Art. 11. 
 
  Se il marito cittadino diviene straniero, la  moglie  che  mantenga
comune  con  lui  la  residenza,  perde  la  cittadinanza   italiana,
sempreche' acquisti quella del marito; ma puo' ricuperarla secondo le
disposizioni dell'articolo precedente. 
 
  Se il marito straniero diviene cittadino,  la  moglie  acquista  la
cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza. 
 
  Se pero' i coniugi siano legalmente separati e non  esistano  figli
del loro matrimonio i  quali,  a  termini  dell'articolo  successivo,
acquistino la nuova cittadinanza del padre, puo' la moglie dichiarare
di voler conservare la cittadinanza propria.