VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' cittadino per nascita: 
 
    1° il figlio di padre cittadino; 
 
    2° il figlio di madre cittadina se il padre e' ignoto o non ha la
cittadinanza italiana, ne' quella di altro Stato, ovvero se il figlio
non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge  dello
Stato al quale questi appartiene; 
 
    3° chi e' nato nel Regno se entrambi i genitori o sono  ignoti  o
non hanno la cittadinanza italiana, ne' quella di altro Stato, ovvero
se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo
la legge dello Stato al quale questi appartengono. 
 
  Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino  a  prova  in
contrario nato nel Regno.