Art. 2. 
 
  Il riconoscimento o la dichiarazione  giudiziale  della  filiazione
durante la  minore  eta'  del  figlio  che  non  sia  emancipato,  ne
determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. 
 
  E' a tale affetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la
paternita'  sia  riconosciuta  o   dichiarata   posteriormente   alla
maternita'. 
 
  Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne o emancipato,
conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' entro  l'anno  dal
riconoscimento,  o  dalla  dichiarazione  giudiziale,  dichiarare  di
eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. 
 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  ai  figli
la cui paternita' o maternita' consti in uno dei modi  dell'art.  193
del Codice civile.