Art. 10. 
 
  La donna maritata non puo' assumere  una  cittadinanza  diversa  da
quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. 
 
  La donna straniera che  si  marita  ad  un  cittadino  acquista  la
cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvoche',  ritenendo
o  trasportando  all'estero   la   sua   residenza,   riacquisti   la
cittadinanza di origine. 
 
  La  donna  cittadina  che  si  marita  a  uno  straniero  perde  la
cittadinanza italiana, sempreche' il marito possieda una cittadinanza
che pel  fatto  del  matrimonio  a  lei  si  comunichi.  In  caso  di
scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno  o
vi rientri, e dichiari in ambedue i casi  di  voler  riacquistare  la
cittadinanza. Alla dichiarazione equivarra' il fatto della  residenza
nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora  non
vi siano figli nati dal matrimonio predetto.