
          f) euro 1.500 per controversie di valore superiore  a  euro
          200.000."; 
          u) all'articolo  14,  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
          "3-bis. Nei  processi  tributari,  il  valore  della  lite,
          determinato ai sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito."; 
          v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo: 
          1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa
          la seguente: "e"; 
          2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono  inserite
          le seguenti: "e nel processo tributario"; 
          z) all'articolo 131, comma 2: 
          1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a)  il  contributo  unificato  nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario»; 
          2)  alla  lettera  b),  le  parole:  "e  tributario"   sono
          soppresse; 
          aa) all'articolo 158, comma 1: 
          1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a)  il  contributo  unificato  nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario»; 
          2)  alla  lettera  b),  le  parole:  "e  tributario"   sono
          soppresse; 
          bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI  e'
          sostituita  dalla  seguente:  "Capo  I  -   Pagamento   del
          contributo unificato nel processo civile, amministrativo  e
          tributario"; 
          cc) l'articolo 260 e' abrogato. 
          7. Le disposizioni di  cui  al  comma  6  si  applicano  ai
          procedimenti  iscritti  a   ruolo,   nonche'   ai   ricorsi
          notificati ai sensi del  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546,  successivamente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
          8. All'articolo unico, primo comma  della  legge  2  aprile
          1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ",
          fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9,  comma  1-bis,
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 115". 
          9. All'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.
          225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato. 
          10. Il maggior gettito  derivante  dall'applicazione  delle
          disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r), 7, 8  e
          9,  ad  eccezione  del  maggior   gettito   derivante   dal
          contributo unificato nel processo  tributario,  e'  versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          al  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  della  giustizia,  per   la   realizzazione   di
          interventi urgenti  in  materia  di  giustizia  civile.  Il
          maggior   gettito   derivante    dall'applicazione    delle
          disposizioni di cui al comma  6,  lettera  s),  e'  versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          al  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con  le
          modalita'  di   cui   al   periodo   precedente,   per   la
          realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
          amministrativa. 
          11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
          di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
          della giustizia, e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote
          delle risorse confluite nel capitolo di cui  al  comma  10,
          primo periodo, per essere destinate,  in  via  prioritaria,
          all'assunzione  di  personale  di  magistratura  ordinaria,
          nonche',  per  il  solo  anno  2013,  per   consentire   ai
          lavoratori cassintegrati, in mobilita', socialmente utili e
          ai disoccupati e agli inoccupati, che a  partire  dall'anno
          2010 hanno partecipato a  progetti  formativi  regionali  o
          provinciali presso gli uffici giudiziari, il  completamento
          del percorso formativo  entro  il  31  dicembre  2013,  nel
          limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarita'  del
          relativo progetto formativo e' assegnata al Ministero della
          giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota  e'
          destinata all'incentivazione del  personale  amministrativo
          appartenente agli uffici giudiziari che  abbiano  raggiunto
          gli obiettivi di cui al comma  12,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  di  cui  all'articolo  9,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  alle
          spese  di  funzionamento  degli   uffici   giudiziari.   La
          riassegnazione prevista dal comma  10,  primo  periodo,  e'
          effettuata  al  netto  delle  risorse  utilizzate  per   le
          assunzioni del personale di magistratura ordinaria. 
          11-bis.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle
          risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10,  secondo
          periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
          di personale  di  magistratura  amministrativa  e,  per  la
          restante   quota,   nella   misura   del   50   per   cento
          all'incentivazione     del     personale     amministrativo
          appartenente agli uffici giudiziari che  abbiano  raggiunto
          gli obiettivi di cui al comma  12,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  di  cui  all'articolo  9,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  nella
          misura del 50 per cento alle spese di  funzionamento  degli
          uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
          secondo periodo,  e'  effettuata  al  netto  delle  risorse
          utilizzate per le assunzioni del personale di  magistratura
          amministrativa. 
          12. Ai fini dei commi  11  e  11-bis,  il  Ministero  della
          giustizia e il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
          amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
          il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari
          presso i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,  risultano
          pendenti procedimenti civili  e  amministrativi  in  numero
          ridotto  di  almeno  il  10  per  cento  rispetto  all'anno
          precedente.    Relativamente    ai    giudici    tributari,
          l'incremento della quota  variabile  del  compenso  di  cui
          all'articolo 12, comma 3-ter,  del  decreto-legge  2  marzo
          2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          aprile 2012, n. 44, e' altresi'  subordinato,  in  caso  di
          pronuncia su  una  istanza  cautelare,  al  deposito  della
          sentenza di merito che definisce il ricorso  entro  novanta
          giorni dalla data di tale pronuncia. 
          13. Il  Ministro  della  Giustizia,  sentito  il  Consiglio
          superiore della magistratura, e gli organi  di  autogoverno
          della magistratura amministrativa e  tributaria  provvedono
          al riparto delle somme di cui al comma 11  tra  gli  uffici
          giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento
          dell'arretrato di cui al comma 12, secondo  le  percentuali
          di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni  e
          della produttivita' di ciascun ufficio. 
          14. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  maggior  gettito
          derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma  6-bis,
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 115, confluisce nel capitolo di cui al comma 10, secondo
          periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo  13
          del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115
          del 2002 e' abrogato. 
          15. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui ai  commi
          11 e 11-bis e ferme restando  le  procedure  autorizzatorie
          previste  dalla  legge,  le   procedure   concorsuali   per
          l'assunzione di personale di magistratura gia' bandite alla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  possono
          essere completate. 
          16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia
          presenta  alle  Camere,  entro  il  mese  di  giugno,   una
          relazione  sullo  stato  delle  spese  di  giustizia,   che
          comprende anche un monitoraggio  delle  spese  relative  al
          semestre precedente. 
          17. Se dalla relazione emerge  che  siano  in  procinto  di
          verificarsi scostamenti  rispetto  alle  risorse  stanziate
          annualmente  dalla  legge  di  bilancio  per  le  spese  di
          giustizia, con decreto del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'
          disposto l'incremento del contributo unificato  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, in misura  tale  da  garantire  l'integrale  copertura
          delle spese dell'anno di riferimento e in  misura  comunque
          non superiore al cinquanta per cento. 
          18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 36 del  codice  penale  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
          1) al secondo comma le parole: ", per una  sola  volta,  in
          uno  o  piu'  giornali  designati  dal  giudice   e"   sono
          soppresse; 
          2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei
          giornali, che  e'  fatta  unicamente  mediante  indicazione
          degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet  del
          sito del Ministero della giustizia" sono soppresse; 
          b) all'articolo 729, primo comma, del codice  di  procedura
          civile, le  parole:  "e  in  due  giornali  indicati  nella
          sentenza  stessa"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "e
          pubblicata  nel   sito   internet   del   Ministero   della
          giustizia". 
          19. Una quota dei risparmi ottenuti  dall'applicazione  del
          comma 18, accertati al 31  dicembre  di  ciascun  esercizio
          finanziario con decreto del Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
          limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello
          Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui
          alla legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
          20.   Il   Consiglio   di   presidenza   della    giustizia
          amministrativa, il Consiglio di presidenza della  giustizia
          tributaria e  il  Consiglio  della  magistratura  militare,
          affidano il  controllo  sulla  regolarita'  della  gestione
          finanziaria  e  patrimoniale,  nonche'  sulla  corretta  ed
          economica  gestione  delle  risorse  e  sulla  trasparenza,
          imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a
          un  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  composto  da   un
          Presidente di sezione della Corte dei  Conti,  in  servizio
          designato dal Presidente della Corte dei  conti  e  da  due
          componenti di cui uno scelto tra i magistrati  della  Corte
          dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte
          dei conti o  tra  i  professori  ordinari  di  contabilita'
          pubblica o discipline  similari,  anche  in  quiescenza,  e
          l'altro  designato  dal  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre
          2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di
          63.000 euro annui a decorrere dal 2011. 
          21. Ove sussista una scopertura superiore al 30  per  cento
          dei posti di cui all'articolo 1, comma  4,  della  legge  4
          maggio  1998,  n.  133,  alla  data  di   assegnazione   ai
          magistrati ordinari nominati con il  decreto  del  Ministro
          della  giustizia  in  data  5  agosto   2010   della   sede
          provvisoria  di  cui   all'articolo   9-bis   del   decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il  Consiglio  superiore
          della  magistratura   con   provvedimento   motivato   puo'
          attribuire  esclusivamente  ai   predetti   magistrati   le
          funzioni requirenti e le funzioni  giudicanti  monocratiche
          penali, in deroga all'articolo 13, comma  2,  del  medesimo
          decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le
          disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2  e  3,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24." 
 
          Note all'art. 1, comma 26: 
          Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di  spese  di  giustizia),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 14 (L) Obbligo di pagamento 
          1. La parte che per prima si costituisce in  giudizio,  che
          deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei  processi
          esecutivi  di  espropriazione  forzata,  fa   istanza   per
          l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati,  e'  tenuta
          al pagamento contestuale del contributo unificato. 
          2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del  codice
          di procedura civile, senza  tener  conto  degli  interessi,
          deve risultare da apposita dichiarazione resa  dalla  parte
          nelle    conclusioni    dell'atto    introduttivo,    anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito. 
          3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o
          propone  domanda  riconvenzionale  o  formula  chiamata  in
          causa, cui consegue l'aumento del valore  della  causa,  e'
          tenuta a farne espressa  dichiarazione  e  a  procedere  al
          contestuale pagamento integrativo. Le altre  parti,  quando
          modificano la domanda o propongono domanda  riconvenzionale
          o  formulano  chiamata  in  causa  o  svolgono   intervento
          autonomo, sono tenute a farne espressa  dichiarazione  e  a
          procedere  al  contestuale   pagamento   di   un   autonomo
          contributo unificato, determinato in base al  valore  della
          domanda proposta. 
          3-bis.  Nei  processi  tributari,  il  valore  della  lite,
          determinato ai sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito. 
          3-ter. Nel processo amministrativo per  valore  della  lite
          nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma  1,  lettera  a)
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  si  intende
          l'importo posto a base d'asta  individuato  dalle  stazioni
          appaltanti negli atti di gara, ai sensi  dell'articolo  29,
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi
          di cui all'articolo 119, comma 1, lettera  b)  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di  controversie
          relative all'irrogazione di sanzioni, comunque  denominate,
          il valore e' costituito dalla somma di queste." 
 
          Note all'art. 1, comma 27: 
          Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia  di  spese  di  giustizia,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 13 (L) Importi 
          1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti  importi:
          a) euro 37 per i processi di  valore  fino  a  1.100  euro,
          nonche' per i processi per  controversie  di  previdenza  e
          assistenza    obbligatorie,    salvo    quanto     previsto
          dall'articolo 9, comma 1-bis, per  i  procedimenti  di  cui
          all'articolo 711 del codice di procedura civile,  e  per  i
          procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16,  della  legge
          1° dicembre 1970, n. 898; 
          b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro  1.100
          e fino  a  euro  5.200  e  per  i  processi  di  volontaria
          giurisdizione, nonche' per i processi speciali  di  cui  al
          libro IV, titolo II, capo  I  e  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile, e  per  i  processi  contenziosi  di  cui
          all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; 
          c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200
          e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore
          indeterminabile di  competenza  esclusiva  del  giudice  di
          pace; 
          d) euro 450 per i  processi  di  valore  superiore  a  euro
          26.000 e fino a euro 52.000 e  per  i  processi  civili  di
          valore indeterminabile; 
          e) euro 660 per i  processi  di  valore  superiore  a  euro
          52.000 e fino a euro 260.000; 
          f) euro 1.056 per i processi di  valore  superiore  a  euro
          260.000 e fino a euro 520.000; 
          g) euro 1.466 per i processi di  valore  superiore  a  euro
          520.000 . 
          1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e'  aumentato  della
          meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i
          processi dinanzi alla Corte di cassazione. 
          1-ter.  Per  i  processi  di   competenza   delle   sezioni
          specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
          n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
          di cui al comma 1  e'  raddoppiato.  Si  applica  il  comma
          1-bis. 
          1- quater. Quando  l'impugnazione,  anche  incidentale,  e'
          respinta integralmente  o  e'  dichiarata  inammissibile  o
          improcedibile, la parte  che  l'ha  proposta  e'  tenuta  a
          versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di   contributo
          unificato pari a quello dovuto per la stessa  impugnazione,
          principale o incidentale,  a  norma  del  comma  1-bis.  Il
          giudice da' atto nel provvedimento  della  sussistenza  dei
          presupposti di cui al periodo  precedente  e  l'obbligo  di
          pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. 
          2. Per i processi di esecuzione immobiliare  il  contributo
          dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi
          lo stesso importo e' ridotto della meta'.  Per  i  processi
          esecutivi mobiliari di valore inferiore  a  2.500  euro  il
          contributo dovuto e' pari a euro  37.  Per  i  processi  di
          opposizione agli atti esecutivi  il  contributo  dovuto  e'
          pari a euro 146. 
          2-bis. Fuori dei  casi  previsti  dall'articolo  10,  comma
          6-bis, per i processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,
          oltre al contributo unificato, e' dovuto  un  importo  pari
          all'imposta  fissa  di  registrazione   dei   provvedimenti
          giudiziari. 
          3. Il contributo e'  ridotto  alla  meta'  per  i  processi
          speciali previsti nel libro IV, titolo  I,  del  codice  di
          procedura civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a
          decreto  ingiuntivo  e   di   opposizione   alla   sentenza
          dichiarativa  di   fallimento   e   per   le   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma
          1-bis.  Ai  fini  del  contributo  dovuto,  il  valore  dei
          processi di sfratto per  morosita'  si  determina  in  base
          all'importo  dei  canoni  non  corrisposti  alla  data   di
          notifica dell'atto di citazione per la convalida  e  quello
          dei processi di  finita  locazione  si  determina  in  base
          all'ammontare del canone per ogni anno. 
          3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di
          posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai
          sensi  dell'articolo  125,  primo  comma,  del  codice   di
          procedura  civile  e  il   proprio   indirizzo   di   posta
          elettronica certificata ai sensi  dell'articolo  16,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
          ovvero qualora  la  parte  ometta  di  indicare  il  codice
          fiscale nell'atto  introduttivo  del  giudizio  o,  per  il
          processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
          aumentato della meta'. 
          4. 
          5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla
          sentenza  dichiarativa  di  fallimento  alla  chiusura,  il
          contributo dovuto e' pari a euro 740. 
          6. Se manca la dichiarazione di  cui  all'articolo  14,  il
          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
          g). Se  manca  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  3-bis
          dell'articolo  14,  il  processo  si  presume  del   valore
          indicato al comma 6-quater, lettera f). 
          6-bis. Il  contributo  unificato  per  i  ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
          a) per i ricorsi previsti dagli  articoli  116  e  117  del
          decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.  Non  e'
          dovuto   alcun   contributo   per   i   ricorsi    previsti
          dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
          il diniego di accesso alle informazioni di cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
          b) per le controversie  concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego, si applica il comma 3; 
          c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a
          determinate materie previsto dal libro IV,  titolo  V,  del
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre
          disposizioni che richiamino il citato rito,  il  contributo
          dovuto e' di euro 1.800; 
          d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,  lettere
          a) e b), del  codice  di  cui  all'allegato  1  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto  e'
          di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o
          inferiore ad euro 200.000; per quelle di  importo  compreso
          tra 200.000 e 1.000.000 euro il  contributo  dovuto  e'  di
          euro  4.000  mentre  per  quelle  di  valore  superiore   a
          1.000.000  euro  e'  pari  ad  euro  6.000.  Se  manca   la
          dichiarazione di cui al comma 3-bis  dell'articolo  14,  il
          contributo dovuto e' di euro 6.000. 
          e) in tutti gli  altri  casi  non  previsti  dalle  lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro 650." 
          6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d)  ed
          e) del comma  6-bis  sono  aumentati  della  meta'  ove  il
          difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo  di   posta
          elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
          dell' articolo 136 del codice del  processo  amministrativo
          di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
          qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale  nel
          ricorso.  L'onere  relativo  al  pagamento   dei   suddetti
          contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte  soccombente,
          anche nel caso di compensazione giudiziale  delle  spese  e
          anche se essa non si e' costituita  in  giudizio.  Ai  fini
          predetti, la soccombenza si determina con il  passaggio  in
          giudicato della sentenza. Ai fini del presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. 
          6-ter.(abrogato) 
 
          Note all'art. 1, comma 28: 
          Per il riferimento al testo del comma 10  dell'articolo  37
          del citato decreto-legge n. 98 del 2011 vedasi in  Note  al
          comma 25. 
 
          Note all'art. 1, comma 30: 
          Si  riporta  il  testo   dell'articolo   11   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546.  (Disposizioni  sul
          processo tributario in attuazione della delega  al  Governo
          contenuta nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413), come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 11. Capacita' di stare in giudizio 
          In vigore dal 1 giugno 2005 
          1. Le parti diverse da quelle indicate  nei  commi  2  e  3
          possono  stare  in  giudizio  anche  mediante   procuratore
          generale o speciale. La procura speciale, se  conferita  al
          coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli
          fini  della  partecipazione  all'udienza   pubblica,   puo'
          risultare anche da scrittura privata non autenticata. 
          2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui  confronti
          e' proposto il  ricorso  sta  in  giudizio  direttamente  o
          mediante  l'ufficio   del   contenzioso   della   direzione
          regionale o compartimentale ad esso sovraordinata. 
          3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto  il  ricorso
          puo'  stare  in  giudizio  anche  mediante   il   dirigente
          dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi  di
          figura dirigenziale, mediante il titolare  della  posizione
          organizzativa in cui e' collocato detto ufficio. 
          3-bis. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si
          applicano anche agli uffici giudiziari per  il  contenzioso
          in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni
          tributarie provinciali." 
 
          Note all'art. 1, comma 31: 
          Si   riporta   il   testo   dell'articolo   152-bis   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile e disposizioni transitorie,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "152-bis. Liquidazione di spese processuali. 
          Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo  91  del
          codice  di  procedura  civile  a  favore  delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, se assistite da propri dipendenti  ai  sensi
          dell'articolo 417-bis del codice di  procedura  civile,  si
          applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma
          2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  per  la
          liquidazione del compenso spettante agli avvocati,  con  la
          riduzione del venti per cento dell'importo complessivo  ivi
          previsto. La riscossione  avviene  mediante  iscrizione  al
          ruolo ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600." 
 
          Note all'art. 1, comma 32: 
          Si riporta il testo dell'articolo  15  del  citato  decreto
          legislativo n. 546 del 1991, come modificato dalla presente
          legge: 
          "Art. 15. Spese del giudizio 
          In vigore dal 26 ottobre 1996 
          1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese
          del  giudizio  che  sono  liquidate  con  la  sentenza.  La
          commissione tributaria puo' dichiarare compensate in  tutto
          o in parte le spese, a norma dell' art. 92, secondo  comma,
          del c.p.c. 
          2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica  sono
          liquidati   sulla    base    delle    rispettive    tariffe
          professionali. 
          Agli iscritti negli elenchi di cui all' art. 12,  comma  2,
          si applica la tariffa vigente per i ragionieri. 
          2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio
          del Ministero delle finanze,  se  assistito  da  funzionari
          dell'amministrazione, e a  favore  dell'  ente  locale,  se
          assistito da  propri  dipendenti,  si  applica  il  decreto
          previsto dall'articolo 9, comma  2,  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24  marzo  2012,  n.  27,  per  la  liquidazione  del
          compenso spettante agli  avvocati,  con  la  riduzione  del
          venti per cento dell'importo complessivo ivi  previsto.  La
          riscossione avviene mediante iscrizione a  ruolo  a  titolo
          definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza." 
 
          Note all'art. 1, comma 33: 
          Si riporta il testo dei commi 39 e 40 dell'articolo 4 della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge di stabilita' 2012), come modificato  dalla  presente
          legge: 
          "Art. 4. (omissis) 
          39.  Tutti  i  candidati  risultati  idonei  all'esito  del
          concorso bandito in data 3 agosto 2011 e  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16  agosto
          2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie
          ed immessi in servizio, anche in sovrannumero,  nella  sede
          di commissione tributaria scelta per prima da  ciascuno  di
          essi.  Gli  stessi  entrano  a  comporre  l'organico  della
          commissione tributaria prescelta a misura  che  i  relativi
          posti   si   rendono   progressivamente   vacanti,   previo
          espletamento della procedura di interpello di cui al  comma
          40 e da tale momento sono immessi nelle relative  funzioni.
          Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura  fissa
          e variabile, e' riconosciuto solo in relazione agli  affari
          trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche
          per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico
          di una sede di commissione tributaria e sono immessi  nelle
          funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni contenute  nel
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
          40.  I  trasferimenti  dei  componenti  delle   commissioni
          tributarie  sono  disposti  all'esito   di   procedure   di
          interpello  bandite  dal  Consiglio  di  presidenza   della
          giustizia tributaria  per  la  copertura  di  posti  resisi
          vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o
          regionali.  Ai  fini  del  trasferimento  le  domande   dei
          componenti  delle  commissioni  tributarie  sono   valutate
          secondo  la  rispettiva  anzianita'   di   servizio   nelle
          qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in  caso  di
          parita', secondo l'anzianita'  anagrafica,  computate  fino
          alla scadenza del termine di presentazione  delle  domande.
          Le domande dei componenti in sovrannumero di cui  al  comma
          39, proponibili sia per la copertura della sede  presso  la
          quale sono soprannumerari sia per  la  copertura  di  altre
          sedi se non ancora in organico, sono valutate  in  funzione
          del punteggio da loro conseguito in sede  di  concorso.  Il
          trasferimento non determina diritto ad  alcuna  indennita'.
          La lettera f) del  comma  1  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' abrogata; ferme le
          incompatibilita' di cui all'articolo 8 del medesimo decreto
          legislativo, il componente di commissione tributaria non e'
          soggetto all'obbligo di residenza nella regione in  cui  ha
          sede la commissione tributaria in cui presta servizio. 
    

                                                   Punteggio per anno
                                                   o frazione di anno
                                                          superiore a
                                                             sei mesi
          Commissione Tributaria
          di I° grado             Giudice                        0,50
                                  Vice Presidente di Sezione     1
                                  Presidente di Sezione          1,50
                                  Presidente di Commissione      2

          Commissione Tributaria
          di II° grado            Giudice                        1
                                  Vice Presidente di Sezione     1,50
                                  Presidente di Sezione          2
                                  Presidente di Commissione      2,50

          Commissione Tributaria
          Provinciale e I° grado di
          Trento e Bolzano
          (dopo il 1° aprile 1996)
                                  Giudice                        1,50
                                  Vice Presidente di Sezione     2
                                  Presidente di Sezione          2,50
                                  Presidente di Commissione      3,50

          Commissione Tributaria
          regionale e II° grado di
          Trento e Bolzano
          (dopo il 1° aprile 1996)
          nonche' Commissione
          Tributaria Centrale     Giudice                        2
                                  Vice Presidente di Sezione     2,50
                                  Presidente di Sezione          3
                                  Presidente di Commissione      4

    
          Note all'art. 1, comma 34: 
          Si riporta il testo dell'articolo 35  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
          "Art.  35.  Potenziamento  dell'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato 
          In vigore dal 28 dicembre 2011 
          1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo  21,
          e' aggiunto il seguente: 
          «21-bis (Poteri dell'Autorita' Garante della concorrenza  e
          del  mercato  sugli  atti  amministrativi  che  determinano
          distorsioni della concorrenza) 
          1. L'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  e'
          legittimata  ad  agire  in   giudizio   contro   gli   atti
          amministrativi generali, i regolamenti ed  i  provvedimenti
          di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le  norme
          a tutela della concorrenza e del mercato. 
          2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  se
          ritiene che una pubblica amministrazione abbia  emanato  un
          atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e
          del mercato,  emette,  entro  sessanta  giorni,  un  parere
          motivato, nel quale  indica  gli  specifici  profili  delle
          violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione  non
          si   conforma   nei   sessanta   giorni   successivi   alla
          comunicazione  del  parere,  l'Autorita'  puo'  presentare,
          tramite l'Avvocatura  dello  Stato,  il  ricorso,  entro  i
          successivi trenta giorni. 
          3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la
          disciplina di cui  al  Libro  IV,  Titolo  V,  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».