Art. 13. 
 
  L'acquisto o il riacquisto  della  cittadinanza  in  tutti  i  casi
precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo
a  quello  in  cui  furono  adempiute  le  condizioni  e   formalita'
stabilite. 
 
  Le domande e dichiarezioni di acquisto o riacquisto sono esenti  da
qualsiasi tassa e spesa.