Art. 16. 
 
  Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte
all'ufficiale di stato civile del  Comune,  dove  il  dichiarante  ha
stabilito o intende stabilire la propria residenza,  o  ad  un  Regio
agente diplomatico o consolare all'estero. 
 
  La facolta' di ricevere le dichiarazioni potra' essere  estesa  dal
Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.