Art. 12. 
 
  I figli minori  non  emancipati  di  chi  acquista  o  ricupera  la
cittadinanza divengono cittadini,  salvo  che  risiedendo  all'estero
conservino, secondo la legge  dello  Stato  a  cui  appartengono,  la
cittadinanza straniera. Il figlio pero' dello straniero per  nascita,
divenuto cittadino,  puo',  entro  l'anno  dal  raggiungimento  della
maggiore  eta'  o  dalla  conseguita  emancipazione,  dichiarare   di
eleggere la cittadinanza di origine. 
 
  I  figli  minori  non  emancipati  di  chi  perde  la  cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col  genitore
esercente la patria potesta' o la  tutela  legale,  e  acquistino  la
cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno pero'  loro  applicabili
le disposizioni degli articoli 3 e 9. 
 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  nel  caso
che la madre esercente la patria potesta'  o  la  tutela  legale  sui
figli abbia una cittadinanza diversa da quella  del  padre  premorto.
Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente  la  patria
potesta' muti cittadinanza  in  conseguenza  del  passaggio  a  nuove
nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti  i  figli
di primo letto.