Art. 3. 
 
  Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da
almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino: 
 
    1° se presta servizio militare nel Regno  o  accetta  un  impiego
nello Stato; 
 
    2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro  il
22° anno di eleggere la cittadinanza italiana; 
 
    3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non  dichiara  nel
termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. 
 
  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  allo
straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno  siano  stati
cittadini per nascita.