Art. 4. 
 
  La cittadinanza italiana, comprendente  il  godimento  dei  diritti
politici, puo' essere  concessa  per  decreto  Reale,  previo  parere
favorevole del Consiglio di Stato: 
 
    1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre  anni  allo
Stato italiano, anche all'estero; 
 
    2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno; 
 
    3° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso
notevoli servigi all'Italia od abbia  contratto  matrimonio  con  una
cittadina italiana; 
 
    4° dopo un anno di  residenza  a  chi  avrebbe  potuto  diventare
cittadino italiano per beneficio di legge, se non  avesse  omesso  di
farne in tempo utile espressa dichiarazione.