Art. 11. Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreche' acquisti quella del marito; ma puo' ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza. Se pero' i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, puo' la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.