Art. 16. Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del Comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un Regio agente diplomatico o consolare all'estero. La facolta' di ricevere le dichiarazioni potra' essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.