Art. 4. La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, puo' essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato: 1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero; 2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno; 3° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana; 4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.