Art. 2. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. E' a tale affetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternita' sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternita'. Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne o emancipato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternita' o maternita' consti in uno dei modi dell'art. 193 del Codice civile.