Art. 12. I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio pero' dello straniero per nascita, divenuto cittadino, puo', entro l'anno dal raggiungimento della maggiore eta' o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine. I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potesta' o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno pero' loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potesta' o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potesta' muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.