VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E' cittadino per nascita: 1° il figlio di padre cittadino; 2° il figlio di madre cittadina se il padre e' ignoto o non ha la cittadinanza italiana, ne' quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene; 3° chi e' nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, ne' quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.